Quando una pena inflitta da una decisione straniera può essere inclusa nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti?

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Cass. pen., sez. V, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37827 (Pres. Miccoli, Rel. Morra)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava qual è il presupposto per l’inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all’estero.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Prima Sezione penale di una precedente ordinanza emessa dalla medesima Corte territoriale, rigettava una richiesta di imputare alla pena di trenta anni di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano, il periodo di anni 3 e mesi 6 di reclusione sofferti in espiazione delle condanne di cui al precedente provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia il periodo di anni 2, mesi 1 e giorni 13 di reclusione espiati in Spagna ai fini dell’estradizione in Francia, mentre, invece, veniva parzialmente accolto – nella misura determinata in anni 7 e mesi 7 di reclusione, a fronte di una originaria richiesta di scomputo di anni 13, mesi 3 e giorni 25 – un’istanza diretta a ottenere l’imputazione del periodo di carcerazione sofferto in Francia dal ricorrente in esecuzione della condanna di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Aix en Provence, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte di appello di Brescia.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «costituisce presupposto per l’inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all’estero, l’eseguibilità della condanna nello Stato, non dovendo, pertanto, essere inserita la pena eseguita interamente all’estero. (In motivazione, la Corte precisato che l’art. 3 del D.Lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell’art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.)» (Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017).

I risvolti applicativi

L’inclusione di una condanna pronunciata all’estero nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti presuppone l’eseguibilità della stessa nello Stato, con conseguente esclusione della pena già interamente espiata in territorio straniero.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 37827

Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: MORRA MARIO

Data Udienza: 29/09/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L. P. C., nato ad … il …

avverso l’ordinanza del 19/03/2026 della Corte di appello di Milano

Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito;

letta la memoria di replica depositata dall’Avv. M. M. il 10 settembre 2026;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Prima Sezione penale di questa Corte della precedente ordinanza emessa dalla medesima Corte territoriale in data 15 marzo 2024, ha rigettato la richiesta di P. C. L. di imputare alla pena di trenta anni di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano in data 9 giugno 2023, il periodo di anni 3 e mesi 6 di reclusione sofferti in espiazione delle condanne di cui al precedente provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia il 14 dicembre 1993 ed il periodo di anni 2, mesi 1 e giorni 13 di reclusione espiati in Spagna ai fini dell’estradizione in Francia.

La medesima Corte di appello ha invece parzialmente accolto – nella misura determinata in anni 7 e mesi 7 di reclusione, a fronte di una originaria richiesta di scomputo di anni 13, mesi 3 e giorni 25 – l’istanza diretta a ottenere l’imputazione del periodo di carcerazione sofferto in Francia dal ricorrente in esecuzione della condanna di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Aix en Provence in data 14 dicembre 1998, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 aprile 2005.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di P. C. L. consta di due motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale (in riferimento all’art. 663 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato computo del periodo di detenzione sofferto dal ricorrente in Spagna a fini estradizionali, dal 6.4.1994 al 13.8.1997.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Milano, pur avendo accolto la propria richiesta di tener conto, quale “presofferto”, del periodo di detenzione sofferto in Francia, non avrebbe considerato quella quota di pena scontata in Spagna ai fini dell’estradizione in Francia e determinabile sulla base dei documenti allegati al ricorso (nota verbale del Ministero degli Affari Esteri del Regno di Spagna del 25.7.1995; ordinanza del Tribunale centrale di istruzione del 12.7.1995; nota del Ministero della Giustizia al Tribunale di Napoli del 6.12.2004), oltre che dalle stesse comunicazioni inoltrate dalle Autorità francesi alla Corte di appello di Milano nel corso del procedimento di esecuzione.

