Cass. pen., sez. II, 9/07/2026 (ud. 9/07/2026, dep. 16/07/2026), n. 26735 (Pres. Alma, Rel. Pardo)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, vada necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una pronuncia del Tribunale di Trani che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza di norme processuali previste appena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni acquisite per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’utilizzabilità mediante lettura delle dichiarazioni predibattimentali rese dallo straniero irreperibile, le ricerche all’estero sono dovute solo in presenza di concreti elementi di collegamento con il Paese d’origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, non potendo esse assumere un carattere solo meramente esplorativo.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26735 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 09/07/2026
Data Deposito: 16/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i difensori avv.ti D. R. e S. che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to G. D. R. , deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.:
– omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in ordine alla nullità dell’ordinanza istruttoria di primo grado del 23 ottobre 2024 con la quale il tribunale aveva disposto l’acquisizione ex articolo 512 codice procedura penale delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale dalle due cittadine di nazionalità rumena; la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato circa il presupposto dell’acquisizione delle predette dichiarazioni costituite dal mancato rinvenimento delle due donne sul territorio nazionale e dall’avvenuta ricerca delle stesse anche in territorio straniero; difatti dall’informativa della Polizia di Stato acquisita, era emerso che entrambe detti soggetti, la persona offesa e la testimone, avevano dei collegamenti specifici con determinati luoghi del paese di origine (Romania) che avrebbero imposto l’effettuazione di ulteriori e più specifiche ricerche;
– inosservanza dell’articolo 606 lettera c) codice procedura penale e di norme processuali previste appena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni acquisite per sopravvenuta impossibilità di ripetizione attesa la ritenuta erronea ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 512 codice procedura penale e violazione del disposto degli articoli 526 comma 1-bis codice procedura penale e 6 comma 3 lettera d) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di regole del giusto processo; il giudice non aveva adeguatamente compiuto tutti gli accertamenti sulle cause di irreperibilità stante che le ricerche erano incomplete ed insufficienti e le dichiarazioni predibattimentali non avrebbero potuto essere acquisite e valutate; si sottolineava come che le uniche ricerche anagrafiche delle cittadine rumene erano state effettuate non presso gli indirizzi indicati dalla stessa anagrafe del Comune di … ma presso altri luoghi, il tribunale non aveva sollecitato la Polizia di Stato ad interessare gli organi internazionali di polizia, aveva compiuto un’attività di indagine lacunosa e non aveva svolto alcun approfondimento in ordine all’indicazione della paternità e della maternità di entrambe le cittadine straniere; così facendo erano stati disattesi sia i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che quelli provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in forza dei quali l’affermazione di responsabilità sulla base di dichiarazione di un soggetto non escusso nel contraddittorio può essere affermata solo quando siano state esperite rigorose ricerche che consentano di affermare con certezza l’irreperibilità del teste; peraltro, l’applicazione dell’articolo 512 del codice di rito, è subordinata alla stretta circostanza che la ripetizione della testimonianza sia resa impossibile
per fatti o circostanze imprevedibili non essendo sufficiente, quindi, la sola condizione della mancata individuazione e su tale presupposto alcuna motivazione era stata esposta; ancora si sottolineava come le ricerche non possono essere limitate al solo territorio nazionale e devono essere anche estese all’amministrazione carceraria così che sul punto la motivazione era assolutamente apparente, illogica e contraddittoria;
– difetto di motivazione per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli per violazione dell’articolo 192 primo e secondo comma e dell’articolo 526 codice procedura penale oltre che dell’articolo 6 Convenzione europea in materia di giusto processo; le dichiarazioni acquisite avrebbero dovuto essere valutate con estremo rigore proprio per la mancata sottoposizione delle testimoni al vaglio dibattimentale in contraddittorio e sul punto doveva richiamarsi l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le dichiarazioni predibattimentali ancorché
legittimamente acquisite non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione di responsabilità; una sentenza di condanna integra pertanto una violazione della regola del giusto processo se l’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali non sia stata controbilanciata da solide garanzie procedurali e da elementi sufficienti nel caso di specie non evidenziati, avuto anche riguardo ai precisi riferimenti forniti dall’imputato circa la colluttazione avuta con la vittima;
alcun rilievo potevano avere poi le circostanze del rinvenimento della borsa e di un pezzo di maglietta mancando, comunque, la prova dell’elemento materiale del reato di rapina;
– violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto per il reato di rapina e del danno patrimoniale di speciale tenuità ex articolo 62 numero 4 codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Tutti i motivi appaiono infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Con riguardo ai primi tre motivi di doglianza, che in sostanza ripropongono tutti la questione della illegittima acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle cittadine rumene, una delle quali vittima della rapina
denunciata, va innanzitutto osservato che la doglianza in ordine al luogo di ricerca delle due cittadine rumene non appare né correttamente prospettata, né decisiva; dall’annotazione del Commissariato di … del 12 settembre 2023 acquisita in primo grado, che la Corte di legittimità è chiamata a valutare in presenza di eccezioni di inutilizzabilità di un atto processuale, emerge che la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX risultava cancellata per irreperibilità dalla scheda anagrafica del Comune di … sicchè tale precisa indicazione esclude che il differente luogo di residenza ove la stessa venne ricercata poteva avere rilievo decisivo, risultando la donna assente dall’intero comune, circostanza che rendeva impossibile l’effettuazione di ulteriori ricerche in luoghi determinati.
