Il principio dell’unità del rapporto esecutivo si applica alle pene concorrenti per reati commessi prima dell’inizio della detenzione?

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Cass. pen., sez. I, 28/04/2026 (ud. 28/04/2026, dep. 20/05/2026), n. 18217 (Pres. De Marzo, Rel. Aprile)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo sia riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva un’incidente di esecuzione proposto avverso un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Bologna e, ritenuta l’unità del rapporto esecutivo, rideterminava la pena da espiare per ventidue sentenze di condanna in complessivi quindici anni di reclusione, pari al quintuplo (cd. cumulo giuridico) stabilito dall’art. 78 cod. pen. sulla pena più grave.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 78 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020; recentemente, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, ha ribadito che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.»).

I risvolti applicativi

In materia di esecuzione di pene concorrenti, il principio dell’unità del rapporto esecutivo opera con riferimento ai reati commessi anteriormente all’inizio della detenzione, al fine di evitare pregiudizi derivanti dalla separata esecuzione delle pene; qualora, invece, durante l’espiazione venga commesso un nuovo reato, si procede ad un ulteriore cumulo comprensivo della pena residua e di quella inflitta per il nuovo fatto, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 78 c.p.[1].

[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto”.

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