Nel motivo di ricorso si precisa che P. C. L. era stato arrestato in Spagna il 30.4.1994, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità francesi ed ivi detenuto sino al 13.8.1997, allorquando era stato estradato in Francia, benché dal 30.6.1995 pendesse anche una richiesta di estradizione da parte dell’Italia. Tale periodo di detenzione sofferto in Spagna, in virtù del mandato di arresto emesso dalla Francia, doveva necessariamente aggiungersi al successivo periodo di carcerazione sofferto in Francia, del quale la stessa Corte di appello di Milano aveva tenuto conto nel rideterminare la pena.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., si deduce violazione di legge (con riferimento all’art. 628, comma 2, in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Milano tenuto conto del periodo di carcerazione sofferto dal L. in relazione alle condanne indicate nel decreto di unificazione di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte di appello di Brescia del 14.12.1993.

Si deduce che, in un arco temporale compreso tra il 1971 ed il 1984, il ricorrente aveva scontato complessivamente 2 anni, 4 mesi e 6 giorni di reclusione in relazione alle condanne riportate ai numeri 1, 4 e 5 del decreto di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia del 14.12.1993, periodo non computato dalla Corte di appello di Milano sul rilievo che le condanne indicate non sarebbero eseguibili in Italia perché il mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di tale decreto di unificazione di pene concorrenti era stato dichiarato inefficace, senza tuttavia considerare la dichiarazione di rinuncia del L. al principio di specialità dell’estradizione, in ciò non uniformandosi neanche alla pronuncia rescindente della Prima Sezione penale della Corte di cassazione del 12 giugno 2025, n. 26464.

3. Si è proceduto con rito camerale non partecipato.

La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi.

Con una memoria depositata in data 10 settembre 2026, il ricorrente ha invece contestato le conclusioni del Procuratore generale e ribadito i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente occorre ricostruire quale fosse il giudizio demandato alla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, a seguito della pronuncia della Prima Sezione penale di questa Corte del 12 giugno 2025.

2.1. Con il primo ricorso proposto dinanzi alla Corte di appello di Milano, P. C. L. aveva chiesto di imputare, ai trenta anni di reclusione da scontare in forza del cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano in data 9 giugno 2023, un periodo complessivo di circa 19 anni di reclusione, ed in particolare:

a) circa 13 anni e 4 mesi scontati in Francia in espiazione di una condanna a 18 anni di reclusione pronunciata dalla Corte di appello di Aix en Provence, riconosciuta in Italia con una sentenza della Corte di appello di Brescia del 5.4.2005, che aveva calcolato un residuo di pena da scontare in anni 4, mesi 8 e giorni 5 di reclusione;

b) anni 3 e mesi 6 di reclusione sofferti in espiazione delle condanne di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia il 14.12.1993;

c) anni 2, mesi 1 e giorni 13 di reclusione sofferti in Spagna ai fini dell’estradizione in Francia.

2.2. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 15.3.2024, aveva rigettato la prima e la terza richiesta, mentre aveva demandato alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano di verificare l’effettivo periodo di carcerazione scontato dal L. in forza delle sentenze di cui al cumulo del 14.12.1993.

La richiesta di scomputo del periodo di 13 anni e 4 mesi relativo alla detenzione in Francia era stata rigettata dalla Corte di appello sul rilievo che la pena non era stata scontata senza titolo bensì in virtù della sentenza francese ed era stata verosimilmente espiata prima del riconoscimento della sentenza straniera e del decreto di cumulo del 9.6.2023. La sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva riconosciuto la sentenza francese e individuato un residuo di pena da scontare (pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione), infatti, non risultava inserita nei provvedimenti di cumulo precedenti, sicché era dubbio che il L. avesse scontato una parte di quella pena in Italia.

Quanto alla richiesta di computare il periodo di detenzione scontato in Spagna ai fini dell’estradizione in Francia, la richiesta, secondo la Corte milanese, era una duplicazione di quella di tener conto del periodo di carcerazione scontato in Francia, nel quale evidentemente rientrava anche il periodo scontato in Spagna ai fini estradizionali.

