In materia di continuazione, l’unicità del programma criminoso coincide con la serialità delle condotte illecite del condannato?

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Cass. pen., sez. I, 12/05/2026 (ud. 12/05/2026, dep. 20/05/2026), n. 18219 (Pres. Rocchi, Rel. Natalini)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di continuazione, l’unicità del programma criminoso si identifichi con la serialità delle attività illecite del condannato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di continuazione, l’unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012).

I risvolti applicativi

In materia di continuazione, l’unicità del disegno criminoso non coincide con la mera serialità delle condotte illecite, poiché tale reiterazione esprime un programma di vita criminale rilevante ai fini della recidiva, abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, secondo parametri distinti e incompatibili con l’istituto della continuazione, che è invece ispirato al favor rei.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18219 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: NATALINI ALDO

Data Udienza: 12/05/2026

Data Deposito: 20/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

L. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 25/09/2025 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 618/2024 SIGE emessa in data 25 settembre 2025 e depositata il 27 ottobre 2025 ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di M. L. tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:

1) sentenza n. 2975/2020 della Corte d’appello di Milano (irrevocabile il 3 maggio 2022) di condanna in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo H) commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 9 aprile 2018;

2) sentenza n. 881/2023 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile il 15 marzo 2024) di condanna in ordine ai reati cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 34 e 35), commessi in Guardavalle, San Sostene, Soverato e Milano tra il 26 ottobre 2017 e il 1 luglio 2018.

1.1. La difesa ha dedotto l’identità del bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici e la sovrapponibilità dell’arco temporale dei reati per cui vi è condanna definitiva da porre in continuazione ed inoltre ha posto in evidenza che il L. si riforniva di sostanza stupefacente in Calabria per poi rivenderla sul territorio milanese, sfruttando i suoi collegamenti con le organizzazioni criminali operanti a Milano ed a Soverato e prendendo parte ad un’articolata attività di commercio, acquisto, custodia e trasporto dello stupefacente a fine di cessione a terzi.

1.2. La Corte d’appello ha respinto l’istanza motivando nel senso che i reati di cui ai capi 34) e 35) per i quali l’imputato è stato condannato con la sentenza sub 2 attengono a due rifornimenti di sostanza stupefacente che egli ha acquistato dai soggetti facenti parte del sodalizio operante in provincia di Catanzaro, mentre l’unico reato di cui al capo H) per il quale il L. è stato condannato con la sentenza sub 1) riguarda la detenzione e la cessione di sostanza stupefacente facente parte di una partita acquistata da altri soggetti (acquisto contestato nel medesimo procedimento al capo C), componenti del sodalizio criminale operante nel territorio milanese, cosicché non può ravvisarsi un’unicità del disegno criminoso, all’atto della commissione del primo reato, di quelli ulteriori, delineati almeno nelle loro linee essenziali, in quanto non vi sono indici esteriori dai quali possa ricavarsi che, al momento del primo acquisto di droga dal sodalizio calabrese, il L. avesse già programmato la condotta commessa in territorio milanese, essendo quest’ultima derivata, piuttosto, dalle attività illecite di approvvigionamento svolte dai computati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano, che pertanto risulta espressione non di un’unitaria programmazione e ideazione, neanche in termini generali, ma di una scelta di vita delinquenziale del L..

2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del L., articolato in due motivi in cui deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova risultante dalle sentenze di cognizione nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Ha errato il Giudice dell’esecuzione nel ritenere che il quantitativo di stupefacente, oggetto della cessione di cui al capo H) per cui vi è stata condanna definitiva del ricorrente nel processo milanese, facesse parte della partita acquistata dal sodalizio e indicata nel capo C) della medesima imputazione.

Secondo il ricorrente, al contrario, quella cessione rappresenterebbe l’atto meramente esecutivo di un presupposto fattuale diverso, ovvero l’acquisto da parte del L., operato in Calabria della sostanza stupefacente di cui ai capi 34) e 35). Il travisamento compiuto dalla Corte territoriale, che ha escluso il nesso di continuazione tra le due sentenze, avrebbe impedito la possibilità di individuare una filiera criminale unitaria e la valutazione unitaria del disegno criminoso.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Laura Condemi, con requisitoria scritta del 24 aprile 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto sovrapponibili tra loro – è fondato e merita di essere accolto.

