La proclamata astensione del difensore rileva ai fini del rinvio nel procedimento in camera di consiglio non partecipata in Cassazione?

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Cass. pen., sez. I, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36342 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se laddove, in Cassazione, il procedimento si svolge in Camera di Consiglio senza l’intervento del difensore, assuma rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate dal Consiglio Nazionale Forense.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ratificava un decreto di sospensione della misura dell’affidamento terapeutico adottato dal Magistrato di sorveglianza, disponendo al contempo la revoca della misura alternativa.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che, atteso che il procedimento segue le forme del procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., la declaratoria di astensione del difensore dall’attività di udienza non comporta alcun rinvio, non essendone prevista la presenza.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito giuridico, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale allorquando, in Cassazione il procedimento si svolge in Camera di Consiglio senza l’intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate dal Consiglio Nazionale Forense (Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995).

I risvolti applicativi

Nel giudizio di legittimità in camera di consiglio non partecipata, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio Nazionale Forense non rileva ai fini dell’istanza di rinvio.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36342 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 25/09/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXX nato a FERMO il 12/06/1998

avverso l’ordinanza del 18/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con provvedimento del 18 marzo 2026, ha ratificato il decreto di sospensione della misura dell’affidamento terapeutico concesso a XXXXXXXXXXXXXXX adottato dal Magistrato di sorveglianza e ha disposto la revoca della misura alternativa a far data dal 23 settembre 2025.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 47 comma 11 Ord. pen. e 94 DPR 309/90.

Lamenta il ricorrente come il provvedimento impugnato faccia decorrere la revoca della misura dalla data di ingresso del condannato in Comunità Terapeutica, pur dando atto il Tribunale di Sorveglianza che nei primi due mesi non si erano evidenziate anomalie comportamentali.

Secondo il ricorrente, la decisione si pone in netto contrasto con gli orientamenti ermeneutici di questa Corte che escludono una operatività automatica ex tunc della revoca, al contrario richiedendo una specifica motivazione sull’individuazione del dies a quo della revoca.

3. Il Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha fatto pervenire dichiarazione di adesione all’astensione dall’attività di udienza proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere penali per l’udienza del 25 settembre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si deve rilevare che, atteso che il procedimento segue le forme del procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., la declaratoria di astensione del difensore dall’attività di udienza non comporta alcun rinvio, non essendone prevista la presenza.

L’art. 3 del Codice di autoregolamentazione, infatti, fa riferimento alla mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria; laddove, dunque, come in questo caso, la presenza non sia prevista è evidente l’irrilevanza ai fini del rinvio della adesione all’astensione dalle udienze.

Si richiama un risalente ma costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale allorquando, in Cassazione il procedimento si svolge in Camera di Consiglio senza l’intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle

udienze proclamate dal Consiglio Nazionale Forense (Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, omissis, Rv. 202633 – 01).

Il rinvio, infatti, può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione. (così in motivazione Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, omissis, Rv. 284786 – 01).

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 47 comma 11 Ord. pen. – applicabile anche all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 – stabilisce che l’affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è comunque rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, omissis, Rv. 256479 – 01).

Al fine della determinazione della decorrenza della revoca, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, omissis, Rv. 282007 – 01)

La motivazione del provvedimento impugnato per determinare la data di d e c o r r e n z a d e l l a r e v o c a d e l l a m i s u r a p r e s e n t e u n p r o f i l o d i c o n t r a d d i t t o r i e t à , c o m e e v i d e n z i a t o n e l r i c o r s o .

Da un lato, infatti, il Tribunale rileva che, nei primi due mesi di permanenza in comunità, la condotta tenuta dal condannato non ha manifestato criticità, osservando che le condotte ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa erano legate a particolari situazioni verificatesi a partire dal mese di dicembre che avevano intaccato l’equilibrio del ricorrente; dall’altro fa retrocedere la revoca della misura ad un momento in cui la condotta del condannato era conforme alle regole di comportamento della comunità e al programma terapeutico.

Il provvedimento ricorda che lo stato di malessere di XXXXXXX aveva reso necessario l’intervento dello psichiatra e aveva comportato un cambiamento nella condotta, caratterizzata dall’inosservanza delle regole, dall’abuso di farmaci e dalla commissione di episodi di particolare gravità.

In definitiva, nonostante, nel primo periodo di permanenza, il programma terapeutico pareva avere raggiunto gli obbiettivi minimali, la revoca non è stata fatta decorrere dal momento in cui si è verificato il descritto scollamento rispetto alle regole e agli obbiettivi perseguiti, ma è stata retrodatata al momento in cui tale divergenza non si era ancora verificata.

Il vizio motivazionale si può ancora meglio apprezzare in quanto il Tribunale non afferma che vi sia stata fin dall’inizio una mancata o solo apparente adesione al programma, ma colloca e individua proprio la causa scatenante di tale condotta – incompatibile con la prosecuzione della prova – in eventi collocati in un preciso momento, successivo all’inizio della misura.

2. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Si deve disporre, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla decorrenza della revoca della misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Ancona

Così è deciso, 25/09/2026

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