Cass. pen., sez. VI, 14/02/2025 (ud. 14/02/2025, dep. 5/06/2025), n. 21224 (Pres. De Amicis, Rel. Riccio)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma di una sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare della stessa città, all’esito di un giudizio celebrato con rito abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di uno degli imputati nella misura di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui al capo b), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto le ulteriori statuizioni.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore degli accusati che, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente è configurabile quando, ai fini della scelta, sia prevista una “gara”, seppure informale o di consultazione (le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private, così come precisato, in motivazione, da Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011), mentre non lo è nelle ipotesi in cui il procedimento di selezione sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (Sez. 5. n. 45709 del 26/10/2022; Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021; Sez. 6, n. 25550 del 07/04/2022; Sez. 6, n. 17876 del 11/01/2022).
Difatti, per la Corte di legittimità, nel caso di specie, oltre a mancare la stessa possibilità di individuare un contraente, alla cui scelta la procedura fosse preordinata, non erano comunque emersi elementi per affermare che, nella specie, all’erogazione del contributo finanziario si fosse illegittimamente proceduto mediante affidamento diretto.
I risvolti applicativi
Il delitto di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente si configura quando è prevista una gara, anche informale, mentre non si applica se la selezione è priva di schema concorsuale o se l’affidamento diretto deriva da condotte perturbatrici finalizzate a evitare la gara stessa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21224 Anno 2025
Presidente: DE AMICIS G.
Relatore: RICCIO STEFANIA
Data Udienza: 14/02/2025
Data Deposito:05/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) T. S., nata a … il …
2) G. G., nato a … il …
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia
Alemi, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi limitatamente al capo a), con rinvio per la
rideterminazione della pena, e la inammissibilità per il capo b);
udito il difensore degli imputati, Avv. F. G., che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella pronunciata il 18 febbraio 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare della stessa città nel giudizio, celebrato con rito abbreviato, nei confronti di S. T. e G. G.:
– ha rideterminato la pena nei confronti di G. nella misura di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui al capo b), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ha confermato le ulteriori statuizioni e, specificamente:
la condanna di S. T. alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), unificate le condotte nel vincolo della continuazione e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la concessione ad entrambi gli imputati della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
la condanna degli stessi al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, Regione Calabria, A. O. T., e A. D., da liquidarsi in separato giudizio, oltre accessori.
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili:
– T., del reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. (capo a), per avere autorizzato, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria, l’erogazione di un contributo a carico del Fondo Unico per la Cultura di euro 20.000,00 in favore del Centro per l’Arte e la Cultura A. C., in violazione dell’obbligo di adozione dell’avviso pubblico previsto dall’art. 4 legge Reg. Calabria 12 giugno 2009, n.19;
– entrambi gli imputati, G. quale componente della Commissione di valutazione nominata con D.D.G. dell’8 aprile 2016, del reato di cui all’art. 353 cod. pen. per avere turbato la selezione indetta per la realizzazione di iniziative culturali da finanziare per l’annualità 2016, così da determinare la definitiva assegnazione del contributo di euro 220.000 in favore dell’associazione culturale “P. C.”, benché fosse stata risultata assegnataria, in seguito ad istanza di rivalutazione presentata alla predetta Commissione, l’associazione culturale O. T..
2. Gli imputati, difesi dall’Avv. F. G., hanno proposto un unico ricorso, nel quale sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 II primo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui al capo a).
Non vi è stata alcuna elusione degli obblighi di cui all’art. 4 della legge Reg. Calabria n. 19 del 2009, posto che tale norma consente di derogare all’obbligo di adottare avvisi pubblici ove vi sia stata una assegnazione per “iniziativa diretta regionale”, come accaduto nella specie. A tale ricostruzione non osta il fatto che S., in rappresentanza dell’ente risultato beneficiario, avesse inoltrato richiesta per l’ottenimento del contributo.
Non può ritenersi provata, alla stregua del compendio intercettivo, l’esistenza di un accordo collusivo tra l’imputata ed i correi separatamente giudicati, diretto ad influire sulla procedura di scelta del soggetto che ha beneficiato del contributo, posto che la ricorrente è intervenuta in due soli colloqui, dei quali di nessuna rilevanza dimostrativa è quella del 7 marzo 2017, in cui T. si è limitata a suggerire l’inserimento, in delibera, nella parte relativa alle modalità di attuazione del programma annuale per il 2017, Ml riferimento a futuri avvisi.
Difetta la prova del dolo specifico, non potendosi affermare che la ricorrente abbia inteso favorire l’associazione culturale facente capo a S.. Le captazioni comprovano l’esistenza di intese tra quest’ultimo e T. (compagna del Presidente della Regione Calabria) finalizzate all’ottenimento del contributo, ma non anche che T. ne fosse edotta.
