Cass. pen., sez. VI, 2/04/2025 (ud. 2/04/2025, dep. 5/06/2025), n. 21249 (Pres. Aprile, Rel. Rosati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio può essere l’esecuzione del sequestro stesso.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Salerno respingeva un’istanza di riesame avverso un decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero avente per oggetto taluni dispositivi elettronici, rinvenuti nella disponibilità dell’indagato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizi della motivazione.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni ivi addotte, si censurava l’esecuzione del sequestro e, in particolare, l’ablazione dei predetti dispositivi informatici senza la previa ispezione dei medesimi, pur disposta dal Pubblico ministero nel relativo decreto, e quindi senza che fossero state accertate la pertinenza degli stessi ai reati oggetto d’indagine e la necessità della loro apprensione, stante la mancata risposta del Tribunale su questo punto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva l’argomentazione suesposta infondata.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 257, cod. proc. pen., non può essere l’esecuzione del sequestro, ma solo il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone; pertanto, nell’ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, è possibile chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il relativo provvedimento, si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (così, tra molte, Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017).
I risvolti applicativi
Ai sensi dell’art. 257 c.p.p., il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio riguarda esclusivamente il decreto del PM e non la sua esecuzione e, dunque, eventuali sequestri eccedenti o illegittimi da parte della polizia possono essere contestati solo mediante una richiesta di restituzione al PM, con opposizione davanti al giudice ai sensi dell’art. 263, commi 4 e 5, c.p.p..







