In che modo va interpretata la notizia del fatto prevista dall’art. 124, co. 1, cod. pen.?

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Cass. pen., sez. fer., 31/07/2025 (ud. 31/07/2025, dep. 4/08/2025), n. 28369 (Pres. Scarlini, Rel. Coscioni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in che modo va interpretata la notizia del fatto prevista dall’art. 124, co. 1, cod. pen. che, come è noto, dispone quanto segue: “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui agli art. 110 e 642 cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 148 del Codice delle assicurazioni private.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, posto che, sensi dell’art. 124 cod. pen., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”, si deve intendere, per notizia del fatto, la conoscenza certa dell’episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso che l’interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l’istanza punitiva, tenuto conto altresì del fatto che la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio; cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015).

I risvolti applicativi

Secondo l’art. 124 cod. pen., la “notizia del fatto” è la conoscenza certa e completa dell’episodio delittuoso, ossia il momento in cui la persona offesa dispone degli elementi necessari per presentare la querela, fermo restando che, da un lato, la prova della tardività spetta a chi la deduce, dall’altro, la querela si considera tempestiva anche se permane incertezza sulla precisa conoscenza del fatto, poiché la decadenza va accertata con criteri rigorosi e non su semplici supposizioni.

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