L’incompatibilità del giudice comporta una nullità impugnabile?

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Cass. pen., sez. fer., 21/08/2025 (ud. 21/08/2025, dep. 22/08/2025), n. 29634 (Pres. Borsellino, Rel. Corbo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’esistenza di una causa di incompatibilità del giudice determina una nullità deducibile in sede di impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di di Reggio Calabria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria del Regno del Belgio, disponeva la consegna temporanea di una persona alla precisata Autorità, per consentirgli di partecipare alle udienze del processo a suo carico davanti al Tribunale di Limburgo.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il “consegnando” il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 6, paragrafo 3, CEDU, per incompatibilità di uno dei componenti del Collegio.

In particolare, secondo il ricorrente, l’ordinanza in questione aveva respinto la richiesta di astensione con una motivazione (stimata) apodittica, limitandosi ad affermare: “non sono definibili di merito le questioni attinenti ai termini della precedente consegna”.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale assume l’esistenza di una causa di incompatibilità del giudice non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa non esclude la potestas iudicandi, né incide sui requisiti di capacità del giudice, salvi i casi di interesse proprio e diretto del medesimo nella causa, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito (cfr., per tutte: Sez. U, n. 17/04/1996; Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022; Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016).

Del resto, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, la soluzione appena descritta non poteva comunque mutare solo perché la parte aveva eccepito la situazione di incompatibilità davanti al Giudice asseritamente incompatibile invitando lo stesso ad astenersi, dato che costituisce principio anch’esso ampiamente consolidato, quello secondo cui la parte, che opti per il preventivo invito all’astensione rivolto al giudice, ha comunque l’onere, a pena di decadenza, di presentare tempestiva istanza di ricusazione; in proposito, invero, l’unico profilo controverso attiene al momento dal quale decorre il termine fissato a pena di decadenza per proporre istanza di ricusazione (cfr., tra le tante: Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014; Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020; Sez. 1, n. 1914 del 23/10/2020, dep. 2021).

I risvolti applicativi

L’incompatibilità del giudice non determina una nullità suscettibile di essere dedotta a mezzo di impugnazione, ma è solo un motivo di ricusazione da far valere nei modi e tempi previsti, salvi i casi di interesse proprio e diretto del medesimo giudice nella causa.

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