È sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni pattuite per integrare il delitto di usura?

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Cass. pen., sez. II, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 25/06/2026), n. 23602 (Pres. Pellegrino, Rel. Imperiali)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’integrazione del delitto di usura, sia sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari riconosceva la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di usura, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile mentre la Corte di Appello della medesima città, dal canto suo, riformando la pronuncia di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di uno degli accusati per intervenuta prescrizione del reato, assolvendo l’altro dal reato così come riqualificato per non aver commesso il fatto, eliminandosi contestualmente le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso quest’ultima decisione proponevano ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello e la parte civile.

In particolare, siffatto Procuratore, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 640 e 644 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la negoziazione usuraria (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019), in quanto il nucleo essenziale dell’elemento oggettivo consiste nel farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità del delitto di usura è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni pattuite risultando irrilevanti, sia la condotta induttiva dell’agente, che l’iniziativa della persona offesa nella negoziazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23602 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udienza: 05/03/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI

e dalla parte civile C. B. F. nato a BITONTO il

31/03/1984

nel procedimento a carico di:

L. A. nata a … il …

Z. F. nato a … il …

avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio;

udito l’avvocato S. D. in difesa della parte civile C. B. F., che ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che venga “affermata la penale responsabilità” dello Z. e della L., previa cassazione della sentenza impugnata, con il ripristino delle statuizioni civili o, in subordine, l’annullamento con rinvio quanto alle statuizioni civili, depositando anche nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;

Udito l’avvocato V. L. che, in difesa di L. A. e Z. F., ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/07/2024 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari riconosceva la penale responsabilità di A. L. e F. Z. in ordine al delitto di usura, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile F. C. B..

2. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22/07/2025, riformando la pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello Z. per intervenuta prescrizione del reato, ha assolto la L. dal reato così

come riqualificato per non aver commesso il fatto ed ha eliminato le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello e la parte civile F. C. B..

3. Il Procuratore Generale ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione:

3.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 438, 441 comma 5, 442 comma 1-bis cod. proc. pen. vizio di motivazione, per essersi riformata la sentenza di primo grado, con assoluzione della L., sulla base delle sole dichiarazioni spontanee rese dal coimputato Z. nel corso del giudizio abbreviato, non utilizzabili perché l’accesso al rito speciale preclude l’introduzione di nuovi elementi di prova al di fuori delle eccezioni normativamente previste. In via subordinata, parte ricorrente rileva che, anche a voler ritenere utilizzabili le dichiarazioni spontanee del coimputato Z., comunque queste dovevano essere valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., disposizione che richiede il conforto di riscontri, nel caso di specie insussistenti. Parte ricorrente deduce che, invece, una conversazione tra lo Z. e la persona offesa, registrata all’insaputa del primo, rivelava circostanze opposte a quelle di cui alle dichiarazioni spontanee di cui si tratta.

3.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 e 644 cod. pen., per essersi ritenuta l’ipotesi della truffa aggravata dall’aver prospettato un pericolo immaginario con una motivazione meramente apparente e contraddittoria, discostandosi insanabilmente dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della distinzione tra truffa vessatoria ed estorsione, in quanto, appena dopo il pagamento della prima rata di debito da parte della persona offesa, questa aveva avuto notizia che la somma era stata finanziata da un conoscente dello Z. e che la restituzione doveva avvenire in sei rate mensili di euro 2.000,00, per complessivi euro 12.000,00, oltre il rimborso dell’intero capitale di 20.000,00 euro entro sei mesi, quindi entro il mese di settembre 2015, perché altrimenti il C. B. sarebbe stato oggetto di “attenzioni di persone di M.”.

4. La parte civile F. C. B. ha dedotto:

4.1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla decisione di non provvedere sulle statuizioni civili in virtù della prescrizione del reato contestato allo Z., condannato in primo grado, in conseguenza della riqualificazione del fatto medesimo ai sensi dell’art. 640 cod. pen.

