Cos’è la carenza d’interesse sopraggiunta?

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Cass. pen., sez. I, 8/09/2026 (ud. 8/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34262 (Pres. Rocchi, Rel. Aprile)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste la «carenza d’interesse sopraggiunta».

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale veniva rigettata una richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», individua il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011).

I risvolti applicativi

L’istituto della sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione trova il proprio fondamento giustificativo nella valutazione negativa circa la persistenza della posizione giuridica soggettiva al momento della decisione, la cui attualità viene meno a causa di una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore che assorba la finalità perseguita dal gravame, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34262 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udienza: 08/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 29/04/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME di REGGIO CALABRIA

Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio VANORIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Dato avviso alle parti;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l’appello cautelare presentato nell’interesse di C. V. avverso l’ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati per la partecipazione ad un’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., per la quale è stato condannato in prima istanza a sedici anni di reclusione.

1.1. Il tribunale dell’appello cautelare valutava inammissibili i motivi concernenti alla richiesta di rivisitazione del quadro indiziario, perché la difesa si era limitata a denunciare un’erronea identificazione dell’imputato che era già stata oggetto del procedimento di riesame e della sentenza di primo grado, e rigettava la richiesta di revoca della misura, giudicando non rilevante il periodo di tempo trascorso e la genericità dell’istanza con riguardo alle condizioni di salute.

2. Ricorre C. V., a mezzo dei difensori avv. A. L. e avv. C. A. P., che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:

– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’applicazione del principio di preclusione delle questioni sulla gravità indiziaria perché la questione dell’identificazione, pur già presente in atti, non era stata adeguatamente scrutinata nelle fasi precedenti e da parte della Corte d‘appello.

Del resto, non vi è stata alcuna risposta alla specifica deduzione: «…» (primo e secondo motivo);

la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza di una preclusione assoluta di esistenza e di adeguatezza delle esigenze cautelari; la motivazione è contraddittoria e incoerente perché parla di presunzione in un caso nel quale l’imputato è sottoposto agli arresti domiciliari e non alla custodia in carcere, sicché la presunzione, semmai relativa, è già stata superata; non sono stati piuttosto presi in considerazione: il precario stato di salute; il corretto comportamento tenuto agli arresti domiciliari; l’assenza di nuove imputazioni (terzo motivo);

– il vizio della motivazione con riguardo alla omessa risposta da parte del giudice investito ex art. 299 cod. proc. pen.; il tribunale dell’appello cautelare si è limitato ad affermare che, nonostante l’omessa risposta, l’ordinanza non è nulla ma può essere integrata da parte dello stesso tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., il quale però non vi ha concretamente provveduto poiché ha steso una motivazione apparente (quarto motivo);

la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’improprio utilizzo della preclusione delle questioni sulla gravità indiziaria a causa della pronuncia della sentenza di primo grado, asserzione che, di fatto, impedisce il costante controllo sui titoli cautelari (quinto motivo).

3. In data 2 settembre 2026 il difensore ha depositato un atto di rinuncia al ricorso nell’interesse di C. V., precisando che il titolo cautelare è venuto meno a causa dell’assoluzione nel frattempo disposta dalla Corte d’appello.

3.1 Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi considerare valida la rinuncia al ricorso poiché formulata dal solo difensore privo degli occorrenti poteri.

La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, omissis, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, omissis, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, omissis, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, omissis, Rv. 208165).

Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. M., citata).

3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l’interesse da parte del ricorrente all’annullamento dell’ordinanza.

L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Emerge dagli atti del procedimento che l’ordinanza cautelare è stata revocata dal giudice di merito nel corso del giudizio di appello, essendo stata pronunciata l’assoluzione dall’imputazione che sorreggeva il titolo cautelare.

3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, omissis, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, omissis, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, omissis, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, omissis, Rv. 256225).

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 08/09/2026

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