Lo strumento di cui agli artt. 35-bis e 69 ord. pen. può essere utilizzato dal detenuto per chiedere l’uso di un frigorifero a tutela del diritto alla salute?

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Cass. pen., sez. I, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 15/10/2026), n. 36345 (Pres. De Marzo, Rel. Russo)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se lo strumento di cui agli artt. 35-bis e 69 ord. pen. può essere utilizzato da un detenuto per chiedere, attraverso l’evocazione del diritto alla salute, di utilizzare un frigorifero per la conservazione dei cibi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva un reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, contro un’ordinanza del locale magistrato di sorveglianza che, dal canto suo, aveva accolto un reclamo proposto, ex art. 35-bis e 69 ord. pen., da un detenuto, il quale aveva chiesto di ottenere la disponibilità di un frigorifero per la conservazione dei generi alimentari.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’Avvocatura dello Stato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale lo strumento di cui agli artt. 35-bis e 69 ord. pen. non può essere utilizzato da un detenuto per chiedere, attraverso l’evocazione del diritto alla salute, di utilizzare un frigorifero per la conservazione dei cibi (v., per tutte, da ultimo, Sez. 1, n. 23780 del 21/04/2026; Sez. 1, 23803 del 27/03/2026; Sez. 1, 23798 del 27/03/2026).

I risvolti applicativi

Il rimedio giurisdizionale del reclamo ex artt. 35-bis[1] e 69[2] ord. pen. non è esperibile dal detenuto per domandare, mediante il richiamo al diritto alla salute, l’autorizzazione all’uso di un frigorifero per la conservazione di generi alimentari.

[1]Ai sensi del quale: “1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all’amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste. 2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. 3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice. 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa. 4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”.

[2]Secondo cui: “1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 208 del codice penale, nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell’art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell’internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. Provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36345 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 01/10/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

nel procedimento nei confronti di

P. P., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 02/04/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 2 aprile 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma dell’8 gennaio 2024, che aveva accolto il reclamo proposto, ex art. 35-bis e 69 ord. pen., dal detenuto P. P., che aveva chiesto di ottenere la disponibilità di un frigorifero per la conservazione dei generi alimentari.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’Avvocatura dello Stato, con due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe invaso indebitamente la sfera riservata alla pubblica amministrazione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, atteso che, quanto alla necessità di riconoscere al detenuto la possibilità di usare un frigorifero come unica misura idonea a tutelare il diritto alla salute, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente.

3. Le conclusioni sono riportate in intestazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di questa Sezione che ha più volte ritenuto che lo strumento di cui agli artt. 35-bis e 69 ord. pen. non possa essere utilizzato da un detenuto per chiedere, attraverso l’evocazione del diritto alla salute, di utilizzare un frigorifero per la conservazione dei cibi (v., per tutte, da ultimo, Sez. 1, n. 23780 del 21/04/2026, DAP in proc. omissis, n.m.; Sez. 1, 23803 del 27/03/2026, omissis, n.m.; Sez. 1, 23798 del 27/03/2026, omissis, n.m.).

Come evidenziato nelle sentenze che si sono già occupate della medesima questione, infatti, l’utilizzo di un frigorifero è una modalità non essenziale di esercizio del diritto alla salute (v. Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. omissis, Rv. 283974 – 01), in quanto il sistema penitenziario garantisce al detenuto una modalità alternativa di conservazione dei cibi freschi (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, omissis, Rv. 286716 – 01, in motivazione), che è quella dell’utilizzo di tavolette refrigeranti.

Non induce a conclusioni diverse la pronuncia Sez. 1, n. 21589 dello 08/02/2024, omissis, n.m., citata nell’ordinanza impugnata, che, al contrario, è una ulteriore conferma dell’indirizzo giurisprudenziale citato.

La pronuncia citata ha, infatti, annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, evidenziando i limiti dell’utilizzo di tavolette refrigeranti, che hanno durata di circa otto ore, aveva concluso per l’inidoneità delle modalità approntate al fine di salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione; annullando tale provvedimento, il giudice di legittimità non ha negato la possibilità garantita al detenuto, nel caso di esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utilizzate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione dei cibi, ma ha ritenuto che la scelta tra le modalità di esercizio di tale diritto spettava non al Tribunale, ma all’amministrazione penitenziaria, che avrebbe dovuto effettuarla in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa poteva disporre.

Spostandosi, invero, in un ambito proprio dell’organizzazione amministrativa, si fuoriusciva, infatti, dai limiti del diritto soggettivo invocato.

Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent.n. 203 del 2024, e n. 24 del 2025), per cui la Corte ritiene che anche questo giudizio debba essere definito nello stesso modo.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata senza rinvio, atteso che la stessa si è pronunciata su domanda presentata in una materia estranea al rimedio giurisdizionale di cui all’art. 35-bis ord. pen.

Per le stesse ragioni deve essere annullata anche l’ordinanza del magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo.

P.Q.M

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di primo grado.

Così è deciso, 01/10/2026

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