Cosa deve verificare il giudice per rilevare la recidiva?

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Cass. pen., sez. V, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 22/04/2026), n. 14710 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa è tenuto a verificare il giudice ai fini della rilevazione della recidiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna confermava una decisione del Tribunale di Modena che, a sua volta, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 223, in relazione all’art. 217, legge fall., condannandolo alla pena di giustizia.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. per aver applicato la recidiva sulla sola base dei precedenti penali, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine al giudizio di maggior riprovevolezza evidenziato dalla commissione dei fatti oggetto del giudizio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010).

I risvolti applicativi

Ai fini della recidiva, il giudice deve accertare in concreto che la reiterazione del reato esprima maggiore colpevolezza e pericolosità dell’agente, valutando natura, offensività e sequenza temporale dei reati, nonché la personalità del reo, oltre il mero dato formale dei precedenti penali.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 14710

Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 13/01/2026

Data Deposito: 22/04/2026

 SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. P. A. nato a … il …

avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria a firma dell’avv. G. C., difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 gennaio 2025, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che ha ritenuto P. A. S. responsabile del reato di cui all’art. 223, in relazione all’art. 217, legge fall., condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso tale sentenza S. ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di censura.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. per aver applicato la recidiva sulla sola base dei precedenti penali, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine al giudizio di maggior riprovevolezza evidenziato dalla commissione dei fatti oggetto del giudizio.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022, nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria ovvero del lavoro di pubblica utilità, avanzata con l’atto di appello.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente al giudizio di applicabilità della pena sostitutiva.

4. Con memoria a firma dell’avv. G. C., l’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, omissis, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, omissis, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

La Corte territoriale, con motivazione corretta e adeguata, ha valutato la pregressa condotta criminosa, considerando i numerosi precedenti penali che gravano sull’imputato, tra cui taluni caratterizzati da fini lucrativi e altri attinenti allo svolgimento di attività economiche, ritenendo che essi non solo escludano la occasionalità della ricaduta nel reato, ma siano sintomatici della accresciuta e duratura inclinazione al delitto e della sua pericolosità sociale.

2. Il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, è fondato.

L’art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) detta la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilendo espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del citato decreto. La relativa richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, ovvero – secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, omissis, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, omissis, Rv. 285564) – con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello.

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 25 novembre 2022, sicché, alla data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia (30 dicembre 2022), il giudizio di appello risultava pendente. Ne consegue che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, e che pertanto del tutto legittimamente l’imputato ha avanzato la richiesta di applicazione delle pene sostitutive con l’atto di appello.

Su tale istanza, tuttavia, la Corte territoriale non si è in alcun modo pronunciata, omettendo di prenderla in considerazione.

3. Ne discende che deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente all’istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 13/01/2026

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