Quando è ammissibile il riesame sul sequestro probatorio di dispositivi elettronici ai fini della proporzionalità rispetto ai dati non rilevanti, dopo estrazione di copia forense?

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Cass. pen., sez. III, 24/04/2026 (ud. 24/04/2026, dep. 25/06/2026), n. 23637 (Pres. Aceto, Rel. Noviello)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel caso di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto in esito all’estrazione di “copia forense”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Brescia, adito avverso un sequestro probatorio inerente dispositivi informatici e documentazione contabile, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in tale occasione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge e carenza di motivazione con particolare riguardo al principio di proporzionalità.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto in esito all’estrazione di “copia forense”, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (fattispecie relativa al sequestro di uno “smartphone”) (Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025).

I risvolti applicativi

In tema di sequestro probatorio di dispositivi elettronici, già restituiti dopo estrazione di copia forense, il riesame è ammissibile ai fini della verifica di proporzionalità solo ove sia allegato un concreto e attuale interesse alla disponibilità esclusiva dei dati non rilevanti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23637 Anno 2026

Presidente: ACETO ALDO

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udienza: 24/04/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

S. C. nato a … il …;

nel procedimento a carico del medesimo;

avverso la ordinanza del 17/02/2026 del tribunale di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

Udite le conclusioni del difensore avv.to L. e S. che anche presentando motivi nuovi hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale del riesame di Brescia, adito dell’interesse di S. C. avverso il sequestro probatorio emesso dal P.M. il 4.12.2025, inerente dispositivi informatici e documentazione contabile, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarava inammissibile il ricorso.

2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione S. C. mediante i propri difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione. Si contesta che il Tribunale, pur escludendo il fumus del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, abbia confermato il sequestro, sebbene in tal modo il sequestro, seppure in relazione ad una sola delle due ipotesi di incolpazione ipotizzate, sia risultato privo di causa giuridica. Si esclude, poi, anche la sussistenza di ogni elemento indiziario rispetto alla ipotesi di cui al citato art. 10-quater, comma 2, con riferimento al superamento delle soglie di punibilità. Da qui il carattere esplorativo della misura, volto a surrogare l’assenza di adeguata attività di indagine, mentre il Tribunale avrebbe solo ratificato la volontà del pubblico ministero. L’ordinanza sarebbe anche affetta da contraddittorietà: posto che il sequestro sarebbe diretto a verificare anche il reato di cui al citato art. 8 per il quale il Tribunale ha sancito l’insussistenza del fumus.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla finalità probatoria e al nesso di pertinenzialità tra il reato e quanto in sequestro.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e la carenza di motivazione, con particolare riguardo al principio di proporzionalità. Inoltre, il sequestro massivo di documenti privati estratti da 30 dispositivi informatici sarebbe sproporzionato e non supportato da alcuna motivazione. Anche il riferimento a parole chiave di selezione dei dati rilevanti appare sproporzionato e non attiene ai reati contestati.

6. Con il quarto motivo, deduce vizi di violazione di legge e il difetto di motivazione: si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione in ordine a dispositivi informatici a fronte di una ritenuta carenza di interesse conseguente alla loro restituzione fisica, sebbene il Pubblico ministero abbia mantenuto la piena disponibilità di dati tramite copia forense. Si rappresenta che per i dispositivi di natura personale, come smartphone e tablet, l’interesse alla riservatezza, che secondo il Tribunale non sarebbe stato dimostrato, sussiste in re ipsa, senza necessità di ulteriori allegazioni o specificazioni. Si evidenzia anche la circostanza che tra i dati interessati ve ne sarebbero di riferibili a soggetti terzi con compresenza quindi, all’interno, di dati personali e aziendali strettamente riservati. Né il Tribunale avrebbe spiegato perché la natura dei beni e la vastità dei dati appresi, non fosse sufficiente a radicare un interesse concreto e attuale alla restituzione, limitandosi a stigmatizzare come generica l’allegazione difensiva.

7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’articolo 191 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione contraddittoria ed apparente. Il Tribunale del riesame, pur avendo riconosciuto l’inutilizzabilità degli esiti del primo sequestro probatorio, in ragione di precedente ordinanza di annullamento, ha confermato il sequestro e quindi redatto una conclusione contraddittoria laddove sostiene che quanto

rinvenuto in una precedente perquisizione, che aveva condotto ad un sequestro poi annullato, poteva consentire al pubblico ministero di emettere un nuovo decreto di sequestro probatorio, motivando in punto di fumus anche in relazione a quanto rinvenuto in quella precedente attività.

