Cass. pen., sez. V, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22668 (Pres. Miccoli, Rel. Muscarella)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato vada operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6, cod. pen., con giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, per il reato di furto in abitazione
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati e, in particolare, uno di essi deduceva vizio di erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis, cod. proc. pen., con riguardo alla reiterazione del rigetto della richiesta di ammissione alla prova, per l’assenza di qualsiasi valutazione sugli aspetti ostativi in concreto alla luce del percorso resipiscente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019).
I risvolti applicativi
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, l’adeguatezza del programma va valutata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., verificandone sia l’idoneità al reinserimento sociale sia la concreta sostenibilità in relazione alle condizioni di vita dell’imputato, con particolare riguardo al risarcimento del danno, parametrato al pregiudizio della vittima o allo sforzo massimo esigibile in base alle capacità economiche, accertabili ai sensi dell’art. 464-bis, co. 5, c.p.p..
[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 22668 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udienza: 05/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A. M. nato a … il …
M. D. nato in … il …
avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2 aprile 2023, che condannava A. M. e M. D. alla pena ritenuta di giustizia previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6, cod. pen., con giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, per il reato di furto in abitazione di diversi preziosi e monili in oro; fatti aggravati dall’aver agito in numero di tre persone e di aver usato violenza sulle cose forzando la porta/finestra dell’abitazione che restava danneggiata.
2. Contro l’anzidetta sentenza gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione.
Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso di A. M. è affidato a tre motivi.
3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis, cod. proc. pen., con riguardo alla reiterazione del rigetto della richiesta di ammissione alla prova, per l’assenza di qualsiasi valutazione sugli aspetti ostativi in concreto alla luce del percorso resipiscente.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali e vizio di travisamento della prova, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto come furto tentato. Si deduce che la Corte di merito non avrebbe valorizzato la circostanza che la res furtiva è sempre rimasta nella sfera di vigilanza delle Forze dell’Ordine, dal momento della commissione del fatto sino al momento dell’arresto. Ciò integrerebbe il costante controllo sul bene oggetto della sottrazione, cosicché la refurtiva non sarebbe mai entrata nella disponibilità assoluta dell’imputato, dal che la errata configurazione giuridica del delitto nella fattispecie di furto consumato.
3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione al comma 4 dell’articolo 624 bis del codice penale, poiché, con il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e l’attenuante del risarcimento del danno in termini di equivalenza, in violazione del divieto posto dalla norma citata, il giudice di merito avrebbe applicato un trattamento penale più severo di quello previsto.
Si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità oggettiva della condotta e non tiene conto dell’effettiva modalità realizzativa del reato, del buon comportamento processuale e del contegno in sede di arresto, che ha inciso sulla callidità, propensione al delitto e resipiscenza.
4. Il ricorso di M. D. è affidato a due motivi.
4.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla sussistenza di aggravanti privilegiate, tra cui anche la recidiva specifica reiterata. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto degli elementi di segno positivo emersi a favore dell’imputato, tra cui il risarcimento del danno, la condotta susseguente al reato, il danno in concreto causato alla persona offesa.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione al comma 4 dell’articolo 624 bis del codice penale, poiché, con il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e l’attenuante del risarcimento del danno in termini di equivalenza, in violazione del divieto posto dalla norma citata, il giudice di merito avrebbe applicato un trattamento penale più severo di quello previsto.
Si deduce la illegittimità costituzionale dell’art.624 bis, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt.3 Cost. e 62 n.6, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi sono infondati.
Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricorso di A. M..
2.Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, omissis, Rv. 277070).
2.2 La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’A., e confermato la sfavorevole prognosi ritenuta dal giudice di primo grado della capacità a delinquere, fattore di per sé sufficiente e impedire l’accesso al beneficio invocato, benché in astratto non escluso in riferimento al reato per il quale si procede.
Nella specie, la Corte di merito, rispondendo alla specifica censura, contenuta nel motivo di ricorso, ha richiamato l’esistenza di plurimi elementi, costituiti dalle concrete modalità della condotta, organizzata mediante suddivisione di ruoli (un palo e due esecutori materiali) e noleggio di un’auto dedicata all’attività criminosa, la programmazione dell’azione mediante sopralluoghi presso edifici in ristrutturazione, dove potere fare accesso tramite impalcature, la particolare professionalità dei due esecutori materiali (visti discendere da un tubo del gas da un appartamento sito al quinto piano), nonché dai precedenti penali specifici e dalla recidiva reiterata infraquinquennale, correttamente contestata, da dedurre la professionalità nel crimine contro il patrimonio.
