Sequestro preventivo: il fumus del delitto di ricettazione può desumersi da occultamento e assenza di redditi leciti in caso di denaro o preziosi non giustificati?

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Cass. pen., sez. II, 30/03/2026 (ud. 30/03/2026, dep. 21/05/2026), n. 18396 (Pres. Caputo, Rel. Aielli)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione possa essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Verbania in sede di riesame confermava un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale della medesima città, in relazione al delitto di ricettazione avente ad oggetto un’ingente somma di denaro e 15 monete d’oro di altrettanto pregiato valore.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro preventivo la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587: in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).

I risvolti applicativi

In materia di sequestro preventivo, il fumus del delitto di ricettazione non può fondarsi esclusivamente sull’occultamento di ingenti somme o preziosi e sull’assenza di redditi leciti, occorrendo ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare la certa derivazione dei beni da un reato presupposto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 18396

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 30/03/2026

Data Deposito: 21/05/2026

 SENTENZA

Z. D. M. nato ad … il …

avverso il provvedimento del Tribunale di Verbania in data 23/12/2025

udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni con le quali l’avv. Gian Piero Biancolella difensore di Z. D. M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Verbania in sede di riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Verbania in relazione al delitto di ricettazione avente ad oggetto, un’ingente somma di denaro (oltre 787.00,00 euro) e 15 monete d’oro del valore di 43.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di Z. D. M., occultati in varie abitazioni di sua proprietà e ritenuti di provenienza delittuosa.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato il quale con il primo motivo deduce:

2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, avendo il Tribunale ipotizzato che Z. fosse concorrente nei delitti di natura fiscale o corruttiva, presupposto della ricettazione ed anche autore della ricettazione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di corruzione tra privati e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quali delitti presupposto da cui sarebbero stati generati i profitti illeciti poi retrocessi a Z. sottoforma di provvista occulta, senza considerare che dalla documentazione allegata risultava che Z. non aveva alcun potere di firma dei contratti di appalto oggetto dell’ipotizzato accordo corruttivo, posto che la società L. s.r.l. proprietaria dei centri commerciali che affidavano i lavori di appalto, forniture di servizi e consulenze per manutenzioni, in ipotesi d’accusa generatori di accordi produttivi di profitti illeciti, era riconducibile alla famiglia S. D. B., mentre Z. era estraneo all’attività di individuazione delle ditte fornitrici e di negoziazione dei lavori e del relativo prezzo, attività che veniva svolta, all’interno della S., dall’arch. T., responsabile dell’Ufficio tecnico.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione o motivazione apparente, per avere il Tribunale della cautela ritenuto sussistente il fumus del delitto di ricettazione, in assenza di “ulteriori elementi” dimostrativi della provenienza del denaro da delitto non essendo sufficiente, a tal fine, il semplice rinvenimento del denaro, il possesso dello stesso o le modalità di sua conservazione posto che, tra l’altro, Z. aveva un reddito annuo lecito particolarmente elevato.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge sotto il profilo della mancanza di motivazione in relazione al requisito della proporzionalità della misura posto che a fronte di una ipotizzata sovrafatturazione di euro 40.000,00, il sequestro ha avuto ad oggetto oltre 780.000,00 euro.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione al requisito del periculum in mora in quanto non sarebbe stata esplicitata la funzione anticipatoria del sequestro posto che la situazione patrimoniale e reddituale di Z. è talmente florida da escludere la necessità di anticipare gli effetti della confisca e, con riferimento alla finalità impeditiva, non sarebbe stato spiegato quali reati potrebbero essere commessi se non si procedesse al sequestro del denaro.

2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento al sequestro disposto in relazione alle monete d’oro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo assorbente motivo.

1. Giova anzitutto ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale

nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).

Orbene nel caso di specie l’ordinanza del Tribunale del riesame appare gravemente lacunosa quanto al profilo del fumus del reato di ricettazione.

I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità portano ad affermare che in tema di sequestro preventivo la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Rv. 286727 – 01: in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).

Sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, al quale occorre dare continuità (si vedano anche Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Rv. 287719 – 01), può affermarsi che in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all’individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell’assenza di redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l’esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita del contante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuare negli accertati contatti del soggetto titolare del contante con esponenti criminali, nel precedente coinvolgimento dell’agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illecito, nel contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture per operazioni inesistenti etc.) e, in genere, nella presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto del denaro sequestrato dì cui il provvedimento genetico ovvero quello emesso dal tribunale del riesame o dell’appello cautelare reale deve dare necessariamente conto.

2. Date queste premesse il provvedimento impugnato, pur evocando la giurisprudenza più restrittiva di questa Corte che richiede l’individuazione del delitto presupposto quantomeno nella sua tipologia, non ha approfondito la tematica della sussistenza o meno di “ulteriori elementi” significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto, ma ha valorizzato esclusivamente le modalità di occultamento dell’ingente somma di denaro e la documentazione nascosta nel camino della casa di montagna dell’indagato e di cui Z. chiedeva al teste V., la distruzione.

Tale modus procedendi non appare corretto non avendo il giudice della cautela chiarito quale sia il delitto presupposto, che non risulta nemmeno per grandi linee individuato, facendosi generico riferimento nel provvedimento impugnato, ad un reato di natura fiscale (emissione di fatture per operazioni inesistenti) ovvero ad un reato di corruzione tra privati reati che, per come è stata ricostruita la vicenda sarebbero, in ipotesi, riconducibili a Z. il quale, appunto, deteneva la documentazione definita “contabilità occulta” di fondi neri, con la conseguenza che essendo egli autore del reato presupposto non potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di ricettazione.

Infatti, se è vero che in tema di ricettazione non v’è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del contrario, deve rilevarsi che nel caso in esame è lo stesso argomentare dei giudici del riesame che sembra individuare il ricorrente come autore del reato fiscale ovvero partecipe del reato di corruzione tra privati presupposto.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio affinchè il Tribunale del riesame chiarisca quale sia la tipologia del reato presupposto, così da verificare, a valle, anche la natura del reato ipotizzabile a carico dell’indagato.

La valenza assorbente di tale doglianza rende superflua la disamina dei restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 30/03/2026

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