2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo B).
2.2.1. Quanto a G., egli è rimasto estraneo ad ogni accordo collusivo e non ha avuto alcun contatto con T., né vi è prova che abbia prestato adesione alla linea che, in tesi accusatoria, sarebbe stata concordata tra la stessa T. e T.; sin dal primo momento egli ha manifestato le proprie perplessità ad accogliere le controdeduzioni formulate da O. T. riguardo all’attribuzione di 8 punti aggiuntivi in favore della associazione concorrente e si è limitato a manifestare la convinzione che la Commissione di valutazione potesse rivedere le proprie precedenti determinazioni solo sulla base del parere qualificato di un legale.
2.2.2. T. non è intervenuta nella prima fase di scelta del contraente, poiché il bando (n. 3883, approvato con D.D.G. del 8 aprile 2016), la graduatoria e l’aggiudicazione furono adottati dal dirigente A. in favore della associazione “P. C.” e, in seguito al ricorso di “O. T.” e alla attribuzione alla stessa di un punteggio aggiuntivo, questi aveva richiesto all’Avvocatura Regionale l’assistenza di un legale per la valutazione del caso. La ricorrente è subentrata ad A. solo nel mese di gennaio 2017, non ha mai partecipato alle riunioni della Commissione, né ha interferito sulla procedura, essendosi limitata ad invitare la R.U.P. a trasmettere la documentazione raccolta e, da ultimo, ad approvare la graduatoria come originariamente definita nel 2016, rimettendosi integralmente al parere del legale da ultimo designato dall’Avvocatura stessa.
Conclusivamente, le condotte riferibili ai ricorrenti sarebbero ininfluenti ai fini della alterazione della gara, e non idonee a configurare mezzi collusivi e/o fraudolenti.
2.3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen.
I ricorrenti non hanno espresso una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato.
L’esistenza di un accordo collusivo tra privato e pubblici ufficiali è stata desunta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dagli altri, senza peraltro individuare un apporto causale prestato dagli agenti al fatto tipico.
3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati in relazione al capo A), per il quale la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato non sussiste; va dichiarata la estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo in relazione alle statuizioni civili, su cui dovrà pronunciarsi il giudice civile competente per valore in grado di appello.
2.I1 primo motivo è fondato, difettando nell’accertata condotta la tipicità del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all’art. 353-bis cod. pen.
2.1. In particolare, si imputa alla ricorrente di avere autorizzato l’erogazione di un contributo, in violazione dell’obbligo di adozione della procedura selettiva per pubblici avvisi previsto dall’art. 4 legge Reg. Calabria 12 giugno 2009, n.19.
La norma recita, con riferimento al Fondo Unico Cultura regionale:
«All’utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell’approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si provvede salvo quanto previsto nel successivo comma 3, mediante un programma annuale, che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l’adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene approvato dalla Giunta regionale.
3. La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di
Bologna Childrens Book Fair…[omissis])».
Da tali disposizioni si evince come, nel regime destinato ad operare fino alla adozione di un testo regolativo di riordino della materia – e in disparte le ipotesi, non conferenti, di cui al comma 3 dello stesso articolo – la selezione mediante pubblici avvisi, implicante una valutazione comparativa tra gli aspiranti sulla base di criteri predefiniti, costituisse la procedura ordinaria di erogazione delle sovvenzioni in questione; e che, tuttavia, erano consentite deroghe, potendo in alternativa procedersi mediante “iniziative dirette regionali”.
Il riferimento, inserito nella delibera su indicazione di T., alla adozione di successivi avvisi – peraltro definiti solo “eventuali” – appare dunque coerente con il regime a doppio binario delineato dalla normativa regionale.
Sta di fatto che il sintagma “iniziative dirette regionali”, pur non esplicitamente definito nel suo significato, evoca una modalità di individuazione del contraente svincolata da criteri di scelta predeterminati, ma rimessa, invece, alla discrezionalità della Amministrazione; una procedura selettiva, dunque, destrutturata e comunque priva di alcun segmento valutativo concorrenziale il quale costituisce l’elemento presupposto della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 353-bis cod. pen.
2.2. Giova al proposito rammentare che il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è una fattispecie intesa a tutelare l’interesse della Pubblica Amministrazione a contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, anche a prescindere da un’effettiva modifica di un tale atto, in modo tale da condizionare in concreto la scelta del contraente (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, omissis, Rv. 273449).
Depongono in tal senso la genesi e la ratio giustificativa della incriminazione.
