Nel procedimento di sorveglianza, esiste un onere probatorio per chi invoca un provvedimento favorevole?

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Cass. pen., sez. V, 16/06/2026 (ud. 16/06/2026, dep. 16/07/2026), n. 26843 (Pres. Borrelli, Rel. Renoldi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel procedimento di sorveglianza, sussista un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato un reclamo proposto avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città che, dal canto suo, aveva respinto una richiesta di liberazione anticipata avanzata.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione ai principi ricavabili dagli artt. 24, 27 Cost. e 6 § 2 CEDU.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019).

I risvolti applicativi

Nel procedimento di sorveglianza, il richiedente è gravato esclusivamente da un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento dell’istanza, mentre spetta al giudice procedere, anche d’ufficio, ai necessari accertamenti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 26843

Anno 2026

Presidente: BORRELLI PAOLA

Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 16/06/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. D. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 5/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di D. S. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 2 aprile 2024 che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata con riferimento ai periodi compresi tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, il 21 novembre 2019 e il 16 luglio 2021 nonché tra il 29 marzo 2023 e il 29 settembre 2023. Secondo il Collegio, infatti, in data 28 ottobre 2015 la Guardia di Finanza aveva rinvenuto quattro autovetture, risultate rubate, all’interno di un locale del quale S. aveva la disponibilità dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, avvenuta il 10 novembre 2011, sicché doveva ritenersi che egli si fosse reso responsabile del delitto di ricettazione.

1.1. Con sentenza n. 23367 in data 20 marzo 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del periodo tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, rilevando la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la data del 28 ottobre 2015 fosse quella della commissione della ricettazione e non quella del suo accertamento, posto che S., a quella data, era da tempo detenuto.

1.2. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di D. S., in relazione al periodo compreso tra l’11 giugno 2015 e il 21 novembre 2018, atteso che, nel corso della carcerazione, in data 31 marzo 2023, dopo un controllo al metal detector egli aveva consegnato, spontaneamente, un apparato telefonico occultato nella persona, sicché veniva condannato, in primo grado, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Secondo il Tribunale, la consumazione del delitto previsto dall’art. 391-ter cod. pen., pur essendo avvenuta a distanza di circa 5 anni dal periodo in valutazione, rendeva inaccoglibile la richiesta del beneficio, essendo la commissione di un reato indice di mancata partecipazione all’opera di rieducazione anche nel periodo precedente.

2. D. S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. C. A. R., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione ai principi ricavabili dagli artt. 24, 27 Cost. e 6 § 2 CEDU. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia ritenuto che la condanna, valutata solo a partire dalla visione del certificato dei carichi pendenti, sia ostativa alla concessione del beneficio, senza considerare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata o della sua revoca per delitto non colposo, occorre valutare la concreta incidenza del reato sull’opera di rieducazione e il grado di recupero fino a quel momento manifestato, tanto più che la sentenza di condanna sarebbe intervenuta a distanza di 10 anni dall’inizio del periodo in valutazione. In questo modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che S. aveva tenuto una condotta irreprensibile durante il periodo in cui era stato in libertà per decorrenza dei termini custodiali, dedicandosi al lavoro e alla famiglia; che, durante il periodo di permanenza nell’istituto penitenziario, egli aveva svolto con profitto le attività culturali e lavorative, rispondendo positivamente alle indicazioni e agli stimoli degli operatori, rendendo una dichiarazione scritta con cui aveva espresso la sua piena dissociazione da ogni ambiente criminale e da ogni precedente condotta illecita; che il reato, per l’entità della pena inflitta, avrebbe dovuto essere considerato di minima lesività e che, in ogni caso, non sarebbe stato accertato con sentenza definitiva.

3. Con requisitoria scritta in data 12 maggio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il ricorso lamenta che l’ordinanza abbia valorizzato unicamente la commissione del reato senza considerare, nell’ampio periodo in valutazione, la positiva partecipazione del detenuto all’opera rieducativa, che sarebbe dimostrata dalla regolare condotta tenuta in libertà dopo la decorrenza dei termini custodiali nonché dalla puntuale partecipazione alle iniziative trattamentali promosse dagli operatori penitenziari dopo il ripristino della detenzione.

3. Va premesso che nel caso in cui sia stata richiesta la liberazione anticipata in relazione ad un determinato periodo di detenzione e il richiedente, successivamente ad esso, si sia reso responsabile di una violazione particolarmente grave, il criterio della valutazione frazionata (cd. semestralizzazione) può essere derogato, ove la gravità dell’episodio sia tale da manifestare, in maniera chiara, l’assenza di una effettiva partecipazione al percorso di reinserimento (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, omissis, Rv. 255406 – 01); come accade nel caso della commissione di un nuovo delitto non colposo.

Nondimeno, affinché ciò accada, il magistrato di sorveglianza deve operare una valutazione concreta dell’incidenza della violazione, ad esempio del nuovo reato, sul percorso di rieducazione intrapreso, nonché del grado di recupero fino a quel momento manifestato, onde verificare se il nuovo episodio, finanche di rilievo penale, sia ascrivibile al fallimento dell’opera rieducativa ovvero a un’occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, omissis, Rv. 277789 – 01).

4. Su tali premesse, deve osservarsi che la difesa, nel caso in esame, ha dedotto una pluralità di circostanze positive che avrebbero certamente dovuto essere valutate (dalla regolare condotta tenuta durante il periodo in cui era stato in libertà per decorrenza dei termini custodiali, alla partecipazione alle attività culturali e lavorative durante il periodo di permanenza nell’istituto penitenziario). Dunque, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto compiere una valutazione globale della richiesta del beneficio, onde verificare se il reato potesse ritenersi realmente indicativo, al cospetto di elementi positivamente valutabili, di una mancata partecipazione all’opera rieducativa; tanto più perché, nella specie, i periodi oggetto di valutazione erano cronologicamente molto distanti dalla commissione del reato.

Tuttavia, tale valutazione non è stata compiuta, essendosi il Tribunale limitato a considerare unicamente la ricaduta nel reato, senza considerare le circostanze che erano state effettivamente allegate nel reclamo e nel ricorso, di cui il Tribunale non ha fatto menzione.

Né potrebbe opinarsi che la difesa dovesse anche dimostrare, secondo gli ordinari principi in materia di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, le circostanze dedotte. Ciò in considerazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, omissis, Rv. 277793 – 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso il 16/06/2026.

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