Cass. pen., sez. V, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22670 (Pres. Miccoli, Rel. Muscarella)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa consegue alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Cosenza, in accoglimento di un’eccezione sollevata dalla difesa, dichiarava la nullità di un decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua madre degli imputati e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la redazione del decreto penale di condanna nella lingua madre degli imputati.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, che ne deduceva la sua abnormità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta, debba seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, con indebita regressione del procedimento, ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all’omesso adempimento di un successivo incombente» (Sez. 1, n. 1420 del 20/02/2009; Sez. 1, n. 10374 del 24/02/2004; contra Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014; Sez. 6, n. 1098 del 05/11/2024).
I risvolti applicativi
Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta non consegue la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione da parte del giudice del dibattimento, trattandosi di vizio relativo a un successivo incombente e non al decreto originario.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 22670
Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udienza: 05/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Cosenza
nei confronti di:
E. O. I. Z. nato in … il …
U. M. nato in … il …
M. M. nato in … il …
H. A. G. E. S. nato in … il …
avverso l’ordinanza del 05/11/2025 del Tribunale di Cosenza
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa, ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua madre degli imputati E. O. I. Z., U. M., M. M. e H. A. G. E. S., e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la redazione del decreto penale di condanna nella lingua madre degli imputati (araba e bangladese).
2.Il Procuratore della Repubblica impugna per cassazione l’ordinanza, deducendone l’abnormità dal momento che il Giudice, anziché disporre direttamente la traduzione del decreto di citazione a giudizio, con notifica dell’atto agli imputati e proseguire il giudizio, ha dato causa a una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, imponendo al PM di redigere nuovo decreto penale di condanna, incidendo così sulle modalità di esercizio dell’azione penale, dopo che il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione a tale decreto, in assenza di pregiudizio al diritto di difesa. Si deduce che, nonostante non fosse emerso che gli imputati non conoscessero la lingua italiana, il Gip aveva disposto la traduzione del decreto penale di condanna in lingua inglese, cui seguiva la nomina di un difensore di fiducia, con procura speciale, e la proposizione della conseguente opposizione, tutti atti redatti in lingua italiana. Il giudice avrebbe dovuto, come già disposto, nominare l’interprete, presente all’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
2.E’ pacifico che in tema di traduzione degli atti, la disposizione di cui all’art. 143 cod. proc. pen. – nell’interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 – si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo (così, Sez. 4, n. 25616 del 05/05/2004, omissis, Rv. 228930 – 01, che si è richiamata a Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 226717 – 01). Peraltro, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui «l’omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confronti dell’imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizione della parte e che, se tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento» (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272861 – 01). In tale pronuncia si è precisato che «è noto che alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta, debba seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, con indebita regressione del procedimento, ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all’omesso adempimento di un successivo incombente (Sez. 1, n. 1420 del 20/02/2009, omissis, Rv. 243730-01; Sez. 1, n. 10374 del 24/02/2004, Rv. 22723501; contra Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, omissis, Rv. 261998; Sez. 6, n. 1098 del 05/11/2024, dep. 2025, Rv. 287419 – 01)».
3. Ritiene il Collegio che l’ordinanza del Giudice del dibattimento che disponga tale indebita restituzione, di per sé illegittima, integri un atto abnorme, come tale immediatamente ricorribile per cassazione.
3.1 Nel concetto di abnormità dell’atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 (Sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, omissis, Rv. 238240).
3.2 Nella specie, l’atto impugnato, per il quale non è previsto autonomo mezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale.
3.3 L’art. 461, cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l’atto di opposizione, l’imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all’esito dell’opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudizio segue a norma dell’art. 456, commi 1, 3 e 5 (vedi art. 464, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale. Il decreto penale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (sez. 3, n. 20261 del 18/3/2014, omissis, Rv. 259648; sez. 1, n. 26016 del 13/7/2020, Gip Tribunale Modena, in motivazione; Sez. 2, n. 22158 del 16/1/2019, omissis, Rv. 276534).
3.4 Tanto premesso, del tutto inconferente, dunque, è la ragione per la quale il giudice procedente ha determinato, senza necessità, una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, mettendo nel nulla il già avvenuto esercizio dell’azione penale; regressione che deve ritenersi indebita, trattandosi di giudizio immediato (per il quale la legge non prevede il filtro dell’udienza preliminare), introdotto secondo la cadenza processuale specifica di cui al richiamato art. 464, cod. proc. pen., e considerato che, a fronte della sola eccezione di omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, il giudice aveva disposto la nomina di un interprete, con rinvio per il conferimento dell’incarico ad udienza successiva, mentre nessuna eccezione veniva sollevata al riguardo in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
4. Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso (Sez. 4, Sentenza n. 39160 del 12/10/2022, omissis, Rv. 283698 – 01)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 5/03/2026.