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizio almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, omissis, non mass.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, omissis, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, omissis, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, omissis, Rv. 242098-01), nel senso che, quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte

di un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 cpv. cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.).

L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, omissis, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).

L’unicità del programma criminoso – si è inoltre chiarito – non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, omissis, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, omissis, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, omissis, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, omissis, Rv. 245833-

01).

2. Quanto, poi, al dedotto vizio di travisamento, occorre premettere che l’indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 30436 del 30/6/2025, omissis, non mass.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 271635-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, omissis, Rv. 258774-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, omissis, Rv. 257499-01).

Il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, omissis, non mass. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 3, n. 30436 del 30/6/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, omissis, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, omissis, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, omissis, Rv. 237302-01).

3. Tanto premesso, come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente, il Giudice dell’esecuzione ha travisato il contenuto della motivazione della sentenza di cognizione (nella specie, la sentenza sub 1 n. 2975/2020 della Corte d’appello di Milano, di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: capo H), attribuendole un significato contrario a quello effettivamente espresso, incorrendo pertanto nel denunciato vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. osservando che «i reati di cui ai capi 34) e 35) per i quali l’imputato ha riportato condanna con la sentenza innanzi indicata al punto 2, emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro, attengono a due rifornimenti di sostanza stupefacente che il L. ha acquistato dai soggetti facenti parte del sodalizio operante in provincia di Catanzaro, mentre l’unico reato di cui al capo H) per il quale L. ha riportato condanna con la sentenza innanzi indicata al punto 1), emessa dalla Corte d’appello di Milano, riguarda la detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente facente parte di una partita acquistata da altri soggetti (acquisto contestato nel medesimo procedimento al capo C), componenti del medesimo sodalizio criminale operante nel territorio milanese, cosicché non può ravvisarsi un’unicità del disegno criminoso […] in quanto non vi sono indici esteriori dai quali possa ricavarsi che, al momento del primo acquisto di droga dal sodalizio calabrese, il L. avesse già programmato la condotta commessa in territorio milanese, essendo quest’ultima derivata, piuttosto, dalle attività illecite di approvvigionamento svolte dai coimputati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano […]» (pag. 2 ord. imp.).

Dunque, il Giudice dell’esecuzione ha sostenuto che il reato commesso a Milano (capo H della sentenza della Corte d’appello di Milano) fosse un acquisto di droga da parte del ricorrente, ma – al contrario – come risulta dalle sentenze di merito:

– il suddetto reato costituì, in realtà, un episodio di cessione, nel senso che il L. agì come fornitore (autonomo) del gruppo milanese, rimasto sprovvisto della sostanza indicata nel capo C) (cfr. sentenza della Corte d’appello di Milano, pagg. 8, 21 e 22);

i reati di cui ai capi 34) e 35) di cui alla sentenza sub 2) della Corte d’appello di Catanzaro rappresentano acquisti di cocaina destinati alla «…sua piazza di spaccio di Milano» (cfr. sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pagg. 15, 16 e 56).

Come fondatamente dedotto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata, immutando il ruolo del L. da venditore (come accertato dalla Corte milanese) in quello di acquirente, ha travisato le risultanze processuali offerte dai giudici della cognizione incorrendo in un errore percettivo che ha natura potenzialmente decisiva ai fini dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. perché, scardinando la ratio decidendi (di rigetto) del provvedimento impugnato, è destinato ad incidere sui criteri di legge che regolano l’istituto della continuazione, come sopra riepilogati (v. supra § 1). Se, infatti, la condotta del L., anziché un acquisto “a valle” è – come emerge dalle prodotte sentenze di cognizione – una cessione “a monte” di sostanza proveniente dalla Calabria, tale circostanza fattuale assurge ad elemento valutabile in termini di “filiera criminale unitaria”, e, quindi, potenzialmente idoneo ad essere apprezzato, per contiguità temporale, identità dei soggetti coinvolti e finalità perseguita, agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.

Tanto induce a ritenere sussistente il vizio dedotto dal ricorrente e a disporre, di conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia frutto della congiunta considerazione di tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti.

3. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Così è deciso, 12/05/2026

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