Cass. pen., sez. I, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36343 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada formulato il giudizio di complessità che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza con la quale il locale Tribunale aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti dell’imputato.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della particolare complessità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudizio di complessità, ex art. 304, comma 2 cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015: la Corte ha ritenuto correttamente motivata l’ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate; Sez. 1, n. 8279 del 04/12/2025, relativa a sospensione disposta nel dibattimento di primo grado in ragione delle richieste di frazionamento della discussione e della possibile formulazione di nuove richieste istruttorie da parte dei nuovi difensori di fiducia di due imputati, ai quali era stato concesso il termine di cui all’art. 108 cod. proc. pen.).
I risvolti applicativi
Il giudizio di complessità ex art. 304, comma 2 c.p.p.[1], legittimante la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha natura prognostica, dovendo parametrarsi sulle attività processuali ancora da compiere anziché su quelle esaurite, e costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione.
[1]Ai sensi del quale: “I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36343 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: ZONCU MARIA GRECA
Data Udienza: 25/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
C. G. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 13/05/2026 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI che ha chiesto il rigetto del riC.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 13 maggio 2026, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di C. G. avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti dell’imputato.
2. Avverso detta ordinanza propone riC. l’imputato a mezzo dei difensori di fiducia articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 303 comma 1 lett. b) nn. 2 e 3 bis,304 comma 2 cod. proc. pen. e 13 Cost.
Secondo il ricorrente difetterebbe nel caso concreto l’ipotesi della particolare complessità del dibattimento, essendo relativo soltanto a otto imputati, di cui sette a piede libero, e a un numero contenuto di imputazioni, ed essendo l’istruttoria già in fase avanzata in ragione anche dell’atteggiamento collaborativo della difesa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della particolare complessità.
In particolare, l’impugnato provvedimento non ha esaminato la situazione concreta, la posizione dell’imputato, unico detenuto, la non particolare complessità delle imputazioni mossegli, non ha formulato un giudizio prognostico rispetto alle attività ancora da compiere, né ha motivato circa la impossibilità di aumentare la frequenza delle udienze.
2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 304 comma 2, 477 e 132 bis cod. proc. pen. e 111 Cost.
Secondo il ricorrente la decisione di sospendere i termini non si sarebbe basata su una situazione oggettivabile, ma su criteri del tutto soggettivi e non verificabili, quali gli impegni professionali dei componenti del collegio e in ragione della necessità di eventuali repliche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 304 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che i termini di cui all’art. 303 cod. proc. pen. possono essere sospesi quando si procede per taluno dei reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi.
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma 2 cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento
fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, omissis, Rv. 264054 – 01: la Corte ha ritenuto correttamente motivata l’ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate; Sez. 1, n. 8279 del 04/12/2025, omissis, Rv. 289530 – 01 relativa a sospensione disposta nel dibattimento di primo grado in ragione delle richieste di frazionamento della discussione e della possibile formulazione di nuove richieste istruttorie da parte dei nuovi difensori di fiducia di due imputati, ai quali era stato concesso il termine di cui all’art. 108 cod. proc. pen.).
Al riguardo, in particolare, si è osservato che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva e unitaria, con la conseguenza che deve ritenersi adeguatamente motivata l’ordinanza con cui il Giudice faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, dep. 16/04/2004, Rv. 228174), in quanto incidono sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel C. del processo e sulla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, omissis, Rv. 282520 – 02; Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, omissis, Rv. 277406 – 01).
2. Trattandosi dunque di valutazione fattuale – incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata – è necessario verificare la tenuta giustificativa dell’ordito motivazionale dell’impugnato provvedimento al fine della disposta sospensione dei termini.
Nel caso in esame il Tribunale ha fatto riferimento a parametri oggettivi e non soggettivizzati, quali il numero degli imputati, le contestazioni, l’attività istruttoria ancora da compere, la necessità di calendarizzare le udienze per la discussione, la necessità di prevedere delle repliche, il tutto da rapportare alla oggettiva impossibilità per i componenti del collegio di intensificare le udienze in ragione degli ulteriori carichi di lavoro.
La circostanza che solo uno degli otto imputati si trovi in custodia cautelare è irrilevante al fine della valutazione della complessità, che si parametra sul numero di posizioni da esaminare, non già sullo status libertatis; anche la natura e la gravità delle imputazioni che comprendono reati di associazione mafiosa e numerosi reati fine aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. sono elementi oggettivi che connotano di complessità il dibattimento.
Di fatto, dunque, il Tribunale ha motivato la ragione che lo ha indotto a disporre la sospensione riferendosi a parametri oggettivi ritenuti validi anche dalla Corte di legittimità; il ricorrente ne contesta la validità, ma lo fa proponendo una differente valutazione dei medesimi elementi, valutazione che attiene al merito del giudizio e in quanto tale non è censurabile in questa sede.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 25/09/2026






