Cass. pen., sez. III, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 25/03/2026), n. 11258 (Pres. Liberati, Rel. Giorgianni)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, in tema di indebita compensazione, cosa occorre verificare, laddove il debito tributario sia compensato con un credito d’imposta acquisito mediante cessione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Avellino accoglieva una richiesta di riesame proposta avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino, il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, “ove il debito tributario sia compensato con un credito d’imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l’omessa verifica non esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione” (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024).
I risvolti applicativi
In tema di indebita compensazione, quando il debito tributario è compensato con credito d’imposta acquisito mediante cessione, è necessario verificare, prima e al momento dell’utilizzo, le condizioni oggettive e formali che ne consentono l’impiego, sicché l’omessa verifica non esclude l’elemento soggettivo del reato.