Nel complesso, pertanto, è stata resa una valutazione di merito che, in quanto fondata su elementi obiettivi e idonei a fondare una prognosi sfavorevole circa il rischio di recidiva, non è sindacabile in sede di legittimità.
2.2.1 Infondata è la doglianza riproposta dal ricorrente secondo cui, indipendentemente da ogni altra valutazione, il giudice del merito avrebbe dovuto dare conto del titolo di reato e delle qualità personali dell’imputato, che aveva proposto il risarcimento del danno alla parte offesa.
La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, alla valutazione discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale, espressione di un giudizio prognostico in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati – insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come richiesto dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Sez. 3, n. 28670 del 9/09/2020, Rv. 280276).
Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266256) nonché dall’applicabilità anche al furto in abitazione della messa alla prova, come, nella specie, correttamente ritenuto (Sez. 5, n. 9601 del 3/02/2021).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.1 La qualificazione giuridica del furto in termini di delitto consumato, formulata dalla Corte territoriale, è corretta, in quanto gli imputati, ancorché bloccati dai Carabinieri subito dopo il furto, hanno esercitato sui beni oggetto dell’impossessamento un potere momentaneo e conseguito, anche se per un breve intervallo di tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva che veniva recuperata solo per il fortuito intervento degli operanti.
Nella specie, gli imputati dopo essere usciti dall’autovettura venivano persi di vista dai militari, e notati solo mentre discendevano dal tubo del gas dell’appartamento della p.o. Sermoneta, non in casa, che non si accorgeva di nulla, per poi essere bloccati dalle forze dell’ordine mentre si allontanavano a bordo del mezzo.
3.2 La Corte d’appello ha sottolineato il verificarsi non solo della sottrazione ma anche dell’impossessamento, considerato che, nelle more dell’arrivo delle forze dell’ordine, il ricorrente ha avuto il tempo di occultare la refurtiva consegnatagli dalla complice, parte (il denaro) all’interno del proprio portafogli, parte (i gioielli) dentro il cruscotto del mezzo (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, omissis, Rv. 283649 – 01).
3.3 Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia (come avvenuto nel caso di specie); l’osservazione a distanza, da parte degli agenti, non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale “studio”, non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, n. 12806 del 05/04/2022, omissis, non massimata). In simili circostanze, l’agente acquisisce l’autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in forma consumata – nel momento in cui il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata, attraverso forme indirette di vigilanza e custodia (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).
4.Con riguardo al trattamento sanzionatorio, possono esaminarsi congiuntamene i ricorsi proposti dagli imputati.
Gli imputati deducono violazione di legge, in relazione al trattamento sanzionatorio applicato all’esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, in violazione del divieto posto dall’art.624 bis, comma 4, cod. pen., più severo di quello previsto.
4.1 La censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché invoca un trattamento meno favorevole per gli imputati.
4.2 Le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625 bis cod. pen., che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, omissis, Rv. 282096 – 01).
4.2.1 Nel caso di specie, la pena edittale da considerare era quella della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500, in presenza di due circostanze aggravanti previste dall’art. 625 comma 1, n.2 e 5, cod. pen. (circostanze “privilegiate” o a blindatura forte), insensibili all’attenuante del risarcimento del danno, ex art. 624 bis, comma 4, del codice penale, secondo cui, in caso di furto in abitazione (e furto con strappo) aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen, le attenuanti (salvo che si tratti delle attenuanti di cui agli artt. 98 e 625-bis cod. pen.) si computano, in assenza di altre aggravanti, solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.
Ne consegue che, ritenuto dal giudice di prime cure il bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, la pena non avrebbe potuto ridursi ulteriormente per effetto dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art.62 n.6 cod. pen.
4.3 Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte d’appello richiama la sentenza di primo grado con la quale i ricorrenti non si confrontano, nonché indica gli elementi ritenuti irrilevanti al riconoscimento del chiesto beneficio. In particolare, si sottolinea la correttezza della valutazione di irrilevanza della confessione, tenuto conto della diretta visione dei fatti e del rinvenimento della refurtiva, e, quanto al risarcimento del danno, che è già stato considerato dal Tribunale ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.6, cod. pen., e che non potrebbe essere oggetto di doppia valutazione in favore degli imputati.
La Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza del motivo di gravame, ha indicato l’esistenza di indici negativi discendenti dalle modalità professionali dell’agire criminoso, caratterizzato da una perdurante manifestazione di pericolosità, espressione di progettualità criminosa in linea con il passato e di volontà di reiterazione nei reati.
Tali rilievi, seppure controvertibili, non appaiono privi di logica congruenza né si pongono in contrasto con i parametri normativi.
Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5/03/2026.







