Cass. pen., sez. I, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 15/10/2026), n. 36357 (Pres. Casa, Rel. Tona)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada motivata la decisione di non inoltro in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime carcerario differenziato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Messina parzialmente accoglieva un reclamo ex art. 18-ter, comma 6, l. n. 354/75, avanzato da un detenuto avverso un provvedimento della Corte di Appello di Messina con il quale era stato disposto il blocco di una missiva a lui indirizzata.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025, dep. 2026, T., Rv. 289305 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più “emoji” e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe)».
I risvolti applicativi
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis ord. penit.[1], il provvedimento di non inoltro è legittimamente motivato qualora si fondi su elementi concreti idonei a ingenerare un ragionevole dubbio che il contenuto effettivo della missiva dissimuli un significato diverso da quello letterale apparente.
[1]Ai sensi del quale: “1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’ articolo 4-bis. 2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa. 2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno; d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi; f-bis) l’esclusione dall’accesso ai programmi di giustizia riparativa. 2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all’interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. 2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36357 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TONA GIOVANBATTISTA
Data Udienza: 10/07/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T. F. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 16/03/2026 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Perla Lori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/03/2026, il Tribunale di Messina ha parzialmente accolto il reclamo ex art. 18-ter, comma 6, l. n. 354/75, avanzato dal detenuto F. T. avverso il provvedimento della Corte di appello di Messina con il quale è stato disposto il blocco di una missiva a lui indirizzata e avente come mittente G. S..
Il Tribunale di Messina ha, conseguentemente, disposto l’inoltro al predetto della missiva previo oscuramento dell’intera parte indicata nella nota dell’Ufficio Censura della Casa circondariale di Spoleto.
L’ufficio censura della Casa circondariale, dove T. è ristretto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., aveva segnalato la suddetta missiva perché in essa potevano celarsi messaggi criptici.
Nella missiva si parlava di una vendita di una macchina dalla quale ricavare la somma di 25-26.000,00 euro, da investire in una casa propria da costruire in un terreno di proprietà; veniva richiesto il parere di T. e gli si rappresentava di avere fatto vedere l’autovettura a sua sorella.
Vi era poi la parola “O.” scritta a stampatello e la planimetria della casa da costruire, inserendo al suo interno, oltre ai nomi delle camere, anche alcuni numeri.
Il Tribunale di Messina riteneva che, pur rappresentando la missiva la prospettiva di vendita del veicolo da parte del S. volta a finanziare la ristrutturazione dell’immobile, non poteva escludersi che il messaggio veicolasse anche contenuti criptici al detenuto per informarlo sullo stato di determinate
situazioni, astrattamente riconducibili ad attività illecite.
Venivano, in particolare, sottolineati il riferimento a planimetrie numerate, a segni grafici differenziati (come per la parola “O.”) e, soprattutto, al valore di mercato con sottolineature enfatiche riguardo al dato monetario; tutti elementi eccentrici rispetto all’argomento letterale trattato.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di F. T., che ha articolato quattro motivi.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 18-ter Ord. pen., nonché agli artt. 2, 3, 15 e 111 Cost. e 8 CEDU, mancata valutazione delle prove documentali e motivazione apparente.
La difesa aveva illustrato come i riferimenti a planimetrie numerate e alle misure dei locali fossero il naturale riflesso della descrizione dell’immobile e trovava riscontro nella documentazione prodotta, con la quale tuttavia il Tribunale non si era confrontato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., 15 Cost. e 8 CEDU; erronea applicazione del principio del ragionevole dubbio sul contenuto della corrispondenza e onere della motivazione.
Il provvedimento viola il principio di proporzionalità perché ha apposto la censura in base ad una valutazione di mera equivocità dei contenuti senza confrontarsi con le spiegazioni offerte dalla difesa e formulando considerazioni presuntive e giudizi di mero sospetto.
2.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 18-ter Ord. pen. e agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, con violazione al diritto del contraddittorio e al giusto processo e omessa valutazione delle deduzioni difensive.
La difesa aveva specificamente dedotto che i riferimenti a planimetrie numerate e a misure dei locali erano coerenti con la planimetria dell’immobile allegata, che della vendita del veicolo e della ristrutturazione dell’immobile vi era menzione nella corrispondenza precedente, verificata e consegnata senza rilievi e che la figlia del reclamante, D., era la diretta acquirente del veicolo, il che
spiegava l’interesse per il suo valore di mercato.
Dal contenuto dell’epistola nel suo complesso e dalla precedente corrispondenza poteva ricavarsi che non vi era nulla di anormale nei messaggi che conteneva.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 18-ter Ord. pen. e al principio di proporzionalità.
Il Tribunale aveva confermato il criterio dell’oscuramente indicato dall’Ufficio censura nella nota del 12/12/2025, senza verificare se fosse idoneo a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto alla corrispondenza del detenuto.
3. Il Procuratore Generale, Perla Lori, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va ricordato che «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025, dep. 2026, T., Rv. 289305 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più “emoji” e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe)».
Il richiamo ai principi del giusto processo e all’obbligo di motivazione nel provvedimento limitativo dello scambio di corrispondenza con il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis citato deve, perciò, tenere conto della diversa intensità dell’accertamento richiesto per giustificare il trattenimento della missiva.
E difatti la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (così Sez.5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527 – 01, che ha ritenuto insufficiente la motivazione, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare corrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime di detenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al caso concreto).
Mentre, invece, «è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente, nonché il numero elevato e la frequenza delle missive), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l’apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime» (Sez. 1, n. 31047 del
21/10/2020, Rv. 279762-01).
Tale ultima valutazione può essere basata anche sul rinvenimento nel testo di anomale indicazioni (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472-01), e se i dubbi sono ragionevolmente evidenziati la motivazione non può essere sindacata dal giudice di legittimità.
3. Alla luce di queste premesse, i quattro motivi, sopra sintetizzati, appaiono tra loro strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati.
La motivazione del provvedimento impugnato, tenendo conto previamente della pericolosità del soggetto che deve ricevere la missiva, scrutina i diversi passaggi espositivi in essa contenuti, valutando la possibilità che la prospettazione di una complessa operazione di vendita di un veicolo per ristrutturare un immobile, descritto in modo dettagliato, sia comunque idonea a celare messaggi criptici per la molteplicità di riferimenti contenuti nello scritto, ma soprattutto perché ad essi si accompagnano segni grafici del tutto eccentrici (come la parola “O.” in maiuscolo) e delle enfatizzazioni su taluni dati inerenti a valori e somme, che la difesa non ha in alcun modo spiegato, semplicemente dolendosi del fatto che il Tribunale non si sia acquietato alle spiegazioni fornite con riguardo a tutti gli altri elementi.
Ma la completezza della motivazione, che non ha comunque trascurato di prendere in considerazione le spiegazioni addotte e che le ha espressamente ritenute insoddisfacenti, resiste, dunque, alle censure contenute nel ricorso che sotto diversi profili finisce anche per richiedere un’alternativa valutazione nel merito.
Tuttavia, poiché il testo della missiva non fa emergere l’esigenza di fare ricorso alle enfatizzazioni segnalate dall’autorità penitenziaria e condivise in modo argomentato, mentre del tutto fuori asse rispetto alla spiegazione proposta dalla difesa rimane la scritta “O.”, devono considerarsi giustificati tutti i dubbi sulla genuinità del contenuto della corrispondenza e il provvedimento, peraltro limitato all’oscuramento solo di una parte di essa con autorizzazione all’inoltro del resto, non può essere ritenuto né immotivato né sproporzionato.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 10/07/2026