2.3. La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 12.6.2025, annullava l’ordinanza della Corte di appello di Milano ritenendo fondato il primo motivo di ricorso (relativo al computo della pena inflitta dalla Corte di appello di Aix en Provence) ed assorbito l’ulteriore motivo relativo al periodo di carcerazione sofferto in Italia in relazione alle sentenze di cui al cumulo del 1993.

La Corte di legittimità, dopo aver richiamato i principi in materia di esecuzione di pene concorrenti e quello di specialità dell’estradizione, rilevava che su un piano astratto il mancato inserimento, nel provvedimento di cumulo, della sentenza di condanna francese riconosciuta in Italia non poteva essere ostacolato né dal mancato esperimento di una procedura di estradizione, posto che il ricorrente aveva rinunciato ad avvalersi del principio di specialità, né dal fatto che il riconoscimento della sentenza fosse stato effettuato ai sensi dell’art. 12 cod. pen., come incidentalmente indicato dalla Corte di appello, giacché dagli atti risultava invece che il riconoscimento fosse stato effettuato ex art. 731 cod. proc. pen.

Quanto al dubbio che la pena fosse stata già interamente espiata all’estero, osservava la Prima Sezione di questa Corte, spettava alla Corte territoriale accertare tale dato attraverso l’attivazione dei poteri di ufficio di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., tanto più in considerazione che l’individuazione di una pena residua da scontare, da parte della Corte di appello di Brescia, lasciava fondatamente ipotizzare il contrario.

2.4. Nel corso del conseguente giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano ha accertato:

a) che diversamente da quanto inizialmente dedotto, la pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Aix en Provence era stata già interamente espiata in Francia e non vi era stato alcun residuo di pena scontato in Italia.

In particolare, a seguito della sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 aprile 2005, che aveva riconosciuto la sentenza francese ai sensi dell’art. 731 cod. proc. pen. e individuato una pena residua di 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione, la Procura generale di Brescia aveva emesso ordine di esecuzione relativo a tale pena, ma il provvedimento era stato successivamente revocato dalla Corte di appello di Brescia, la quale aveva accertato che la pena inflitta dalle Autorità francesi era stata già interamente espiata all’estero nel 2004; anno in cui il L. era stato ammesso alla liberazione anticipata e consegnato alle Autorità italiane solo a fini estradizionali e non per scontare un residuo di pena in Italia. La pena di anni 4, mesi 8 e giorni 5 di reclusione (inizialmente indicata come “residuo pena”), pertanto, non era stata inserita in alcun successivo provvedimento di cumulo, perché risultata erroneamente indicata.

b) la pena concretamente scontata sul suolo francese da P. C. L. era stata quella di 7 anni e 7 mesi (un primo periodo di detenzione vi era stato nel 1989, poi il L. era evaso e nuovamente arrestato in Spagna, che aveva consegnato il ricorrente alle autorità francesi) e si era esaurita il 21 settembre 2004, prima del riconoscimento della sentenza francese ad opera della Corte di appello di Brescia;

c) quanto alle sentenze di condanna relative al precedente cumulo del 1993, le stesse erano tutte ineseguibili perché la Corte di appello di Brescia aveva dichiarato inefficaci i mandati di arresto europei emessi in relazione ad esse. La carcerazione sofferta dal L. in relazione a tali condanne, in ogni caso, era antecedente alla commissione dei reati oggetto dell’ultimo ordine di esecuzione, sicché, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non sarebbe stato possibile tener conto di essa.

Dopo tali premesse, la Corte di appello di Milano ha accolto la richiesta del ricorrente di tener conto, ai sensi dell’art. 78 cod. pen., del periodo di carcerazione dallo stesso sofferto in Francia (determinandolo nella misura di 7 anni e 7 mesi di reclusione), rigettando tuttavia la richiesta di aggiungere ad esso anche la carcerazione sofferta in Spagna ai fini estradizionali, ritenendola già compresa nel primo periodo.

