Cass. pen., sez. I, 28/04/2026 (ud. 28/04/2026, dep. 16/07/2026), n. 26711 (Pres. De Marzo, Rel. Zoncu)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisca la revoca del beneficio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale di Piacenza, a cagione dell’inadempimento degli obblighi stabiliti nella sentenza di condanna.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 163 cod. pen. e correlativa illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013), fermo restando che, per un verso, l’inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998), per altro verso, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva, appunto, l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016).
I risvolti applicativi
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, la revoca del beneficio è esclusa qualora il giudice dell’esecuzione accerti l’assoluta e comprovata impossibilità di adempiere, sopravvenuta e non imputabile a condotte volontarie del condannato, atteso che l’inadempimento non determina automaticamente la revoca, ove ricorra tale causa giustificativa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26711 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: ZONCU MARIA GRECA
Data Udienza: 28/04/2026
Data Deposito: 16/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. R. M. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 16/12/2025 della Corte d’appello di Bologna
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 16 dicembre 2025 ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a P. R. dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 23 dicembre 2020, a cagione dell’inadempimento degli obblighi stabiliti nella sentenza di condanna.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza afferente la violazione dell’art. 163 cod. pen. e la correlativa illogicità della motivazione.
Contrariamente a quanto corretto, infatti, il giudice dell’esecuzione non ha dato rilievo alle documentate condizioni economiche sopravvenute rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza.
In particolare, ribadiva il ricorrente come il termine per adempiere sia spirato mentre il condannato era detenuto e dunque non poteva svolgere attività lavorativa alcuna né reperire aliunde fonti economiche tali da consentirgli di soddisfare le condizioni impostegli.
Inoltre, egli era gravato da altri debiti nei confronti delle parti civili e dell’Erario.
3. Il Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, omissis, Rv. 257587 – 01).
Peraltro, l’inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, omissis, Rv. 211917).
Tuttavia, come è già stato persuasivamente affermato, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale
opera di diritto, salva, appunto, l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, omissis, Rv. 267330, massimata su altro principio).
Circa la delimitazione del periodo cui fare riferimento per valutare la rilevanza delle cause ostative all’adempimento, questa Corte ha affermato che si « deve avere riguardo al periodo di probation legislativamente imposto che deve essere ricollegato, non già all’indefinito termine intercorrente tra l’irrevocabilità della sentenza di condanna e l’intervento del giudice dell’esecuzione, assumendo rilievo il periodo che intercorre tra la definitività della sentenza e il momento (nel caso di specie un anno e mezzo) in cui scade il termine per l’esecuzione degli obblighi imposti. Rispetto a tale momento, ed esclusivamente ad esso, deve essere compiuta la verifica da parte del giudice dell’esecuzione adito ai fini della revoca che è chiamato a fornire piena motivazione in ordine alle eventuali allegazioni e dimostrazioni del condannato in punto di non rimproverabilità dell’inadempimento» (così in motivazione Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, P., Rv. 287683 – 01).
La Corte territoriale ha sottolineato come parte delle giustificazioni addotte dal condannato riguardano circostanze già fatte valere in sede di appello che avrebbero, nella prospettazione difensiva, impedito la subordinazione del beneficio all’adempimento degli oneri risarcitori, ma che la Corte ha respinto.
In ogni caso il Giudice dell’esecuzione deve procedere alla disamina della sussistenza delle condizioni di assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi imposti, in relazione alla capacità economica del reo; d’altro canto, incombe sul condannato la prova della sussistenza di tali condizioni.
Come rilevato nell’impugnato provvedimento, lo stato detentivo del condannato, a fronte della ingente somma lucrata in danno delle parti civili, sulla cui destinazione il condannato ha taciuto, non è tale da potere sostenere l’assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere.
Conclusivamente, dunque, si deve affermare che, sebbene sia onere del giudice dell’esecuzione la verifica che le condizioni economiche del condannato nel periodo di probation, quello cioè intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e lo spirare del termine per adempiere, è correlativamente onere del condannato, che invoca l’assoluta impossibilità, darne adeguata prova, alla luce del complesso delle circostanze del caso concreto che, nella specie, rivelano un importante arricchimento prodotto dall’attività illecita; in difetto il beneficio deve essere revocato, come è correttamente accaduto nel caso de quo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/04/2026