8. Sono stati proposti anche motivi nuovi. Con riguardo al terzo motivo di ricorso e al principio di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza del decreto di sequestro, si sottolinea il carattere tautologico della giustificazione elaborata dal pubblico ministero. Invero, il solo ritrovamento di dispositivi informatici presenterebbe per la loro quantità e collocazione il presupposto per la apprensione integrale del contenuto degli stessi. Si tratterebbe di motivazione apparente, in contrasto con i principi invocati. Inoltre, il decreto sarebbe privo dei criteri indispensabili per la delimitazione nel merito della ricerca, ovvero della indicazione di specifiche, adeguate parole chiave; in concreto, tali parole chiave oltre ad essere estranee alla provvisoria incolpazione risulterebbero assolutamente generiche.

Così rivelando un intento esplorativo.

9. Con riguardo, poi, al motivo quinto del ricorso, lo si ribadisce, riaffermando l’inutilizzabilità dell’acquisizione del contenuto di device illegittimamente sequestrati e come tali restituiti.

10. L’avvocato S. ha presentato un ulteriore motivo nuovo relativo al secondo motivo di ricorso, nuovamente ribadendolo.

11. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Come emerge dalla ordinanza impugnata, senza che sul punto si rinvenga in ricorso alcuna diversa specificazione e allegazione, l’oggetto del provvedimento di sequestro qui in parola, del 4.12.2025, è costituito dagli stessi beni “già oggetto del prederete sequestro probatorio esclusa la somma di denaro” (pag. 3 della ordinanza impugnata) e questi sono costituiti da “…..dispositivi informatici e corposa documentazione (bilanci, dichiarazioni dei redditi, delibere assembleari, carte nazionali dei servizi dei rispettivi l.r., di numerose società che non avevano né sede né unità operative negli uffici perquisiti tra cui assumevano particolare rilevanza le credenziali di accesso a e mail e conti correnti, tra gli altri, della E. E. s.r.l. e la documentazione contabile e amministrativa della M. s.r.l….”

La perquisizione prodromica al sequestro dei predetti beni, lo si ripete, già oggetto di precedente sequestro del 9.9.2025, poi annullato dal Tribunale del riesame per carenza di motivazione, era intervenuta presso la sede legale della C. M. E. s.r.l. amministrata dallo S..

12. Consegue che per tutti i beni sequestrati, ad eccezione di 1 p.c. e 2 cellulari, appartenenti al ricorrente, deve escludersi ogni riconducibilità allo S., trattandosi di beni che devono ritenersi appartenenti a società quali quelle in precedenza citate.

13. Rispetto ad essi il ricorrente, che agisce quale indagato, e non quale legale rappresentante della C. M. E. s.r.l. ove avvenne il sequestro né tantomeno delle altre società cui appare riconducibile quanto in gran parte sequestrato, non vanta alcun interesse alla restituzione né ha dedotto un interesse in qualità comunque di indagato, ai sensi di quanto sul punto precisato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l’ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289319 – 01. In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’interesse deve riferirsi non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l’ulteriore corso del procedimento, bensì all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). Lo stesso S. ha proposto riesame, come emerge dalla correlata richiesta, quale indagato, per cui in ogni caso non avrebbe poi potuto proporre ricorso per cassazione, per la gran parte di beni sequestrati, nella diversa veste di rappresentante legale di taluna delle società titolari dei beni in vinculis non avendo partecipato alla precedente fase di impugnazione in tal qualità. Infatti, non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne’ a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all’altro. (Nella specie è stata disposta l’esclusione dal giudizio di cassazione del CONI, della SISAL e di altri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestro preventivo). (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, omissis, Rv. 227729 – 01)

14. In ordine quindi ai beni sequestrati che devono ritenersi riconducibili a enti societari e non alla persona dello S. (ad eccezione di un suo pc e di due suoi cellulari) non vi è interesse, come anticipato, dello stesso (Sez. 6, Sentenza n. 1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207488 – 01) e il ricorso per questa parte è inammissibile.

15. Limitatamente al pc e ai due cellulari del ricorrente si osserva quanto segue.

16. Anche in tal caso manca l’interesse del ricorrente a fronte della circostanza dell’avvenuta restituzione dei supporti. Va ribadito l’indirizzo, pure affermato dal Tribunale, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto in esito all’estrazione di “copia forense”, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (fattispecie relativa al sequestro di uno “smartphone”). (Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289097 – 01). In proposito le deduzioni sono generiche se non insussistenti, laddove si rivendica un indeterminato interesse alla riservatezza, da ritenersi sussistere in re ipsa, “senza necessità di ulteriori allegazioni o specificazioni”. Tanto più che l’unica più precisa deduzione attiene all’interesse di terzi, laddove in ricorso si rappresenta che “tra i dati interessati ve ne sarebbero di riferibili a soggetti terzi con compresenza quindi, all’interno, di dati personali e aziendali strettamente riservati”

17. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/04/2026.

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