Quanto alla XXXXXX, la stessa annotazione di Polizia dà atto che la predetta risultava di fatto irreperibile nell’intero territorio comunale così che anche in relazione alla medesima l’effettuazione di ricerche in luoghi precisi è circostanza meramente ipotetica e non collegata a precisi elementi di fatto emergenti da atti processuali specifici.
1.1 Ne deriva affermarsi che entrambe le donne, sia la persona offesa che la testimone, erano, al momento dello svolgimento dell’istruzione dibattimentale di primo grado, divenute irreperibili, così che l’acquisizione delle dichiarazioni delle stesse appare pertanto conforme alla giurisprudenza secondo cui ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento,
in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01).
2. Quanto agli ulteriori elementi necessari per addivenire alla affermazione di responsabilità in presenza di dichiarazioni predibattimentali acquisite a fini probatori, va rilevato come la valutazione di colpevolezza, effettuata con giudizio conforme in primo e secondo grado dai giudici di merito, si fonda oltre che su dette dichiarazioni anche su ulteriori e differenti elementi che non sono stati adeguatamente confutati dalle doglianze proposte con il ricorso. Dalla ricostruzione puntuale dello svolgimento delle attività investigative e dibattimentali compiute dalla polizia giudiziaria contenuta nella sentenza di primo grado, che in caso di doppia conforme costituisce un unico apparato argomentativo con quella di appello, risulta che a seguito dell’aggressione la vittima allertava le forze di polizia le quali, intervenute nell’immediatezza dei fatti, rinvenivano la vittima con una vistosa ferita al capo refertata nel locale pronto soccorso presso il quale si accertava proprio la presenza di un trauma cranico con ferite lacerocontuse del cuoio capelluto.
La pronuncia di primo grado (pagine 3-4) sottolinea, poi, come in sede di immediato sopralluogo personale del Commissariato di polizia di sicurezza di Canosa di Puglia aveva immediatamente rinvenuto, in una strada provinciale indicata dalla vittima, una borsa parzialmente svuotata restituita alla p.o. e parte della maglietta nera indossata dal rapinatore; inoltre, in detta occasione, la vittima dell’aggressione forniva indicazioni circa un’autovettura utilizzata che risultava proprio quella in uso all’imputato così da permettere poi la successiva fotosegnalazione ed individuazione fotografica.
A fronte di dette attività compiute nell’immediatezza, la sentenza di primo grado attesta poi che sia la vittima che la testimone avevano poco tempo dopo riconosciuto fotograficamente l’autore dei fatti nell’imputato; ancora all’interno dei locali del commissariato di polizia ed alla presenza dei verbalizzanti sempre il ricorrente veniva nuovamente riconosciuto quale autore difatti sia dalla vittima che dalla testimone, amica della prima.
Tale compiuta ricostruzione delle attività investigative porta ad escludere che l’affermazione di responsabilità si sia fondata esclusivamente sulla base di dichiarazioni predibattimentali ed anzi porta ad affermare che il ricorso non supera la prova di resistenza poiché non si confronta con elementi decisivi costituiti dall’intervento nell’immediatezza delle forze di Polizia che riscontravano l’aggressione in danno della vittima e la sottrazione dei beni personali della stessa, dall’avvenuta successiva individuazione fotografica alla presenza di personale di polizia che ne riferiva in dibattimento ed ancora dalla ulteriore ricognizione personale dell’imputato quale autore dei fatti nei locali del Commissariato ugualmente effettuata da due differenti soggetti, la persona offesa e la testimone.
3. Il secondo motivo è puramente reiterativo avendo il giudice di appello escluso la possibilità di concedere le invocate attenuanti sia sulla base della natura plurioffensiva del delitto di rapina che in considerazione della natura brutale dell’aggressione, circostanza questa che in quanto avente ad oggetto elementi di fatto non appare censurabile nella presente sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 09/07/2026







