Cass. pen., sez. I, 1/04/2025 (ud. 1/04/2025, dep. 12/06/2025), n. 22109 (Pres. De Marzo, Rel. Curami)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da quando decorre il termine iniziale previsto per la revoca della sospensione condizionale della pen..
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento di un’istanza proposta dal Procuratore Generale territoriale, revocava, ai sensi dell’art. 168, primo comma r n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del condannato che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016).
I risvolti applicativi
Il termine per la revoca della sospensione condizionale decorre dalla data in cui la sentenza che concede il beneficio diventa irrevocabile.