Ha inoltre rigettato la richiesta di tener conto della carcerazione sofferta in relazione al cumulo della Procura generale di Brescia del 1993 sul rilievo che quelle pene fossero non eseguibili in Italia e comunque perché la carcerazione era antecedente alle sentenze da eseguire sulla base dell’ultimo cumulo del 2023.

3. Ebbene, venendo all’esame del primo motivo di ricorso, esso evidenzia effettivamente un errore in cui è incorsa la Corte di appello di Milano, ma è manifestamente infondato nella parte in cui pretende di attribuire rilievo, ai fini della determinazione della pena da eseguire in Italia, al periodo di detenzione sofferto in Spagna.

3.1. Il periodo di carcerazione sofferto da P. C. L. in Spagna durante l’espletamento della procedura di estradizione verso la Francia, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, non è ricompreso nei sette anni e sette mesi di carcerazione sofferti in Francia. È la stessa Corte di appello a indicare che il ricorrente è stato detenuto in Francia dal 21 marzo al 12 settembre 1989 e dal 13 agosto 1997 al 21 settembre 2004: tali intervalli, complessivamente determinati in sette anni e sette mesi, non comprendono il periodo trascorso in custodia in Spagna tra l’arresto — collocato al 30 giugno 1995 nel provvedimento impugnato e al mese di aprile 1994 nel ricorso — e la consegna alle autorità francesi, avvenuta il 13 agosto 1997.

Senonché tale periodo di carcerazione, essendo attinente ad una condanna inflitta da Autorità straniere, per fatti commessi all’estero ed interamente espiata all’estero, non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della pena da scontare in Italia e del calcolo del limite di cui all’art. 78 cod. pen., al pari del periodo di carcerazione sofferto dal L. in Francia, di cui la Corte di appello di Milano ha invece tenuto conto equivocando il portato della sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte ed il contenuto dell’art. 738 cod. proc. pen., con una statuizione che, in mancanza di impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, resta comunque estranea all’oggetto del presente giudizio.

3.2. I principi di diritto espressi dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento del 12 giugno 2025 ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi erano sostanzialmente i seguenti:

– l’inserimento, nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Milano del 9 giugno 2023, della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Aix en Provence nei confronti del ricorrente non poteva ritenersi ostacolato né dal mancato esperimento di una procedura di estradizione in sede di esecuzione (essendovi stata rinuncia al principio di specialità da parte del L.) né dal fatto che il riconoscimento della sentenza fosse avvenuto solo ai sensi dell’art. 12 cod. pen. (risultando al contrario un riconoscimento effettuato ai sensi dell’art. 731 cod. proc. pen. per l’esecuzione in Italia di una parte residua della pena);

– la condizione di incertezza circa il fatto che la pena inflitta dalle Autorità francesi fosse stata già interamente espiata prima del riconoscimento della sentenza doveva essere risolta dalla Corte con l’attivazione dei propri poteri istruttori.

Nel demandare al giudice del rinvio l’onere di accertare specificamente se e quando il L. avesse scontato la pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Aix en Provence, la Corte di cassazione aveva evidentemente attribuito a tale verifica un rilievo determinante ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso (a differenza, invece, delle questioni relative al mancato esperimento di una procedura di estradizione in fase esecutiva e della tipologia di riconoscimento della sentenza straniera) ed infatti la condizione fondamentale affinché una sentenza straniera riconosciuta in Italia possa essere inserita in un cumulo di pene concorrenti (ed eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione dei limiti moderatori di cui all’art. 78 cod. pen.) è che la pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di rilevare che «costituisce presupposto per l’inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all’estero, l’eseguibilità della condanna nello Stato, non dovendo, pertanto, essere inserita la pena eseguita interamente all’estero. (In motivazione, la Corte precisato che l’art. 3 del D.Lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell’art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.)» Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 273049 – 01.

