La certificazione sullo stato di tossicodipendenza fornita dall’interessato può essere sindacata dal giudice?

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Cass. pen., sez. III, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 25/03/2026), n. 11257 (Pres. Liberati, Rel. Giorgianni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la certificazione riguardante lo stato di tossicodipendenza prodotta dall’interessato possa essere sindacata dal giudice.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Catania respingeva un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello della medesima città, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsi al Sert, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 89 del D.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui aveva disapplicato la certificazione medica pubblica, ritenendola inidonea ad accertare lo stato di tossicodipendenza, omettendo altresì di valutare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la certificazione riguardante lo stato di tossicodipendenza prodotta dall’interessato può essere sindacata dal giudice il quale, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, trattandosi di un atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tale natura, di disapplicazione (Sez. 5, n. 12504 del 04/02/2020; nello stesso senso, Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024).

I risvolti applicativi

La certificazione sullo stato di tossicodipendenza prodotta dall’interessato può essere sindacata dal giudice, il quale, in presenza di insufficiente valutazione critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, essendo atto amministrativo suscettibile di disapplicazione.

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