Si ricorderà che l’art. 353-bis cod. pen. è stato introdotto durante l‘iter parlamentare che ha condotto alla approvazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, in funzione anticipatoria della tutela, essendosi attribuita rilevanza penale alle condotte di turbamento (specificamente indicate) anteriori alla formale indizione della gara. Come è stato osservato in precedenti arresti, si è inteso perseguire, con la previsione di un reato di pericolo concreto, anche quei tentativi di condizionamento “a monte” degli appalti pubblici – ad esempio attuati mediante l’adozione di un c.d. “bando fotografia”, ritagliato sulle caratteristiche individualizzanti del soggetto che si intende favorire – ancorché tali condizionamenti risultino, ex post, inidonei ad alterare l’esito delle relative procedure. E ciò, sulla considerazione che il pregiudizio finale – come è stato affermato in dottrina – si realizza “a seguito di processi comportamentali estremamente articolati, cui possono concorrere plurimi soggetti e la cui efficacia causale è molto difficilmente riferibile a ciascun agente” (Sez. 6. n. 21104 del 11/04/2024, omissis, Rv. 286380 – 01).
L’illecita interferenza deve avere pur sempre ad oggetto il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, finalizzato a condizionare le modalità di scelta di un contraente, in quanto i beni ed interessi giuridici che la norma tutela sono: i) l’interesse della pubblica amministrazione ad individuare il contraente più competente alle condizioni economiche migliori; ii) la libertà di iniziativa economica.
Si è così consolidato l’orientamento per cui il delitto in questione è configurabile quando, ai fini della scelta, sia prevista una “gara”, seppure informale o di consultazione (le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private, così come precisato, in motivazione, da Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, omissis), mentre non lo è nelle ipotesi in cui il procedimento di selezione sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (Sez. 5. n. 45709 del 26/10/2022, omissis, Rv. 283890 – 01; Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282902; Sez.6, n. 25550 del 07/04/2022, omissis, n.m.; Sez. 6, n. 17876 del 11/01/2022, omissis, Rv. 283155).
Tale esegesi, sviluppata in plurimi arresti riguardanti la fattispecie di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 cod. pen., è stata estesa anche al reato di cui all’art. 353-bis cod. pen., proprio sul presupposto che tale reato configura una fattispecie anticipatoria della tutela apprestata dal primo (in tal senso v. sentenza S.) essendosi così ribadito, negli anni, che, anche ai fini della integrazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione, sicché non configura il reato la condotta perturbatrice che, senza condizionare la procedura selettiva del contraente, sia espressione di diffusa “mala gestio” dell’amministrazione. (Sez. 6, n. 17876 del 11/01/2022, omissis, Rv. 283155).
2.3. E’ appena il caso di precisare che, nel caso in esame, la iniziativa regionale non risulta esclusa dalla richiesta, avanzata dal soggetto poi risultato beneficiario, di accedere al contributo incentivante per la realizzazione di una mostra storica sull’arte in Calabria, trattandosi, all’evidenza, di una mera sollecitazione, legittimamente avanzata da un privato, che per certo non ha impedito alla Regione di determinarsi secondo un’autonoma valutazione, per la migliore realizzazione degli interessi collettivi.
2.4. Ma, a ben vedere, nella peculiare fattispecie sembra mancare la stessa possibilità di individuare un contraente, alla cui scelta la procedura fosse preordinata.
Dal preambolo dei decreti prodotti in allegato al ricorso, emerge che l’attivazione della procedura era finalizzata ad individuare il beneficiario di “iniziative di interesse regionale nel campo della promozione culturale”; iniziative che non sono meglio definite, ma che, anche per il generico ed esclusivo riferimento all’interesse dell’Amministrazione alla promozione del valore cultura, non è dato sic et simpliciter identificare nella stipula di contratti per l’ottenimento, con vincolo sinallagmatico, della prestazione di beni o servizi.
2.5. Alla luce di quanto precede, a maggior ragione l’estensione applicativa della norma incriminatrice anche alla fattispecie che occupa, in assenza di una gara e di un contratto, si risolverebbe in un’interpretazione analogica “in malam partem”, in patente contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale (in tal senso, v. Sez. 6, n. 26225 del 10/05/2023, M., Rv. 285528).
2.6. Conclusivamente,non vi sono elementi per affermare che, nella specie, all’erogazione del contributo finanziario si sia illegittimamente proceduto mediante affidamento diretto.
3. È fondato – nei limiti di cui appresso si dirà – il secondo motivo.
3.1. L’addebito di cui al capo B) ha ad oggetto le interferenze poste in essere da entrambi gli imputati – T. nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale, G. nella qualità di componente della Commissione di valutazione – nel procedimento di selezione indetto per la realizzazione di iniziative culturali da finanziare per l’annualità 2016; condotte da cui sarebbe scaturita la definitiva assegnazione del contributo di euro 220.000,00 in favore dell’associazione culturale “P. C.”, benché, in seguito ad istanza di rivalutazione presentata alla predetta Commissione da “O. T.”, fosse stata riscritta la graduatoria e designata quale assegnataria tale ultima associazione.
