In tema di diffamazione, la Cassazione può valutare l’offensività della frase lesiva della reputazione?

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Cass. pen., sez. V, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 22/04/2026), n. 14704 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di diffamazione, la Cassazione possa conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Cosenza, riteneva l’imputato responsabile per il delitto di diffamazione pluriaggravata.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di Cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013).

I risvolti applicativi

In tema di diffamazione, la Corte di Cassazione può valutare l’offensività delle espressioni contestate, accertando la materialità della condotta.

Sentenza commentata

 Penale Sent. Sez. 5

Num. 14704

Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 13/01/2026

Data Deposito: 22/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Letta la memoria a firma dell’avv. G. C., difensore della parte civile Al. M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria a firma dell’avv. N. M., difensore di G. C., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto G. C. responsabile per il delitto di diffamazione pluriaggravata (dall’attribuzione di fatti determinati e dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità) in danno di A. M., condannandolo al risarcimento dei danni al medesimo cagionati.

Secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, quale responsabile del sito www.lacchite.blog, pubblicava taluni articoli in cui offendeva la reputazione del M., oltre che dell’ente “C. V.”.

2. Avverso tale sentenza G. C. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un’unica censura con la quale lamenta vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il contenuto delle pubblicazioni costituirebbe espressione di una critica politica nei confronti della Giunta regionale della Calabria per aver scelto il gen. M. quale commissario straordinario dell’ente C. V., manifestando dubbi sulla congruità e opportunità di tale nomina. Le critiche mosse dall’imputato sarebbero state rivolte non solo nei confronti della persona offesa, ma più in generale al gruppo politico cui lo stesso appartiene. Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti della causa di giustificazione del diritto di critica, il quale è essenziale alla vita democratica dello Stato.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della parte civile A. M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo nel ricorso e chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, omissis, Rv. 256706 – 01).

3. Nella specie ritiene il Collegio che non siano ravvisabili gli estremi della critica politica.

3.1. Questa, invero, costituisce espressione della libera manifestazione del pensiero, e a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, si concretizza nella manifestazione di un’opinione, vale a dire di un giudizio valutativo.

La critica presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, omissis, Rv. 268044 – 01; Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, omissis, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 – dep. 02/04/2008, omissis, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, omissis, Rv. 221904). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, puntualizzato che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (tra le altre, Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, omissis, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, omissis, Rv. 249239).

Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Si è perciò ritenuto che l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018 dep. 2019, omissis, Rv. 276026 – 01). In sostanza, se è indubbio che il diritto di critica politica, all’interno di pubblicazioni a mezzo stampa, trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è tuttavia necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. Invero, l’estensione del diritto di critica politica non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione dei fatti storici che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all’intento informativo dell’opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell’esimente, «poiché quest’ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Sempreché tale critica abbia un fondamento di verità» (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, omissis, Rv. 279909 – 01).

3.2. Anche la giurisprudenza europea ha sottolineato più volte l’ampiezza peculiare del diritto di critica giornalistica, insistendo sul ruolo che la stampa esercita nelle società moderne e libere di “cane da guardia” per conto dell’opinione pubblica, attuando un controllo diffuso sull’agire di coloro i quali hanno cariche o incarichi pubblici e fornendo in tal modo un contributo fondamentale alla crescita del dibattito collettivo su temi di interesse generale, ancor più se politici (da ultimo, per un quadro di sintesi, Magosso e Brindani c. Italia del 16 gennaio 2020; si vedano, inoltre, Satakunnan Markkinapórssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia ([GC], n. 931/13, parr. 125-128, 27 giugno 2017; Magyar Helsinki Bizotts c. Ungheria [GC], n. 18030/11, par. 165, 8 novembre 2016).

La Corte EDU ha posto in rilievo che l’art. 10, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo comporta che i limiti alla libertà di espressione debbano essere ancora più rigorosi allorché le informazioni e le opinioni riguardino il dibattito politico e le questioni di interesse generale (Siirek c. Turchia (n. 1) [GC], n.26682 /95, par. 61, CEDU 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c.Francia [GC], n.21279/02 e 36448/02, par. 46, CEDU 2007-IV, Axel Springer AG c. Germania [GC], n.39954/08, par. 90, 7 febbraio 2012, e Morice, sopra citata, par. 125).

Si è, tuttavia, precisato come la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), anche se, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

4. Il Collegio condivide senza dubbio tale impostazione e gli approdi convergenti della giurisprudenza della Corte di cassazione e di quella di Strasburgo.

Cionondimeno, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per ritenere configurabile l’esimente del diritto di critica politica.

Gli articoli incriminati si risolvono nella attribuzione alla persona offesa, all’epoca commissario straordinario dell’ente “C. V.”, della qualità di indagato per la morte di un operaio forestale, asseritamente determinata dal non avergli fornito gli «strumenti previsti per legge e non aver previsto un riparo per lo stesso», della qualità di indagato in relazione a molteplici reati contro la pubblica amministrazione, nonché di aver intimato lo svolgimento di attività illecita d’intercettazione nei confronti del maresciallo G., e cioè di fatti che – secondo quanto precisato dalla Corte territoriale – non hanno trovato alcun riscontro in sede giudiziaria.

Ebbene, non è configurabile l’esimente del diritto di critica politica quando l’autore delle dichiarazioni attribuisca a taluno il sospetto del compimento di atti criminosi senza alcun appiglio oggettivo, attuando un travisamento o una manipolazione dei fatti storici che ne determina una distorsione inaccettabile rispetto all’intento informativo dell’opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell’esimente.

5. Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Non si fa luogo, invece, alla condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile costituita, poiché non risulta avanzata (né contestualmente alla memoria, né successivamente nei termini previsti) una richiesta in tal senso. Invero, in mancanza della domanda di condanna alle spese, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., è preclusa la possibilità di una liquidazione di ufficio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 13/01/2026

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