Cass. pen., sez. II, 2/04/2025 (ud. 2/04/2025, dep. 17/04/2025), n. 15248 (Pres. Petruzzellis, Rel. Borsellino)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il delitto di truffa a seconda che sia emesso un assegno bancario o un assegno circolare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna annullava una sentenza resa dal Tribunale della medesima città per incompetenza territoriale, dichiarando la competenza a decidere del Tribunale di Treviso, cui trasmetteva trasmesso gli atti.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione dell’art. 640 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sostanziale differenza tra il momento di consumazione di una truffa che ha comportato l’emissione di un assegno bancario, e quella che ha comportato l’emissione di un assegno circolare, poiché nel primo caso il reato si consuma nel momento in cui l’assegno bancario è portato all’incasso e nel luogo in cui la sede la banca che mette a disposizione la provvista, poiché è quello l’ultimo atto che perfeziona la fattispecie e sino a quel momento la persona offesa non ha perso la provvista; nel caso di assegno circolare, invece, il danno si realizza prima del conseguimento del profitto e, più precisamente, non nel momento in cui l’assegno circolare viene spiccato dalla banca e consegnato al titolare del conto, ma quando il titolo viene consegnato al terzo ed esce dalla sfera patrimoniale di disponibilità della persona offesa, divenendo definitiva la potenziale lesione della persona offesa (v. al riguardo Sez. 2, n. 28928 del 24 /01/2002) mentre il vantaggio per l’autore del a truffa si realizza non appena utilizza l’assegno come mezzo di pagamento o lo scambio presso una qualunque banca.
I risvolti applicativi
La differenza tra la consumazione di una truffa con assegno bancario e assegno circolare risiede nel momento in cui il reato si perfeziona nel senso che se, nel caso dell’assegno bancario, il reato si consuma quando l’assegno viene portato all’incasso e la provvista è disponibile presso la banca invece, con l’assegno circolare, il danno si realizza quando il titolo viene consegnato al terzo, uscendo dalla sfera patrimoniale della persona offesa, mentre il profitto per il truffatore avviene quando costui utilizza l’assegno come mezzo di pagamento.