4.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto in truffa ed alla ritenuta prescrizione, tra l’altro trascurando il rilievo della sentenza di primo grado (alle pagg. 2 e 3) con il quale si evidenziava come la parte civile fosse stata costretta, dopo la denuncia, ad accendere un mutuo per estinguere il debito usuraio, con permanenza di effetti dannosi.

4.3. Violazione di legge in ordine all’assoluzione della L., con particolare riferimento alle regole di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato e delle dichiarazioni spontanee nel giudizio abbreviato, nonché violazione all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che impone un obbligo di riscontro esterno individualizzante delle dichiarazioni del coimputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti hanno contestato l’assoluzione dell’imputata L. sono fondati, nei limiti che di seguito vengono esposti.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, evocata anche dai ricorrenti, ha avuto modo di rilevare che, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato dopo l’ammissione del rito non sono utilizzabili nei confronti degli altri coimputati, in quanto l’accesso al rito speciale preclude, a parte le eccezioni normativamente regolate, l’introduzione di nuovi elementi sui quali fondare l’accusa già formulata nel capo di imputazione. (Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, omissis, Rv. 286332-01).

Tale principio, però, espresso con riferimento all’introduzione di nuovi elementi sui quali fondare l’accusa già formulata nel capo di imputazione, per il principio del “favor rei” non è estensibile anche agli elementi a favore dell’imputato, trattandosi di dichiarazioni legittimamente effettuate ed acquisite, in alcun modo confliggenti con la scelta di un rito volto alla decisione allo stato degli atti, perché utilizzate a favore della stessa parte che ha operato la scelta del rito, e non già per fondare l’accusa nei suoi confronti.

1.2. L’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dallo Z. nel corso del giudizio abbreviato non giustifica, però, l’assoluzione della coimputata L. dal reato ascrittole, comunque qualificato, con la formula per non aver commesso il fatto.

1.2.1. Invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme

conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272430-01).

La sentenza delle Sezioni Unite “T.” chiarisce in primo luogo “l’asimmetria” della soglia probatoria richiesta dalle due regole di giudizio in relazione ad una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna: “… presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione … “. Quindi riconosce anche una diversa estensione dell’obbligo motivazionale gravante sul giudice che “… in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell’ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d’appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo….” Per potere sostenere ricostruzioni alternative del fatto a fondamento di un ribaltamento in senso assolutorio, tuttavia, è necessario che le stesse siano rigorosamente ancorate “… alle risultanzeprocessuali, assunte nella loro oggettiva consistenza …”.

1.2.2. Se è vero, quindi, che non sussiste un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d’appello una strutturazione “rigorosa” della motivazione della decisione assolutoria “… dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte …”, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dal giudice di primo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Non è sufficiente, dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma riesaminare, “…sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte …”.

1.2.3. Sulla base di tali princìpi, si è ritenuto che il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, omissis, Rv. 281404-01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149-01).

1.2.4. Altro orientamento – ad avviso del Collegio più coerente con l’asimmetria della soglia probatoria richiesta dalle regole di giudizio in relazione ad una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna, evidenziata dalle Sezioni Unite – ritiene che il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve comunque svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634-01).

La differenza tra i due orientamenti, peraltro, rischia di essere poco più che terminologica, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno comunque evidenziato l’esigenza di riesaminare, “… sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata

ragione delle difformi conclusioni assunte …”.

1.3. La sentenza impugnata non si è adeguata a tali princìpi, in quanto in primo luogo non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è riconosciuta piena attendibilità alle dichiarazioni spontanee del coimputato Z., peraltro senza considerare che ai fini della valutazione della prova in ordine al giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano comunque di riscontri di conferma della loro attendibilità – come richiesto dal terzo comma dell’art. 192 cod. proc. pen. – non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall’accusa, ma anche sulla persona cui esse si riferiscono (Sez. 2, n. 10469 del 22/03/1996, omissis, Rv. 206489-01; v. anche, Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, omissis, Rv. 210734-01).

