L’art. 24 della L. n. 69 del 2005 consente alla Corte territoriale di rifiutare la consegna?

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Cass. pen., sez. fer., 12/08/2025 (ud. 12/08/2025, dep. 13/08/2025), n. 29489 (Pres. Di Salvo, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’art. 24 L. n. 69 del 2005 (ai sensi del quale: “1. Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto. 2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate”) consente alla Corte territoriale il potere discrezionale di rifiutare la consegna.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma disponeva la consegna di un arrestato all’autorità giudiziaria della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi, per i reati di associazione a delinquere e furto aggravato.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dì legge dell’art. 705 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’art. 24 L. n. 69 del 2005 attribuisce alla Corte territoriale il potere discrezionale di rinviare la consegna, ma non anche di rifiutarla, essendo la decisione di rinviare la consegna rimessa a valutazioni di opportunità la cui ratio non è quella di tutelare la posizione del consegnando, bensì il rispetto del principio di collaborazione tra Stati (Sez. 6, n. 19696 del 23/05/2025).

I risvolti applicativi

L’art. 24 della L. n. 69 del 2005 dà alla Corte territoriale il potere discrezionale di rinviare, ma non di rifiutare la consegna, dovendosi valutare unicamente l’opportunità di tutelare il principio di collaborazione tra Stati, e non la posizione del consegnando.

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