La revoca dell’affidamento in prova consegue automaticamente al solo riscontro di violazioni penali o delle prescrizioni?

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Cass. pen., sez. I, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 15/10/2026), n. 36331 (Pres. De Marzo, Rel. Russo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale consegua automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava una misura alternativa dell’affidamento in prova.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva il fatto che l’ordinanza non avrebbe considerato che per lo stesso episodio valutato dal Tribunale, in sede cautelare il giudice per le indagini preliminari aveva invece ritenuto il fatto non grave ed applicato una misura di sicurezza non detentiva quale l’allontanamento dalla casa familiare, tenuto conto altresì del fatto che sempre il Tribunale di sorveglianza aveva dato per accertati fatti che sono ancora sub iudice,  mentre non era stata effettuata alcuna valutazione sul periodo già trascorso in affidamento senza rilievi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova” (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019).

I risvolti applicativi

La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla mera violazione di legge o delle prescrizioni, essendo demandato al giudice il sindacato motivato sulla concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36331 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 01/10/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 22/04/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 22 aprile 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, che era stato disposto, con precedente ordinanza dell’8 febbraio 2023 del medesimo Tribunale, nei confronti del condannato XXXXX XXX.

Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa perché il condannato in corso di espiazione aveva commesso maltrattamenti in danno della moglie e della figlia.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce che l’ordinanza non avrebbe considerato che per lo stesso episodio valutato dal Tribunale, in sede cautelare il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il fatto non grave ed applicato una misura di sicurezza non detentiva quale l’allontanamento dalla casa familiare; inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha dato per accertati fatti che sono ancora sub iudice; inoltre, l’ordinanza non ha effettuato alcuna valutazione sul periodo già trascorso in affidamento senza rilievi.

Con il secondo motivo deduce che la revoca della misura alternativa è stata disposta con decorrenza dall’inizio dell’espiazione senza alcuna motivazione.

3. Le conclusioni pervenute sono riportate in intestazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. È infondato, anzitutto, il primo motivo.

Il ricorso deduce che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non grave il medesimo episodio ed ha applicato all’indagato una misura cautelare non detentiva quale l’allontanamento dalla casa familiare.

L’argomento è infondato, perché non c’è coincidenza tra la valutazione che effettua il giudice che procede in fase cautelare e quella del Tribunale di sorveglianza in sede di revoca della misura alternativa, perché il primo valuta il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 cod. proc. pen.) mentre il secondo l’incompatibilità del comportamento tenuto con la prosecuzione della prova (art. 47, comma 11, ord. pen.).

L’argomento è infondato, inoltre, perché la contraddittorietà rilevante agli effetti del vizio di motivazione di cui all’art. 606 cod. proc. pen. è soltanto quella interna al provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, omissis, Rv. 283034), e non quella che può derivare dal contrasto con provvedimenti di altra autorità giudiziaria.

Il ricorso deduce anche che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché ha dato per accertato fatti che sono ancora sub iudice.

L’argomento è infondato, perché nell’ambito del suo potere generale di controllo continuativo della esecuzione della misura, al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale del fatto commesso in corso di espiazione, per cui la revoca della misura alternativa come può essere determinata da un fatto non costituente reato su cui non vi sarà mai unaccertamento giudiziario, può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, omissis, n.m.).

Il ricorso deduce che l’ordinanza non conterrebbe alcuna valutazione sul periodo trascorso dal condannato in affidamento senza ricevere rilievi.

L’argomento è infondato, perchè l’ordinanza contiene, in realtà, una valutazione di questo tipo, in quanto la stessa dà atto che il condannato aveva ricevuto una precedente diffida il 18 luglio 2024 ed era stato anche denunciato il 6 febbraio 2026 per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, oltre che denunciato il 12 giugno 2025 per il reato di truffa, per cui l’episodio in danno della moglie, che ha determinato la revoca della misura, è stato valutato nel contesto del complessivo comportamento tenuto dal condannato in corso di espiazione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova” (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, omissis, Rv. 275239 – 01).

2. È infondato anche il secondo motivo, in cui il ricorso contesta la decorrenza ex tunc della revoca della misura.

Nel ritenere che, per la pluralità delle violazioni e per la reiterazione delle condotte maltrattanti in danno delle congiunte, il soggetto non abbia mai realmente aderito al processo di recupero, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene che “in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell’esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di determinare il “quantum” di pena – eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta – che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento” (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, omissis, Rv. 220878); infatti, se, per stabilire la decorrenza della revoca, occorre tener conto della “condotta durante il periodo trascorso in affidamento”, il numero ripetuto di violazioni è una condotta idonea ad individuare in modo oggettivo il fallimento della misura sin dall’inizio.

Ne consegue che, anche sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.

3. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 01/10/2026

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