Quale pena rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni sostitutive brevi ex art. 53 L. n. 689/1981, in caso di continuazione con reati già giudicati?

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Cass. pen., sez. II, 2/04/2026 (ud. 2/04/2026, dep. 25/06/2026), n. 23604 (Pres. Agostinacchio, Rel. Colella)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a quale pena si debba fare riferimento ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive brevi, stabiliti dall’art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689[1], ove sia ritenuto il vincolo della continuazione dei reati sub iudice con reati già giudicati.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia di condanna per un caso di rapina.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20 bis cod. pen. e L. 698/81.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive brevi, stabiliti dall’art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia ritenuto il vincolo della continuazione dei reati sub iudice con reati già giudicati, deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all’esito degli aumenti operati in forza dell’art. 81 cod. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che la diversa disciplina dettata dall’art. 70, legge cit., laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall’art. 53 legge cit., riguarda il cumulo in executivis di pene irrogate con sentenze diverse) (Sez. 6, n. 42982 del 17/09/2024).

I risvolti applicativi

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni sostitutive brevi ex art. 53 L. n. 689/1981, in presenza di continuazione con reati già giudicati, rileva la pena detentiva complessivamente rideterminata a seguito degli aumenti ex art. 81 c.p.[2].

[1]Ai sensi del quale: “Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell’articolo 459 del codice di procedura penale. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale”.

[2]Secondo cui: “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23604 Anno 2026

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI

Relatore: COLELLA SIMONETTA

Data Udienza: 02/04/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P. T. C., nato a … il …

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa in data 05/06/2025,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,

letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Laura Condemi, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 05/06/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 26/05/2023 di condanna di T. C. P. per il reato di rapina commesso il 19/05/2019.

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20 bis cod. pen. e L. 698/81. La difesa osserva che la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ritenendo erroneamente superati il limite di pena detentiva di quattro anni entro il quale è ammessa l’applicazione della pena sostitutiva, cumulando la pena inflitta con il procedimento oggetto di giudizio con precedente condanna (del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 14/05/2025 pari ad anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, proc. n. … r.g. GIP), per la quale il ricorrente era stato ammesso alla medesima pena sostitutiva della detenzione domiciliare ed aveva sempre rispettato le relative prescrizioni. In particolare, la difesa deduce che: ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere

applicate le pene sostitutive, deve farsi esclusivo riferimento alla pena detentiva inflitta nell’ambito del giudizio pendente, occorrendo che la pena irrogata non superi il limite dei quattro anni di cui all’art. 53 comma 1, L.689/81 e che la pena detentiva, così come aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per il concorso formale o la continuazione dei reati, risulti irrogata in misura complessiva non superiore a quattro anni (art. 53 comma 3, L.689/81); il riferimento fatto dalla Corte di merito al superamento del limite dei quattro anni di pena detentiva, all’esito del cumulo materiale delle pene inflitte, ha valenza solo nella fase dell’esecuzione delle pene sostitutive, che è disciplinato dall’articolo 70 l. 689/81;

infine, non rileva la circostanza dedotta dalla Corte di merito secondo la quale la richiesta di pena sostitutiva “non è stata formulata nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal protocollo di intesa siglato il 30.04.2024”, atteso che le prassi locali e i protocolli d’intesa non possono introdurre cause di inammissibilità non previste dal codice di rito e che, comunque, il giudice di merito può autonomamente chiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessari ai sensi dell’art 545 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare sul presupposto che il cumulo con precedente condanna, per la quale era stato ammesso analogo beneficio, avrebbe superato la soglia dei quattro anni previsti dall’art. 47 ter L. 354/75. Tale valutazione implica un’erronea sovrapposizione tra la disciplina prevista per la detenzione domiciliare, quale pena sostituiva, con quella omonima, quale misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario (p.5 sentenza impugnata). Invero, le pene sostitutive, pur accomunate alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario dalla finalità di offrire una opportunità di risocializzazione diversa dalla tradizionale pena detentiva (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, De, Rv. 286129 – 01), mantengono presupposti e ambiti applicativi differenti.

L’art. 53, L. n. 689 del 1981, nell’attuale formulazione, stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, oltre alla verifica dell’assenza del reato nell’elenco dei delitti ostativi di cui all’art. 4 bis L. 354/75, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. In tal modo il legislatore, superando il precedente regime, ha inteso fare riferimento alla pena finale complessiva risultante a seguito degli aumenti determinati per il concorso formale o per la continuazione. Il giudice potrà, dunque, sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione

dei reati, la pena detentiva complessiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. La sede di applicazione di tale disciplina è quella del giudizio di cognizione.

1.1.2. Diverso è l’ambito di applicazione dell’art. 70, L. n. 689 del 1981, il quale disciplina la differente ipotesi del cumulo in sede esecutiva di pene irrogate con più sentenze di condanna definitive, le quali hanno già disposto l’applicazione di sanzioni sostitutive. In tal caso è previsto che, se più reati importano pene sostitutive, anche diverse, e il cumulo delle pene sostituite non eccede quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti dell’art. 53 l. cit. per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Trattasi di disciplina che rileva solo in sede esecutiva e che regola la concorrenza dei titoli esecutivi, attribuendo rilevanza alla pena già espiata, essendo ispirata dall’intento di mantenere ferma l’esecuzione delle pene sostitutive già applicate con sentenze irrevocabili. Essa, pertanto, non riguarda il differente fenomeno del reato continuato ritenuto in sede di cognizione, ove il giudice infligge un’unica pena detentiva contestualmente sostituita ex art. 53 l. cit.; in questo caso, per la determinazione dei limiti massimi per la sostituzione, si deve tenere conto delle pene contenute in sentenze già irrevocabili per le quali si ritenga sussistente la continuazione dei reati.

In tal senso si è di recente pronunciata questa Corte (Sez. 6, n. 42982 del 17/09/2024, omissis, Rv. 287265 – 01), affermando che, ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive brevi, stabiliti dall’art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia ritenuto il vincolo della continuazione dei reati sub iudice con reati già giudicati, deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all’esito degli aumenti operati in forza dell’art. 81 cod. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che la diversa disciplina dettata dall’art. 70, legge cit., laddove

consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall’art. 53 legge cit., riguarda il cumulo in executivis di pene irrogate con sentenze diverse).

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva invocata dalla difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che evidentemente postula considerazioni di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari

Così è deciso, 02/04/2026

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