Cass. pen., sez. I, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 15/10/2026), n. 36354 (Pres. Casa, Rel. Tona)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità possa essere concessa la liberazione anticipata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Magistrato di sorveglianza di Firenze riteneva la propria incompetenza a decidere su un’istanza avanzata con la quale si chiedeva la riduzione della pena per liberazione anticipata in relazione a taluni periodi trascorsi in esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza del Tribunale di Firenze, disponendo la trasmissione al Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, dal canto suo, dichiarandosi incompetente in favore del locale Magistrato di sorveglianza, sollevava conflitto di competenza dinanzi alla Cassazione, facendo richiamo ai precedenti della giurisprudenza di legittimità che hanno individuato l’autorità competente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva nell’ufficio del Magistrato di sorveglianza.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026).
I risvolti applicativi
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, rientrando la relativa decisione nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36354 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TONA GIOVANBATTISTA
Data Udienza: 10/07/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato nel procedimento nei confronti di SULLI
Piero, nato a Firenze il 17/03/1941 da:
TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di:
UFFICO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
con l’ordinanza del 24/04/2026 del TRIBUNALE DI FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi la
competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12/03/2026, il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha ritenuto la propria incompetenza a decidere sull’istanza avanzata da P. S. con la quale chiedeva la riduzione della pena per liberazione anticipata in relazione ai periodi trascorsi in esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza del Tribunale di Firenze in data 08/02/2023 e ne disponeva la trasmissione al Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, dichiarandosi incompetente in favore del Magistrato di sorveglianza di Firenze, ha sollevato conflitto di competenza dinanzi a questa Corte facendo richiamo ai precedenti della giurisprudenza di legittimità che hanno individuato l’autorità competente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva nell’ufficio del Magistrato di sorveglianza.
3. Il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Firenze.
2. Il conflitto è ammissibile, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
3. Si verte in materia di riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, omissis, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.
3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto il dato normativo è inequivoco.
L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l’ordinanza di cui al comma il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, omissis, n.m.). In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, omissis, Rv. 287687 – 01; così anche più di recente Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv. 289436 – 01: «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla
sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza»).
3.3. L’orientamento giurisprudenziale si è consolidato con numerosi pronunciamenti che vi hanno dato continuità (Sez. 1, n. 41563 del 10/12/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 38903 del 29/10/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 37694 del 07/10/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 34653 del 17/10/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 22662 del 07/03/2025, omissis, n.m.) e ha trovato recentissima conferma con la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 18/05/2026 che, sulla base di questa ricostruzione interpretativa, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge n. 354/1975 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.
Così è deciso, 10/07/2026






