Cass. pen., sez. V, 15/01/2026 (ud. 15/01/2026, dep. 23/04/2026), n. 14840 (Pres. Catena, Rel. Renoldi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità prevista dal n. 7 dell’art. 61, primo comma, cod. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti con la quale, all’esito del rito abbreviato, l’imputato era stato condannato, in concorso, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 900 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 61, primo comma, nn. 5) e 7), 110, 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la mancanza o l’apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante del danno di particolare gravità di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità prevista dal n. 7 dell’art. 61, primo comma, cod. pen. ricorre, innanzitutto, quando l’entità oggettiva del pregiudizio recato è tale da integrare, di per sé, un danno patrimoniale di rilevante gravità, ma anche quando esso, pur non essendo oggettivamente significativo, risulti tale in rapporto alle particolari condizioni economiche della persona offesa (ex multis Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015).
I risvolti applicativi
L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61, comma 1, n. 7, c.p. ricorre sia quando il pregiudizio economico, per entità oggettiva, è di notevole consistenza, sia quando, pur non essendo di per sé significativo, assume tale rilevanza in relazione alle condizioni economiche della persona offesa.
[1]Ai sensi del quale: “Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (…) l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 14840
Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 15/01/2026
Data Deposito: 23/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V. R. nato a … il …
avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, con l’allegata nota spese, dall’avv. M. F., il quale, nell’interesse della parte civile, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 settembre 2025, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti in data 3 ottobre 2024 con la quale, all’esito del rito abbreviato, R. V. era stato condannato, in concorso con D. V., alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 900 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 61, primo comma, nn. 5) e 7), 110, 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., per essersi gli imputati impossessati, sottraendoli all’anziana persona offesa, di una busta contenente oggetti preziosi per un valore di circa 15.000 euro, cagionandole un danno patrimoniale di rilevante gravità e approfittando di circostanze di luogo e persona, tali da ostacolarne la privata difesa; fatto accertato in data 18 gennaio 2024.
2. R. V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. C. I., deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché il travisamento della prova in ordine alla sussistenza della aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.
A fronte della deduzione difensiva, svolta con i motivi di appello, secondo cui le risultanze di indagine non consentivano di accertare che l’imputato avesse approfittato delle peculiari circostanze di contesto tali da ostacolare la privata difesa, la Corte di merito avrebbe eluso di confrontarsi con la doglianza devoluta, non considerando che V. è stato condannato per furto con strappo e non per aver ordito una messa in scena artificiosa e ingannevole, che non aveva avuto alcuna incidenza nella verificazione dell’illecito, commesso grazie alla repentinità dell’azione e della forza con cui egli aveva sottratto la res furtiva. E ciò tanto più ove si consideri che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, è necessario accertare che la difesa sia stata concretamente ostacolata dalle condizioni stabilite dalla norma (così Sez. U, n. 4275 del 15/07/2021, omissis, Rv. 282095 – 02), laddove dalla sentenza impugnata non sarebbe dato dedurre che le condizioni in cui versava la vittima ne abbiano concretamente ostacolato le capacità reattive.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza o apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante del danno di particolare gravità di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. Benché con i motivi di appello fosse stato dedotto che non si era proceduto a verificare la natura delle cose sottratte o alla stima del loro valore, né a svolgere un accertamento sulle generali condizioni economiche della persona offesa, la Corte territoriale avrebbe affermato, apoditticamente, che sussisteva un danno di particolare gravità in ragione del valore del bene e delle non floride condizioni economiche della persona offesa.
3. In data 20 dicembre 2025 il difensore della parte civile ha rassegnato conclusioni scritte, con allegata nota spese, sollecitando la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
4. In data 23 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Muovendo dal primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, giova premettere che essa riguarda ogni situazione, di tempo, di luogo o persona, che sia tale da ostacolare la pubblica o privata difesa e di cui l’agente abbia approfittato ai fini della commissione del reato. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso ricorrente, ai fini dell’integrazione dell’aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, omissis, Rv. 282095 – 02). Dunque, è necessario che il giudice di merito compia una specifica verifica che dia conto di come le condizioni personali o gli altri elementi sopra indicati abbiano agevolato la commissione del reato.
Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, l’aggravante è stata considerata sussistente attraverso una ragionevole analisi delle modalità esecutive del furto, avendo la sentenza impugnata dato atto che la donna si trovava in una condizione di precarietà emotiva determinata dalla telefonata in cui le era stato falsamente riferito che il figlio era stato coinvolto in un incidente automobilistico, venendo indotta a racimolare oro e gioielli per pagare immediatamente un finto avvocato che avrebbe dovuto prendersi cura delle vicende legali del congiunto.
Dunque, la condizione emotiva della persona offesa è stata in concreto rilevante nella dinamica dell’esecuzione del furto con strappo, reso possibile dal fatto che la donna avesse creduto al raggiro architettato ai suoi danni, avesse raccolto gli oggetti preziosi e si fosse recata all’appuntamento con gli autori del delitto, ove questi l’avevano derubata. Pertanto, le doglianze difensive articolate sul punto devono ritenersi infondate.
3. Venendo, indi, alle censure svolte con il secondo motivo in relazione all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità prevista dal n. 7 dell’art. 61, primo comma, cod. pen., va premesso che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità essa ricorre, innanzitutto, quando l’entità oggettiva del pregiudizio recato è tale da integrare, di per sé, un danno patrimoniale di rilevante gravità, ma anche quando esso, pur non essendo oggettivamente significativo, risulti tale in rapporto alle particolari condizioni economiche della persona offesa (ex multis Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, omissis, Rv. 268446 – 01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, omissis, Rv. 264543 – 01).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, la cui motivazione è destinata a integrarsi con quella della sentenza qui impugnata, ha evidenziato, accanto alla oggettiva rilevanza economica del danno, ricavabile dall’entità della somma, pari a 15.000 euro, che era stata chiesta alla donna dal finto avvocato, come il danno debba ritenersi particolarmente rilevante anche in rapporto al livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato è stato commesso. Ciò in quanto il furto ha riguardato tutti i gioielli, accumulati durante l’intero arco della sua vita, della persona offesa, pensionata e residente in un piccolo centro montano della provincia, il cui livello economico medio era certamente modesto.
Dunque, i Giudici di merito hanno motivato in maniera non illogica, né contraddittoria, il riconoscimento dell’aggravante in parola, sicché le sentenze di primo e secondo grado si rivelano esenti, nel complesso, dai vizi dedotti con l’odierno ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza n. 394/2026 in data 24 febbraio 2026 la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha disposto correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026 concernente il presente ricorso, nel senso che laddove era riportata la locuzione «ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato», debba leggersi «che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge».
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15/01/2026






