Quando il mutamento della perseguibilità da d’ufficio a querela, per riforma o riqualificazione, non determina l’improcedibilità?

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Cass. pen., sez. II, 30/09/2026 (ud. 30/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37843 (Pres. Caputo, Rel. Florit)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il mutamento del regime di perseguibilità in corso di giudizio, a seguito di riforma legislativa o di riqualificazione del fatto, da ufficiosa a istanza di parte, non comporta improcedibilità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino, riqualificando tuttavia il fatto ascritto all’imputato ai sensi dell’art. 640, terzo comma, cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di querela.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mutamento del regime di perseguibilità in corso di giudizio, a seguito di riforma legislativa o di riqualificazione del fatto, da ufficiosa a istanza di parte, non comporta improcedibilità se la persona offesa, titolare della facoltà di presentare querela, sia già presente nel processo a mezzo della costituzione di parte civile che implica, ex se, manifestazione della volontà ‘persecutoria’ (cioè che il responsabile sia perseguito a termini di legge) (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023).

I risvolti applicativi

In caso di mutamento in corso di giudizio del regime di perseguibilità da ufficio a istanza di parte, la condizione di procedibilità si considera parimenti soddisfatta – escludendo l’improcedibilità – qualora la persona offesa sia già costituita parte civile, valendo tale atto come implicita manifestazione della volontà punitiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 37843

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: FLORIT FRANCESCO

Data Udienza: 30/09/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 25/03/2026 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

letta la memoria depositata dalla Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente all’omessa riqualificazione dell’aggravante prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen., con riferimento all’art. 61 n. 5 cod. pen. in quella di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-ter cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Napoli ai soli fini della rideterminazione pena, con rigetto nel resto;

letta la memoria depositata dalla parte civile A. S., difeso dall’Avv. A. C., con cui si chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alle spese del grado;

ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti di M. C., riqualificando tuttavia il fatto ascrittogli ai sensi dell’art. 640, terzo comma, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato adducendo tre motivi con i quali si lamenta la violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nonché, in relazione al primo ed al terzo motivo, altresì il vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.)

2.1 Con il primo motivo si lamenta che la Corte partenopea abbia ravvisato la circostanza aggravante della minorata difesa, procedendo conseguentemente all’applicazione dell’articolo 640, terzo comma, cod. pen., nella circostanza, smentita dagli atti e da quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, che l’imputato avesse in qualche maniera inteso schermare la propria reale identità, tanto che per risalire alla stessa sarebbero state necessarie specifiche investigazioni di polizia. Da tale errata ricostruzione fattuale è derivato l’errore di diritto consistito nel riconoscimento della circostanza aggravante nonostante M. C. non avesse mai schermato la propria identità né si fosse mai sottratto alle conseguenze della propria condotta.

2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha rigettato il motivo per cui la condotta dell’imputato dovesse oramai essere ricondotta nell’ambito del numero 2- ter del secondo comma dell’articolo 640 cod. pen. che prevede un’aggravante perseguibile a querela.

Procedendo alla riqualificazione del fatto nei termini sopraindicati, non solo la Corte ha applicato una norma più sfavorevole, con una sanzione più severa rispetto a quella vigente al momento della consumazione del fatto, ma ha altresì omesso ogni analisi del motivo di appello avete ad oggetto la mancanza di querela.

2.3 Il terzo motivo è incentrato sulla omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di querela. Ritenendo il reato (così come riqualificato) procedibile d’ufficio, la Corte di merito ha superato la questione, tempestivamente dedotta, della mancanza di una effettiva espressione di volontà, nella denuncia presentata, che il responsabile delle condotte ivi descritte venisse perseguito penalmente.

3. La parte civile A. S., difeso dall’Avv. A. C., ha depositato memoria con cui confuta la tesi dell’insussistenza della volontà di perseguire l’autore della truffa, che traspare sia dal testo della denuncia presentata, ove si menziona la ricezione della querela sporta dalla persona offesa, sia dalla successiva conferma rappresentata dalla costituzione di parte civile.