Nella vicenda è incontestabile l’esistenza di un bando, contenente l’indicazione dei requisiti per la valutazione comparativa degli aspiranti, in vista dell’erogazione di un finanziamento per la realizzazione di iniziative culturali nel C. t. r., tant’è che ad un contratto di appalto fa esplicito riferimento la sentenza di primo grado.
L’attività posta ín essere da T. – come ricostruita dalle captazioni – appare orientata ad influire sulla scelta del contraente dello stipulando contratto di servizi, sicché a nulla rileva che il bando fosse anteriore alla nomina della Dirigente Regionale, in quanto, con la contestazione della graduatoria approvata dalla pregressa Direzione, la procedura di selezione si era di fatto riattivata. Ella interviene, difatti, nella fase in cui l’associazione “O. T.” aveva chiesto ed ottenuto la collocazione in posizione poziore rispetto all’originaria aggiudicataria “P. C.” e la sua condotta si risolve in una interferenza sull’iter amministrativo, al fine di ottenere la conferma della prima graduatoria stilata.
Le sentenze di merito hanno ricostruito dai colloqui captati alcuni contatti tra T. e i componenti della Commissione di valutazione. Tra questi, (non leggibile) la conversazione, riportata alle pagg. 12 e ss. della sentenza di primo grado, in cui T., parlando con G., si riferisce ad A. T., (…) – «….» – e, dopo avere ricordato a G. che anche lui aveva interessi all’esito della vicenda, gli suggerisce la linea da seguire per persuadere gli altri componenti della Commissione.
Così pure, non meno irrilevante appare il dato che ella abbia informato S., della compagnia “P. C.”, della progressione della procedura di selezione e del suo epilogo ancor prima che essa formalmente si concludesse.
3.2. Non può revocarsi in dubbio che entrambi i ricorrenti hanno tenuto una condotta astrattamente idonea ad incidere sul libero gioco della concorrenza, come tale riconducibile al paradigma dell’art. 353 cod. pen.
L’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può, invero, essere integrato, oltre che dall’impedimento della gara o dall’allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento e, in tale ultima evenienza, in coerenza con la natura di reato di pericolo della fattispecie, non è necessario il prodursi di un danno effettivo alla regolarità della gara, essendo sufficiente un danno anche solo mediato e potenziale, costituito dalla semplice “idoneità” ad influenzare l’andamento di essa (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, omissis, Rv. 275163), che non necessariamente si traduca in una effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, omissis, Rv. 267967).
3.3. Nondimeno, vengono in rilievo vizi argomentativi della decisione impugnata.
Ed invero, avrebbero dovuto essere ricostruite le intese collusive, asseritamente intercorse tra i ricorrenti e la T. nonché con il beneficiario della aggiudicazione, trattandosi di un elemento di struttura della fattispecie previsto dalla 1a[10Ma incriminatrice.
Sotto altro profilo, non essendo stata accertata la illegittimità del parere dalla Avvocatura
regionale, in riferimento a G. – che aveva ripetutamente esternato le sue perplessità a rielaborare la graduatoria e, comunque, a che la Commissione di valutazione rivedesse le proprie precedenti determinazioni in assenza del parere di un legale qualificato – la Corte di merito avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali si è ritenuto che egli abbia agito per turbare la gara e non, invece, per ripristinare la correttezza della procedura di selezione dell’aggiudicatario.
In breve, a fronte di condotte che disegnano con sufficiente chiarezza l’interferenza di T. sulla procedura ed una qualche cointeressenza di G. all’esito della gara, i ricorsi denunciano fondati vizi di motivazione, di tenore omissivo.
4. Avuto riguardo alla data del commesso reato, risalente al 28 marzo 2017, è spirato il 31 gennaio 2025 il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, in ragione della pena massima edittale prevista, da maggiorarsi di 61 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen., per impedimento del difensore, e di 64 giorni per c.d. “sospensione Covid”.
Al riguardo, va premesso che, secondo quanto sancito da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, omissis, Rv. 244274 e Rv. 244275, in presenza di una causa di estinzione del reato: il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento; non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza ìmpugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale).
In dettaglio, il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato – ossia, quanto accaduto nella specie – comporta l’annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020 omissis, Rv. 279599 – 01; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 – 02.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.
Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente al reato di cui al capo B), perché il reato è estinto per prescrizione, nonché relativamente agli effetti civili.







