Cass. pen., sez. I, 8/09/2026 (ud. 8/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34254 (Pres. Rocchi, Rel. Aprile)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, nel caso di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime carcerario differenziato, non costituisce violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un reclamo proposto avverso un decreto del Ministro della giustizia, con il quale era stato prorogato per la durata di anni due un regime detentivo differenziato dell’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto, il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125 cod. proc. pen., con riguardo alla mancata risposta alle censure introdotte con il reclamo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014).
I risvolti applicativi
Non integra la violazione di legge, esclusivo vizio deducibile in sede di legittimità contro il provvedimento applicativo o di proroga del regime di cui all’articolo 41-bis della legge numero 354 del 1975, il mancato esame motivato degli argomenti e delle produzioni documentali della difesa qualora gli elementi posti a base della decisione siano idonei a supportarla e non si rivelino intrinsecamente apparenti o fittizi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34254 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 08/09/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 12/03/2026 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio MONFERINI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di A. N. avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 2 ottobre 2024 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato dell’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già applicatogli nel 2012 all’atto dell’arresto, essendo stato condannato per avere rivestito un ruolo apicale nell’associazione mafiosa “’ndrangheta” e per avere concorso in vari omicidi e altri reati.
2. Ricorre A. N., a mezzo del difensore avv. V. V. A., che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125 cod. proc. pen. con riguardo alla mancata risposta alle censure introdotte con il reclamo, in merito: alle spontanee dichiarazioni e confessioni rese nel 2013, espressive del distacco e della revisione critica da tempo avviati; alla mancata acquisizione dei titoli citati nel provvedimento ministeriale per escludere la capacità di intrattenere i rapporti con l’esterno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che propone in larga parte censure inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite, è nel complesso infondato.
2. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge.
Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, omissis, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, omissis, Rv. 260805).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che «ai fini della proroga della sospensione dell’applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall’art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, omissis, Rv. 279221).
Si è anche recentemente chiarito che «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, omissis, Rv. 287080 – 01).
3. Sono infondate le censure che riguardano l’esame del reclamo proposto dall’interessato al Tribunale di sorveglianza in merito al decreto ministeriale di proroga del regime differenziato.
3.1. In occasione della procedura giurisdizionale attivata in relazione al precedente decreto ministeriale di proroga (ordinanza Tribunale di sorveglianza di Roma in data 22 giugno 2023), ampiamente richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato, la questione delle dichiarazioni confessorie, che risalgono a diversi anni orsono, era stata già ampiamente scandagliata, tanto che il ricorso per cassazione proposto da N. è stato sul punto dichiarato inammissibile (Sez. 7, n. 3634/2024 del 19/12/2023).
Il ricorso, rispetto a tale definitiva valutazione, non introduce elementi nuovi dai quali possa trarsi la fondatezza della denunciata violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
3.2. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per il profilo che riguarda l’istanza di acquisizione istruttoria proposta dalla difesa del condannato perché, salvo la documentazione prodotta dalla difesa e acquisita dal Tribunale (sentenze e ordinanze che riguardano la posizione del ricorrente), si tratta di atti che attengono a posizioni di terzi che sono state correttamente giudicate come non pertinenti rispetto alla posizione del condannato, come già statuito dalla richiamata Sez. 7, n. 3634 che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso di analogo tenore.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 08/09/2026






