In tema di continuazione, il decorso del tempo è un elemento decisivo?

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Cass. pen., sez. I, 17/03/2026 (ud. 17/03/2026, dep. 20/05/2026), n. 18212 (Pres. De Marzo, Rel. Mattei)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisca un elemento decisivo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze rigettava un’istanza con cui era stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali».

I risvolti applicativi

In tema di continuazione, il decorso del tempo tra le violazioni assume rilievo decisivo ai fini dell’accertamento dei presupposti di cui all’art. 81 c.p., poiché l’ampiezza dell’intervallo temporale, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, rende progressivamente meno plausibile l’esistenza di un disegno criminoso unitario e previamente programmato nelle sue linee essenziali.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18212 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: MATTEI SILVIA

Data Udienza: 17/03/2026

Data Deposito: 20/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P. P., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 24/09/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 settembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di associazione dedita al narcotraffico operante in Sicilia nel 2001 (oggetto di sentenza della Corte di appello di Palermo), di due reati di spaccio di stupefacenti commessi in Sardegna nel 1999 (oggetto di sentenza della Corte di appello di Cagliari) e in Calabria nel 2008 (oggetto di sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. Osservava che i reati risultavano completamente scollegati in quanto commessi in contesti spaziali e temporali diversi e in quanto i due episodi di spaccio non costituivano reati fine del delitto associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante nella regione Sicilia. Aggiungeva che l’omogeneità

delle violazioni non costituiva motivo sufficiente per ritenere unitaria l’ideazione criminosa.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di P. articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Osserva che l’ordinanza non si è confrontata con l’allegazione difensiva secondo la quale la diversa collocazione spaziale degli episodi è indice della continuazione, in quanto espressiva dell’obiettivo di estendere l’ambito criminale di operatività del sodalizio, né con il fatto, ugualmente allegato, che il capo P) della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Cagliari riguardasse ipotesi di reato commesse tra la Calabria e la Sardegna.

Aggiunge che la stessa sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria menziona una “credibile ipotesi investigativa” secondo la quale l’odierno ricorrente ed il cugino Francesco “sarebbero coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti di portata certamente transregionale, in cui P. svolge mansioni di corriere”, circostanza che rende illogica la motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istanza di continuazione. Quanto alla distanza temporale degli episodi, osserva che costituisce indice di realizzazione di un progetto delinquenziale a lungo termine. Aggiunge, inoltre, che irrilevante è la circostanza che i due episodi di traffico di stupefacenti giudicati in Calabria e in Sicilia non costituiscano reati fine dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicata dalla Corte di appello di Palermo, posto che il centro di interessi del ricorrente è la Calabria, che costituisce punto di collegamento tra i fatti oggetto delle sentenze di Reggio Calabria e di Palermo. Infine, osserva di aver dedotto ulteriori indici di unitarietà di ideazione criminosa costituiti dalla tipologia di reati, dall’ascesa delinquenziale del ricorrente e dal coinvolgimento di soggetti riconducibili alla cerchia parentale.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici indicati da questa Corte, che la “realizzazione di un progetto delinquenziale a lungo termine” costituisce indice di movente e non di unità dell’ideazione criminosa, che non sono stati forniti elementi per ritenere che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali e non costituiscano, piuttosto, frutto di deliberazioni estemporanee attuate sfruttando di volta in volta le occasioni che si creano e privilegiando la regione di riferimento in base a scelte di latitanza o di complici con i quali associarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, si è affermato «[…] che l’unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate (“disegnate”) in vista di un unico fine.

Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale – con l’inevitabile riserva di “adattamento” alle eventualità del caso – come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074)» (Sez. 1, n. 28762 del 28/4/2023, Rv. 284970-01).

Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azioni criminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente

frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una ‘successione’ di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).

Spetta a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni l’onere di indicare i reati legati tra loro dall’unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell’agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l’onere di provare tale unicità. È il giudice dell’esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l’approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, omissis, Rv. 246840).

2. Il provvedimento impugnato, sia pure con motivazione sintetica, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. Ha osservato che, nonostante l’omogeneità dei reati giudicati nelle sentenze, non ricorrono altri indici tra quelli enucleati dalla giurisprudenza quali indicativi di una unità deliberativa e, anzi, ricorrono elementi che in base ai medesimi indici, smentiscono l’assunto, quali la distanza spaziale e temporale tra gli episodi, verificatisi nell’arco di circa nove anni, in diverse regioni d’Italia. Ha, inoltre, sottolineato che i due episodi di reato commessi in Sardegna nel 1999 e in Calabria nel 2008, non hanno elementi di collegamento con l’associazione dedita al narcotraffico operante in Sicilia nel 2001. A fronte di tali elementi, fortemente indizianti in senso negativo all’accoglimento dell’istanza, il ricorrente propone solo una diversa lettura ed interpretazione dell’indice della distanza spaziale e temporale che, tuttavia, non è consentita in questa sede, nella quale questa Corte è chiamata a valutare la logicità e congruenza degli elementi rappresentati e non ad accogliere l’una o l’altra opzione interpretativa dello stesso fatto. Peraltro, proprio perché si intende attribuire a tali elementi (distanza spaziale e temporale tra gli episodi) un significato opposto a quello abitualmente attribuitogli dalla giurisprudenza consolidata, è necessario che l’argomentazione sia supportata da ulteriori e sostanziali elementi che, nel caso di specie, non risultano adeguatamente dedotti.

In ogni caso, si osserva che il richiamo all’inciso della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria (secondo la quale non andrebbe “trascurato che stando ad una credibile ipotesi investigativa, che il P., unitamente al proprio fratello ed al cugino F., sarebbero coinvolti in un traffico di sostanze

stupefacenti di portata certamente transregionale”), è circostanza del tutto generica, scollegata da dati fattuali che consentano di apprezzarne la rilevanza e significatività rispetto all’istanza oggi in esame e non risulta recepita in sentenza in termini che confermino la concretezza dell’ipotesi investigativa; da ultimo, la circostanza che i correi, in talune fattispecie, siano familiari e che l’obiettivo perseguito dal ricorrente sia quello della ascesa in ambito criminale, costituiscono elementi ambigui che, in assenza di ulteriori specificazioni, non integrano neanche un indizio di unitarietà della ideazione criminosa, ben potendo costituire, piuttosto, dimostrazione di una scelta di vita criminale adottata in ambiente sociale e familiare dedito al crimine.

3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 17/03/2026

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