Cass. pen., sez. V, 23/10/2024 (ud. 23/10/2024, dep. 02/01/2025), n. 96 (Pres. Pezzullo, Rel. Masini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la responsabilità del compartecipe, per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen.[1], ovvero il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.[2].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, deliberando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima Sezione della Cassazione, ne parzialmente riformava il giudizio di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio in concorso, statuito in primo grado dal Tribunale di Noia, sancendone l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso anomalo nel delitto di tentato omicidio ex art. 116 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre – secondo un’interpretazione coerente con il dettato costituzionale in tema di personalità della responsabilità penale (Corte Cost. sentenza n. 42 del 1965) – configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 15/11/2011; sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013; sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014; sez.6, n. 15958 del 15/12/2015; sez.1, n. 44579 del 11/09/2018; sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016; da ultimo, sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024).
I risvolti applicativi
La responsabilità del compartecipe per un reato più grave commesso da un altro concorrente configura concorso ordinario (art. 110 cod. pen.) se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio del reato più grave mentre si tratta invece di concorso anomalo (art. 116 cod. pen.) se l’agente non ha previsto il fatto più grave, ma avrebbe potuto farlo con la dovuta diligenza.
[1]Ai sensi del quale: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.
[2]Secondo cui: “Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 96 Anno 2025
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udienza: 23/10/2024
Data Deposito: 02/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Sassone, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 3 ottobre 2024 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria, a sostegno delle ragioni di ricorso.
Ritenuto in fatto
1.B. G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che – deliberando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte – ne ha parzialmente riformato il giudizio di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio in concorso – capo A) di una più articolata imputazione – statuito in primo grado dal Tribunale di Noia, sancendone l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso anomalo nel delitto di tentato omicidio, ascritto a B. S., ex art. 116 cod. pen., commesso in pregiudizio di altro nipote, S. C..
2.L’atto d’impugnazione, redatto da difensore abilitato, consta di due motivi, di seguito richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale, perché dall’acclarata inconsapevolezza dell’altrui possesso dell’arma da sparo – fatto originariamente contestato al ricorrente, poi assolto, a titolo di concorso ex artt. 81,110 cod. pen., 10, 12 e 14 L. n. 497/74 – non avrebbe potuto trarsi l’elemento psicologico della colpa in concreto, a riguardo degli sviluppi logicamente prevedibili dell’azione di B. S., che ha estratto improvvisamente la pistola e sparato all’indirizzo della vittima.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che avrebbe individuato un elemento di colpa nella possibilità, per l’imputato – che nulla sapeva dell’arma da sparo portata dal correo – di prefigurarsi l’utilizzo a scopo lesivo della mazza da baseball, da lui detenuta, da parte dello zio, B. S..
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.I motivi di impugnazione, assimilabili nei contenuti, possono essere trattati congiuntamente, in parte generici e in parte non consentiti in sede di legittimità, si rivelano comunque infondati.
La Corte del giudizio di rinvio, allineandosi alle direttrici tracciate dalla decisione di annullamento, ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimità tradizionale, secondo il quale la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre – secondo un’interpretazione coerente con il dettato costituzionale in tema di personalità della responsabilità penale (Corte Cost. sentenza n. 42 del 1965) – configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251849; sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, omissis, Rv. 257614; sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, omissis, Rv. 261003; sez.6, n. 15958 del 15/12/2015, omissis, Rv. 267363; sez.1, n. 44579 del 11/09/2018, omissis,Rv. 273977; sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016, omissis, Rv. 268788; da ultimo, sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, omissis, Rv. 286874).
1.1.Ed invero, con proposizioni congrue e certo non illogiche, la sentenza impugnata ha osservato che l’imputato, reso edotto dell’alterco di poco precedente, sfociato in reciproche percosse, tra B. S. e il S., e dunque del movente, aveva concordato con il congiunto un’azione comune a connotazione “punitiva”, ai danni della persona offesa; che l’imputato, evidentemente consapevole degli sviluppi verosimilmente aggressivi della spedizione, si era previamente munito di una mazza da baseball, strumento atto ad offendere, di significativa potenzialità lesiva, anche letale, in caso di utilizzo contro la persona; che l’imputato, insieme al correo, si è appropinquato al portone d’ingresso dell’abitazione del S. – mentre lo zio intimava a quest’ultimo di aprire e di scendere per farsi uccidere – con in mano l’arma impropria, ragionevolmente nella prospettiva di farne simultaneo impiego; che alcun elemento di segno contrario, o indicativo di postuma resipiscenza, è stato riscontrato, avendo il ricorrente costantemente affiancato lo sparatore, durante e dopo i colpi esplosi ad altezza d’uomo. Si tratta di uno scenario complessivo pienamente compatibile con l’affermazione di reità a titolo di concorso anomalo e con l’esclusione della responsabilità del ricorrente, per non aver commesso il fatto, in relazione agli illeciti della detenzione e del porto della pistola, attribuiti al solo B. S., perché la contezza dell’arma micidiale sarebbe stata coerente con la concreta rappresentazione dell’ulteriore accadimento di maggiore gravità e con il coefficiente psicologico del dolo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 377 del 18/12/2008, omissis, Rv. 241754; sez. 1, n. 4858 del 16/11/2023, omissis, Rv. 285715; sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, omissis, Rv. 276175) e come puntualmente rimarcato dalla decisione impugnata (pag.5), con i cui enunciati il ricorso omette qualsiasi pur doveroso confronto (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, omissis, Rv.268822).
1.2. Precipita nell’inammissibilità l’ulteriore argomento proposto in ricorso, secondo cui la estrema rapidità dell’azione di B. S. avrebbe dovuto indurre ad escludere la prevedibilità dell’evento per il compartecipe. La valutazione della esistenza della colpa in concreto deve essere effettuata, infatti, in base al “contesto fattuale nel quale l’azione si è svolta” (Sez. 5, Sentenza n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280489) ed all’esame “delle modalità dell’azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto” (Sez. 5, Sentenza n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084) e la stima del coefficiente psicologico non può ignorare la specificità di una situazione nella quale è stata concordata con il compartecipe una iniziale condotta dolosa e ci si è affidati anche all’attività altrui, finalisticamente non dominabile; di tal che, al cospetto di un’azione collettiva, si dilata l’onere di previsione in capo a chi aderisca al progetto comune (sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874; sez.6, n. 17502 del 13/12/2017, Rv. 272893; sez. 1, n. 7328 del 29/04/1985, Rv. 170183).
E allora, come ricordato nella sentenza impugnata, il ricorrente si è prestato a contribuire ad avvicinare la vittima brandendo una mazza, in sinergia con l’incedere del complice, profondamente adirato per l’affronto subìto; non è dunque illogica la valutazione della Corte territoriale, promanante da un apprezzamento appropriato delle acquisizioni processuali, di competenza esclusiva del giudice di merito (ex multis, sez. U n. 24 del 24/11/1999, omissis, Rv. 214794), che ha negato l’influenza di fattori eccezionali nel determinismo eziologico e ritenuto sussistesse la concreta prevedibilità di una degenerazione del disegno iniziale in un evento più grave, comunque conseguenza della propria condotta.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23/10/2024.







