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Le modifiche apportate agli articoli 438, 450, 456 e 459 c.p.p. dal decreto integrativo e correttivo della riforma Cartabia

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Indice

Premessa

Il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo ha modificato e integrato la riforma Cartabia.

Orbene, verranno esaminate in questo scritto le modifiche apposte agli articoli 438, 450, 456 e 459c.p.p. che regolano rispettivamente, il primo, i presupposti del giudizio abbreviato, il secondo, l’instaurazione del giudizio direttissimo, il terzo, il decreto di giudizio immediato, il quarto, i casi di procedimento per decreto.

La modifica apposta all’art. 438, co. 5, c.p.p.

L’art. 2, co. 1, lett. p), d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31 prevede che “all’articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi dell’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all’istruzione»”.

Orbene, si tratta di una “modifica volta a dare maggiore effettività all’istituto, prevedendo che il giudice debba valutare l’economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai “prevedibili tempi” dell’istruzione”[1].

Le modifiche effettuate all’art. 450, co. 3, c.p.p. e all’art. 456, co. 2, c.p.p.

La lettera q) e la lettera r) dell’art. 2, co. 1, d.lgs., 19 marzo 2024, n. 31 “inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un’integrazione resasi necessaria a seguito dell’abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell’avvertimento all’imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia”[2].
In particolare, fermo restando che, da un lato, la lettera q) dispone che “all’articolo 450, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La citazione contiene, inoltre, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»”, dall’altro, la lettera r) statuisce che “all’articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»”, per effetto di codeste modificazioni, le “due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare: • all’articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento. • all’articolo 456, si prevede che l’imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”[3].

La modificazione disposta in relazione all’art. 459, co. 1-ter, c.p.p.

“Con la lettera s) viene modificato il comma 1-ter dell’articolo 459 c.p.p. coordinando, in conformità della legge delega sulla riforma, le disposizioni inerenti l’applicabilità della pena comminata attraverso il decreto penale di condanna”[4], essendo ivi disposto quanto segue: “all’articolo 459, comma 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: «1981, n. 689,» è inserita la seguente: «anche» e, all’ultimo periodo, le parole: «ed emette decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»;”.

Pertanto, per effetto di tale mutamento normativo, “quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo”[5], fermo restando però che quando, “invece, l’imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull’opposizione ai sensi dell’art. 464 c.p.p.[6]”[7].

[1]Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 27.

[2]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 61.

[3]Ibidem, p. 61.

[4]Relazione tecnica del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 4.

[5]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 61.

[6]Ai sensi del quale: “1. Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. Se l’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. 3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. 4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi. 5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione”.

[7]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 61.

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