In materia di mandato d’arresto europeo, a quali motivi può riferirsi il ricorso per Cassazione?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. fer., 31/07/2025 (ud. 31/07/2025, dep. 4/08/2025), n. 28369 (Pres. Scarlini, Rel. Coscioni)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che l’attuale testo dell’art. 22, a seguito della novella introdotta dall’art. 18 del D.lgs, 2 febbraio 2021, n. 10, consente la proposizione del ricorso per Cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con conseguente esclusione del vizio di motivazione, una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, consisteva per l’appunto nello stabilire quali motivi possa dedotti con codesto mezzo di impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Polonia di una persona, in esecuzione di 3 mandati di arresto europei, a seguito delle condanne da ella riportate per i reati di truffa, falso, appropriazione indebita e furto.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare – dopo avere fatto presente che, a seguito delle modifiche apportate alla legge 22 aprile 2005, n. 69, l’attuale testo dell’art. 22, a seguito della novella introdotta dall’art. 18 D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con conseguente esclusione del vizio di motivazione, e considerato che, espunto dalla norma, inoltre, il riferimento al fatto che il ricorso per cassazione può essere proposto “anche per il merito“, si è quindi affermato che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 9946 del 11/03/2025.; Sez. 6, n. 47272 del 19/12/2024; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022; Sez. 6,’ n. 41074 del 10/11/2021) – che, nei casi in cui il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione vanno ricompresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017), non rientrandovi

invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004).

Alla luce di quanto sin qui esposto, i giudici di piazza Cavour giungevano dunque alla conclusione secondo cui, ove il ricorso per Cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003).

I risvolti applicativi

A seguito delle modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, l’art. 22, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, consente il ricorso per Cassazione nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo solo per i vizi indicati all’art. 606, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., escludendo il vizio di motivazione e il merito.

Pertanto, la Corte di Cassazione non è più giudice del merito in tali casi, così come il ricorso in questione non può riguardare la contraddittorietà o l’illogicità della motivazione.

La nozione di violazione di legge, difatti, comprende gli errori di giudizio o procedimento e i vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, ma non l’illogicità manifesta, che richiede un motivo di ricorso specifico.

Leggi anche

Contenuti Correlati