Cass. pen., sez. VI, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 26/03/2026), n. 11366 (Pres. Giorgi, Rel. Giorgi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, sia necessaria una minaccia diretta o personale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Salerno confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con cui l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, si doleva circa la ritenuta responsabilità della ricorrente, non essendo stata adeguatamente valutata, a suo avviso, la condotta concretamente posta in essere dalla stessa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, sì che la pubblica funzione ne risulti impedita o ostacolata (Sez. 6, n. 49468 del 18/11/2015; Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007; Sez. 1, n. 5757 del 21/11/1986).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’integrazione dei delitti di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), non è richiesta una minaccia diretta o personale, essendo per contro sufficiente qualsiasi forma di coazione, anche morale o indiretta, idonea a ostacolare o impedire l’esercizio della pubblica funzione.