Nella memoria, inoltre, si evidenzia che la Corte ha ravvisato la sussistenza della aggravante contestata non tanto e non solo nella difficoltà di identificazione dell’imputato, quanto nell’aver trattato a distanza, senza rendere disponibile l’oggetto della compravendita all’acquirente e, anzi, mentendo sulla propria residenza, al fine di precludere la possibilità dell’esame personale dell’oggetto posto in vendita.

Anche la Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi ha inviato memoria, chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente all’omessa riqualificazione dell’aggravante prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen., con riferimento all’art. 61 n. 5 cod. pen., originariamente contestata, in quella di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-ter cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Napoli ai soli fini della rideterminazione pena, con rigetto nel resto.

4. Appare opportuno, per logica espositiva e per economia processuale, affrontare innanzi tutto il terzo motivo, attinente alla lamentata insussistenza di una valida querela da parte della persona offesa.

Il motivo è manifestamente infondato, alla luce della stessa documentazione allegata dalla difesa all’atto di impugnazione e pacificamente esaminabile da questa Corte attesa la natura dell’eccezione svolta.

In particolare, dall’esame della stessa di rileva che trattasi della usuale verbalizzazione, intestata formalmente come verbale di ricezione di querela orale, descrittiva del fatto e conclusa con la attestazione di rilettura, conferma e sottoscrizione da parte della persona offesa, del tutto idonea, con la recezione dell’atto a mezzo di rilettura, conferma e sottoscrizione, a manifestare la volontà persecutoria della vittima del reato nei confronti dell’autore dello stesso.

In ogni caso, anche a voler considerare l’atto inidoneo quale condizione di procedibilità, la costituzione di parte civile ne costituisce un equipollente, in caso di mutamento del regime di perseguibilità del fatto: in tal senso, è sufficiente richiamare l’orientamento tradizionale secondo il quale, il mutamento del regime di perseguibilità in corso di giudizio, a seguito di riforma legislativa o di riqualificazione del fatto, da ufficiosa a istanza di parte, non comporta improcedibilità se la persona offesa, titolare della facoltà di presentare querela, sia già presente nel processo a mezzo della costituzione di parte civile che implica, ex se, manifestazione della volontà ‘persecutoria’ (cioè che il responsabile sia perseguito a termini di legge). Sul punto, ex multis, Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, omissis, Rv. 284844 – 01.

5. Ciò premesso in ordine alla questione processuale, il Collegio osserva che gli ulteriori due motivi non sono consentiti per carenza di interesse.

Occorre, innanzi tutto, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo elaborato una nozione di interesse ad impugnare nel procedimento penale che, a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, non è basata sul concetto di soccombenza, quanto, piuttosto, su una prospettiva utilitaristica, ossia sulla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, omissis, Rv. 203093).

Il particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che la valutazione dell’interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, omissis, Rv. 275953 – 02).

Sulla base, allora, di quest’ultima considerazione, il Collegio rileva che il ricorrente ha collegato il tema della qualificazione delle aggravanti (primo e secondo motivo) al diverso, ed asseritamente più favorevole, regime sanzionatorio che ne sarebbe derivato.

Sennonché, a ben vedere, l’intervenuta applicazione, fin dal primo grado, delle circostanze attenuanti generiche, ha ‘sterilizzato’ il tema, rendendo insensibile ad ogni differenza trattamentale di carattere edittale. L’imputato, in altre parole, non potrebbe, dalla diversa qualificazione del fatto, ricevere alcun trattamento più favorevole, con conseguente carenza di interesse dei motivi in relazione a tal punto formulati.

6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Dall’inammissibilità consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile S. A. che liquida in complessivi euro 3686 oltre accessori di legge.

Così deciso il 30/09/2026

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