Cosa sono i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p.?

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Cass. pen., sez. fer., 31/07/2025 (ud. 31/07/2025, dep. 11/08/2025), n. 29436 (Pres. Scarlini, Rel. Aceto)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa deve intendersi per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. che, come è noto, prevede quanto sussegue: “1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale de L’Aquila, pronunciando in sede rescissoria, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato nei confronti di un indagato la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui ai capi 1 (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), 98 (artt. 81,110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 74 del 2000), 169 (artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309 del 1990) e 204 (artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309 del 1990) della rubrica provvisoria.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di uno tra i delitti contestatigli.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013), oltre a essere citato quell’altro approdo ermeneutico secondo cui quanto appena esposto non equivale però ad affermare che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba prescindere tout court dalla regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011), purché l’ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti.

Orbene, per la Corte di legittimità, il giudice di merito non aveva correttamente applicato siffatti principi di diritto (unitamente ad altri) e, pertanto, l’ordinanza impugnata era annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale de L’Aquila.

I risvolti applicativi

I gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. sono elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, pur non provando la colpevolezza oltre ogni dubbio, la rendono probabile e prevedibile sulla base di future acquisizioni probatorie.

Ad ogni modo, in caso di dubbi interpretativi su tali indizi, va preferita l’ipotesi più favorevole all’indagato, salvo che essa risulti irrazionale o smentita da elementi univoci contrari.

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