Ai fini del delitto di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, è necessaria una minaccia diretta o personale?

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Cass. pen., sez. VI, 15/04/2025 (ud. 15/04/2025, dep. 5/06/2025), n. 21238 (Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, è necessaria una minaccia diretta o personale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

dal Tribunale di Gela, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale previsto dall’art. 336 cod. pen., nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. per la ritenuta assoluta inidoneità della condotta dell’imputato a turbare il pubblico ufficiale, essendosi trattato di un mero sproloquio indicativo di disprezzo senza efficacia intimidatoria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale” (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021).

I risvolti applicativi

Per il delitto di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale non è richiesta una minaccia diretta o personale, ma è sufficiente qualsiasi forma di coazione, anche morale.

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