Sono ammissibili in Cassazione motivi nuovi avverso il decreto di sequestro preventivo non dedotti dinanzi al Tribunale del riesame?

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Cass. pen., sez. II, 9/07/2026 (ud. 9/07/2026, dep. 16/07/2026), n. 26738 (Pres. Alma, Rel. Cersosimo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Monza rigettava un riesame proposto avverso un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro in via diretta e per equivalente.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023).

I risvolti applicativi

È inammissibile il ricorso per Cassazione che introduca, per la prima volta in sede di legittimità, censure avverso il decreto di sequestro preventivo non previamente dedotte dinanzi al Tribunale del riesame.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26738 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: CERSOSIMO EMANUELE

Data Udienza: 09/07/2026

Data Deposito: 18/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P. M. nata a … il …

avverso l’ordinanza del 19/03/2026 del Tribunale di Monza

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l’annullamento del ricorso limitatamente al periculum in mora.

RITENUTO IN FATTO

1. M. P., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 19 marzo 2026 con la quale il Tribunale di Monza ha rigettato il riesame proposta da M. e L. P. avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data 23 febbraio 2026, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza di € 2.319.180.

2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 292, 321, 324 cod. proc. pen.

Secondo la difesa il provvedimento del Tribunale è privo di autonoma valutazione delle condizioni di applicabilità e legittimità del vincolo ablativo imposto.

L’ordinanza impugnata si fonderebbe su una motivazione meramente apparente in quanto si riporta integralmente alla motivazione del provvedimento di sequestro preventivo che a sua volta rimanda alle argomentazioni contenute nella richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, entrambi i provvedimenti giurisdizionali non conterrebbero, quindi, un’autonoma valutazione delle circostanze logico-fattuali poste a base del sequestro con conseguente nullità degli stessi.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

Il Tribunale, così come il giudice per le indagini preliminari, avrebbe omesso di specificare le ragioni per cui è stato ritenuto che, nelle more del giudizio, il denaro sottoposto a vincolo reale, potrebbe essere disperso, utilizzato o alienato, con conseguente necessità dell’immediata sottoposizione a sequestro stante il rischio della sopravvenuta impraticabilità della confisca; la motivazione sarebbe, pertanto, carente in ordine all’attualità e concretezza del periculum in mora e non terrebbe conto di quanto affermato dalla difesa in ordine al fatto che, nonostante i reati siano stati commessi tra il maggio 2022 ed il giugno 2023, le somme sottoposte a sequestro non siano state oggetto di alcuna condotta indicativa di un reale pericolo di dispersione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi appaiono o manifestamente infondati ovvero non proponibili perché mai dedotti nella precedente fase ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

1.1. Ed invero, con riguardo alla prima doglianza, è sufficiente osservare come il provvedimento genetico del giudice delle indagini preliminari dopo avere riportato gli esiti delle indagini ricavati dal provvedimento del P.M. emesso in via di urgenza, riportava alle successive pagine 8-13 una serie di specifiche argomentazioni autonome del giudice in punto di ricostruzione delle modalità di consumazione dei fatti di truffa tramite utilizzo di false fatturazioni e richieste di bonus facciate per lavori mai effettuati, qualificazione giuridica delle condotte e sussistenza delle fattispecie di reati finanziari, che appaiono esprimere valutazioni del tutto autonome dell’organo giudicante. E sul punto, il Tribunale del riesame, già chiamato a valutare l’eccezione difensiva, ha già risposto con argomenti ineccepibili rilevando proprio l’insussistenza del dedotto vizio del provvedimento genetico così che il motivo appare meramente reiterativo.

2. Il secondo motivo è inammissibile posto che nel corso del giudizio di riesame non risulta essere stato proposto alcun specifico motivo né in sede di impugnazione originaria né nel corpo della memoria di specificazione dei motivi avente ad oggetto la contestazione del periculum. Al proposito va fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 – 01). Il principio

risulta ribadito anche da altra successiva pronuncia secondo cui in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 – 01).

E nel caso in esame alcuna doglianza era stata specificamente prospettata dinanzi al giudice del riesame avente ad oggetto il periculum posto che i tre motivi proposti avevano avuto ad oggetto il difetto di autonoma valutazione (motivo n.1) nonché l’insussistenza del fumus in relazione ai delitti di cui ai capi C), motivo n.2, e D), motivo n. 3. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2026

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