Il divieto di reformatio in pejus si estende anche alla motivazione della sentenza?

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Cass. pen., sez. III, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 23/04/2026), n. 14718 (Pres. Liberati, Rel. Giorgianni)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il divieto di reformatio in pejus, oltre il dispositivo della sentenza, riguardi anche la motivazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila, in riforma di una sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ascrittogli al capo B), per insussistenza del fatto, con revoca della confisca, e rideterminava in dieci mesi e venti giorni di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, ascrittogli al capo A, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023; Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007).

I risvolti applicativi

Il divieto di reformatio in pejus opera esclusivamente sul dispositivo e sul trattamento sanzionatorio, non estendendosi alla motivazione, la quale può esprimere valutazioni più gravose in fatto e in diritto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 14718 Anno 2026

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI

Data Udienza: 16/04/2026

Data Deposito: 23/04/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

B. C., nato a … il …

avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di L’Aquila;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 14/11/2025, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara il 12/12/2024, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ascrittogli al capo B), per insussistenza del fatto, con revoca della confisca, e ha rideterminato in dieci mesi e venti giorni di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, ascrittogli al capo A, per aver omesso di rendere informazioni dovute, segnatamente che un componente del suo nucleo familiare era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, nel presentare domanda intesa ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la predetta sentenza, C. B., a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G. A., propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, denunciando violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Deduce la difesa che la sentenza gravata debba essere annullata per l’erronea quantificazione della pena irrogata al B. con la sentenza di appello.

Con il motivo di gravame il difensore sostiene che, pur avendo il ricorrente beneficiato in primo grado di un errore di calcolo della pena, per aver il Tribunale applicato una diminuzione per la scelta del rito abbreviato violativa del disposto dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto pari a due terzi e non a un terzo della pena finale, la Corte di appello, nel rideterminare la pena dopo aver disposto l’assoluzione dal delitto di cui al capo B), non avrebbe dovuto operare, come invece ha fatto, la riconduzione al termine di legge della diminuente per il rito applicato, ma avrebbe dovuto mantenere immutata la riduzione di due terzi disposta dal primo giudice. Ed infatti, in ragione della mancata impugnativa del Pubblico ministero, la scelta sul punto del Tribunale avrebbe dovuto ritenersi irrevocabile.

Indipendentemente dalla determinazione della pena finale che è stata inferiore a quella irrogata in primo grado, secondo il ricorrente la correzione operata dalla Corte di appello si sarebbe risolta in un trattamento sanzionatorio peggiorativo per l’imputato con un’evidente violazione del principio del divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnata dall’imputato, che non si applica solo all’entità complessiva della pena, ma si estende a tutti gli elementi autonomi che contribuiscono alla sua determinazione.

3.Il ricorso, incentrato sulla violazione del divieto di reformatio in pejus, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell’eventuale violazione di un divieto di reformatio in pejus.

Nel caso in esame, infatti, la Corte di merito, nel ricalcolare la pena a seguito del proscioglimento per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dopo aver rimarcato che il Tribunale fosse incorso in un evidente errore di calcolo al momento del computo della diminuente per il rito abbreviato, operando una riduzione di pena di 2/3, anziché di 1/3, ha preso le mosse dalla stessa pena base di due anni di reclusione individuata dal giudice di primo grado per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, applicando quindi le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed infine operando la diminuzione per il rito.

La Corte territoriale è così pervenuta alla pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione, inferiore a quella di un anno di reclusione determinata dal giudice di primo grado, applicando la riduzione per il rito di 1/3 e non di 2/3 come erroneamente aveva fatto il Tribunale di Pescara.

Il meccanismo di calcolo posto in essere dalla Corte di appello è coerente con il principio secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, omissis, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738). Ed è anche coerente con l’ulteriore principio per cui, una volta che muti la struttura del reato, il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione della pena, con l’unico limite costituito dalla pena, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice della sentenza riformata (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), dal momento che la ratio dell’art. 597 cod. proc. pen. esige che l’imputato non rimanga pregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte, e non anche che lucri all’infinito sugli errori giudiziali (Sez. 1, n. 24953 del 17/05/2022, omissis, non mass.).

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/04/2026

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