Cass. pen., sez. I, 24/03/2026 (ud. 24/03/2026, dep. 25/03/2026), n. 11240 (Pres. De Marzo, Rel. Natalini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica sia affetto da vizio di motivazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva un’istanza di differimento dell’esecuzione per grave infermità (art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen.) nella forma della detenzione domiciliare (art. 47 – ter ord. pen.).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per violazione di legge in relazione agli artt. 47 – ter ord. pen. e dell’art. 147 cod. pen.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica è affetto da vizio di motivazione solo se l’omesso riferimento alle necessità di tutela del diritto alla salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con l’accertata sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace ictu oculi di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche (Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014; conf. Sez. 1, n. 36856 del 28/06/2005).
I risvolti applicativi
Il rigetto del differimento della pena per grave infermità fisica è viziato da motivazione se l’omesso richiamo alla tutela della salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con una patologia particolarmente grave, idonea a causare sofferenza aggiuntiva per effetto della privazione della libertà, nonostante la disponibilità di cure adeguate in carcere.







