Cass. pen., sez. V, 16/04/2025 (ud. 17/02/2025, dep. 5/06/2025), n. 21006 (Pres. Vessichelli, Rel. Giordano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa consiste l’occultamento delle scritture contabili nella bancarotta fraudolenta documentale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia confermava una pronuncia di condanna di primo grado per un caso di delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso dall’imputato nella veste di legale rappresentante e amministratore unico della società fallita.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore di fiducia dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 530 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi dì reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019).
I risvolti applicativi
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, caratterizzato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori tramite la sottrazione materiale o la mancata tenuta delle scritture stesse, configura una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture, la quale richiede un dolo generico e presuppone l’esistenza e l’esame effettivo dei libri contabili da parte degli organi fallimentari, ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare.