Soprattutto, però, la sentenza impugnata non risulta essersi adeguatamente confrontata con la circostanza, pacifica, che lo Z. aveva ricevuto dalla L. la somma di 20.000,00 euro consegnata alla persona offesa, e con il contenuto di una conversazione registrata dalla persona offesa F. C. B., nel corso della quale lo Z. aveva riferito che la L. aveva percepito parte della somma consegnatagli a titolo di interessi. Valorizzando soltanto il dato che la persona offesa non ha indicato la L. nella denuncia, la Corte territoriale ha acriticamente ed immotivatamente ritenuto che le dichiarazioni etero accusatorie dello Z., registrate dalla persona offesa, dovessero considerarsi superate dalle difformi dichiarazioni spontanee dello stesso in sede di giudizio abbreviato, senza confrontarsi con le articolate argomentazioni con le quali la sentenza di primo grado (alla pag. 4) attribuiva, invece, maggiore valenza alle dichiarazioni registrate, perché ritenute connotate da spontaneità e genuinità e corroborate da riscontri di ordine logico, a differenza di quelle rese in udienza.

2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di L.

A., con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, previa riqualificazione del fatto nei termini di seguito esposti, rimanendo così assorbito il primo motivo di ricorso della parte civile.

3. Anche i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno contestato il malgoverno degli art. 644 e 640 cod. pen., nella parte in cui la decisione impugnata ha riqualificato il fatto come reato di truffa, sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che la dazione della somma di 20.000,00 euro alla persona offesa era stata effettuata inizialmente dallo Z. senza pattuizione e corresponsione di interessi, e che la richiesta del pagamento di somme ulteriori a titolo di interessi era stata formulata dallo stesso Z. solo successivamente, prospettandola come proveniente “da persone di M.”, ed ha riqualificato il fatto contestato come truffa sulla considerazione che la richiesta dello Z., volta ad ottenere il pagamento degli interessi usurari dalla persona offesa), “sebbene agganciata al prestito iniziale (ma -si badi- non

formulata al momento del prestito), ha una sua causa autonoma consistente nella prospettazione da parte dello Z. di un pericolo immaginario, costituito dall’azione ritorsiva di soggetti anche essi inesistenti e immaginari”.

La riqualificazione del fatto come mera truffa sulla base di tali argomentazioni, nonostante l’indiscussa corresponsione di interessi al tasso usurario, però, non si confronta con la struttura del reato di usura, come configurato dall’art. 644 cod. pen., che punisce chiunque si fa “dare o promettere”, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.

Il reato di usura, pertanto, si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279487-01; Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, omissis, Rv. 261487-01). Ne consegue che, ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la negoziazione usuraria (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, omissis, Rv. 277090-01), in quanto il nucleo essenziale dell’elemento oggettivo consiste nel farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.

A fronte della incontroversa riscossione, da parte dello Z., di interessi al tasso usurario, pertanto, ai fini della qualificazione giuridica della condotta contestata, non può assumere alcun rilievo il fatto che le condizioni usurarie siano state prospettate dallo Z. ed accettate dalla persona offesa non al momento della corresponsione del prestito, bensì in un secondo momento, e sulla base della prospettazione di un pericolo immaginario.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche riqualificando il fatto nel reato di cui all’art. 644 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio, nei confronti di Z. F., in ordine al solo trattamento sanzionatorio, ferma restando l’irrevocabilità dell’affermazione della sua responsabilità.

5. All’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dello Z. consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile C. B. F., che si liquidano come in dispositivo.

Le spese sostenute dalla parte civile, quanto ai rapporti con la L., vanno invece rimesse al definitivo.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 644 cod. pen., annulla la sentenza impugnata nei confronti di Z. F. e di L. A., con rinvio per

nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari nei confronti di quest’ultima nonché nei confronti dello Z. in relazione al solo trattamento sanzionatorio.

Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità di Z. F..

Condanna Z. F. al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile C. B. F. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Così è deciso, 05/03/2026

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