Nella motivazione della pronuncia citata è stato altresì precisato che il riconoscimento di una sentenza ai sensi dell’art. 12 cod. pen. non ha alcun rilievo in quanto «tra gli effetti del riconoscimento di una sentenza straniera di condanna elencati nella citata disposizione non viene indicata la possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, né l’inserimento può essere ricompreso quale “altro effetto penale della condanna” previsto dal citato, dovendosi per tale identificare esclusivamente gli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle pene principali ed accessorie che hanno un diretto riflesso di natura penale (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 44858 del 5 novembre 2008, omissis, Rv. 241976; Cass. Sez. 1, n. 4507 del 20 giugno 2000, omissis, Rv. 216743)».

In senso analogo si è espressa anche Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, omissis, Rv. 282452, secondo cui «E’ inammissibile l’istanza di riconoscimento di sentenza penale straniera formulata al fine di ottenere l’applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. in relazione ad altra sentenza di condanna relativa ad un reato giudicato in Italia, atteso che detta finalità non rientra tra quelle espressamente contemplate dall’art. 12, primo comma, cod. pen.».

Nel caso in esame, come compiutamente accertato dalla Corte di appello di Milano e non contestato dal ricorrente, la pena inflitta dalle Autorità francesi è stata interamente scontata all’estero, sicché, nonostante il riconoscimento della sentenza straniera, non vi è stata alcuna esecuzione in Italia della stessa.

3.3. Improprio è anche il richiamo all’art. 738 cod. proc. pen., secondo cui «la pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione». Tale disposizione, come reso evidente dal suo incipit, si riferisce al caso di «riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera» e indica l’ovvia necessità di tener conto di quella parte di pena già espiata all’estero ai fini della determinazione della parte residua che sarà eseguita in Italia.

3.4. Il primo motivo del ricorso è dunque manifestamente infondato perché invoca l’applicazione di un principio – la necessità di tener conto, ai fini della applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., di una pena interamente espiata all’estero per fatti ivi commessi – che non trova alcun aggancio nel tessuto normativo vigente.

4. Anche il secondo motivo del ricorso, con il quale si chiede di tener conto, ai fini della determinazione della pena complessiva da scontare sulla base dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Milano del 9 giugno 2023, della carcerazione sofferta da P. C. L. in relazione alle sentenze inserite nel precedente cumulo della Procura generale di Brescia del 14 dicembre 1993, è infondato.

La Corte di appello di Milano, oltre a richiamare la non eseguibilità in Italia delle condanne indicate dal ricorrente perché non corredate da un mandato di arresto europeo efficace, ha correttamente evidenziato la sussistenza di una condizione a monte del tutto ostativa all’accoglimento della richiesta del L., costituita dal fatto che la carcerazione dallo stesso subita è antecedente rispetto alla data di commissione di tutti i reati cui si riferisce l’ultimo provvedimento di cumulo.

Il dato deve ritenersi incontestato. Anche nel ricorso viene infatti specificato che P. C. L. è stato detenuto per periodi discontinui dal 1971 fino al 10 novembre 1984.

I reati cui si riferisce l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano il 9 giugno 2023, viceversa, come emerge dal suo contenuto e come indicato anche nel provvedimento impugnato, sono stati tutti consumati a partire dal 1991.

Ebbene, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla eseguibilità o meno in Italia delle pene residue comminate con le sentenze richiamate nel provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Brescia del 14 dicembre 1993, deve prendersi atto che la carcerazione sofferta antecedentemente alla commissione di un reato non può mai influire sull’esecuzione della pena inflitta per quest’ultimo, giacché in caso contrario si aprirebbero inammissibili spazi di impunità.

Questa Corte di legittimità, con un orientamento del tutto pacifico, ha più volte posto in rilievo che in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 27974 del 29/04/2026, omissis, Rv. 290307 – 01; Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, omissis, Rv. 285537 – 01).

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 29/09/2026

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