Cass. pen., sez. I, 28/04/2026 (ud. 28/04/2026, dep. 16/07/2026), n. 26714 (Pres. De Marzo, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto escluda che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli respingeva un reclamo avverso un’ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva revocato l’autorizzazione concessa ad un detenuto di effettuare videocolloqui.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2015).
I risvolti applicativi
La sottoposizione al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. non preclude, in linea di principio, l’autorizzazione a colloqui visivi tra detenuti uniti da vincoli familiari, purché svolti mediante strumenti di comunicazione a distanza idonei a garantire il controllo dell’interazione e a prevenire rischi per la sicurezza interna e pubblica.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26714 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: ZONCU MARIA GRECA
Data Udienza: 28/04/2026
Data Deposito: 16/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. O. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento del 19 dicembre 2025 ha respinto il reclamo avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva revocato l’autorizzazione concessa a P. O. ad effettuare videocolloqui.
2. L’imputato a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso fondato su due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) e b) e 28, comma 2 e 18, comma, 3 Ord. pen.
Il ricorrente lamenta come la motivazione dell’impugnato provvedimento faccia riferimento a fatti antecedenti l’applicazione del regime speciale al detenuto e come la moglie e il figlio di P. non siano chiamati a rispondere del medesimo reato associativo di cui risponde il ricorrente.
Lamenta poi il ricorrente che il Tribunale non si sia confrontato con l’effettività delle cautele applicate nel corso di svolgimento dei videocolloqui ai soggetti sottoposti a regime speciale.
Il fatto che la moglie del P. non sia anch’ella sottoposta a regime speciale non consente di limitare il diritto all’affettività e ai rapporti con il coniuge.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.
Il Tribunale non ha esplicitato le ragioni del rigetto del reclamo
3. Il Sostituto Procuratore generale Lucia Odello ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
L’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) Ord. pen. stabilisce che il regime speciale prevede l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza e/o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero da altre ad essa alleate.
Dunque, le limitazioni poste al regime detentivo hanno questa precipua finalità.
Per contro, proprio al fine di tutelare l’affettività, sono ammessi i colloqui con il coniuge e con i familiari, anche se sottoposti al medesimo regime speciale, con la necessità – in quel caso – di un bilanciamento particolarmente attento degli interessi in gioco: da un lato, il diritto all’affettività e a mantenere i rapporti con i familiari e dall’altro la necessità di evitare che il mezzo per coltivare l’affettività venga strumentalizzato al fine di mantenere i contatti con l’organizzazione di riferimento.
Secondo l’insegnamento di questa Corte «la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 262417 – 01).
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare l’affettività familiare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede di incontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere in tal caso particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio
mafioso cui appartengono i coniugi detenuti (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, omissis, Rv. 289435 – 01).
Nel caso in esame i familiari rispetto ai quali è stata revocata la possibilità di avere un video colloquio non sono sottoposti al medesimo regime del ricorrente, ma sono imputati nel medesimo procedimento per fatti che ineriscono alla medesima organizzazione criminosa.
Il bilanciamento fra il diritto all’affettività del detenuto e le esigenze di sicurezza e di evitare i contatti è stato operato nel provvedimento impugnato che ha dato ampio sfogo alle ragioni che hanno indotto a tale revoca: il fatto che in regime di alta sicurezza l’imputato avesse già violato le prescrizioni, addirittura commettendo reati nel corso dei colloqui e aggirando i divieti è ritenuto elemento fondamentale che ha portato a valutare il diritto all’affettività come recessivo, almeno in questa fase, rispetto alle esigenze di tutela della prova e di evitare la commissione di ulteriori reati.
Non vi è, dunque, né violazione di legge, né vizio di motivazione, poiché il Tribunale ha operato, in maniera motivata, un bilanciamento delle contrapposte esigenze e ne ha tratto una conclusione non palesemente illogica.
2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 28/04/2026






