Il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, rilevante per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi con qualsiasi forma e modalità?

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Cass. pen., sez. V, 11/03/2026 (ud. 11/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22687 (Pres. Miccoli, Rel. Belmonte)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possa realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste parzialmente riformava una decisione del Tribunale di Gorizia che, a sua volta, aveva ha dichiarato gli imputati – nelle rispettive qualità di amministratore unico e di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, – colpevoli di bancarotta distrattiva.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, potendo trarsi la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008), stante la posizione di garanzia dell’imprenditore nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali, derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell’imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010).

I risvolti applicativi

Il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, integrativo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi con qualsiasi modalità e la relativa prova può desumersi dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni sociali da parte dell’amministratore, gravato di posizione di garanzia verso i creditori, con conseguente presunzione di distrazione dolosa in caso di prelievi dalle casse sociali previamente nella sua disponibilità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 22687

Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 11/03/2026

Data Deposito: 18/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Z. M. nato a … il …

P. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d’appello di Trieste

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIOLA FURNARI, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Gorizia – che ha dichiarato M. Z. e M. P. – nelle rispettive qualità di amministratore unico e di amministratore di fatto della società E. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 5 dicembre 2013, – colpevoli di bancarotta distrattiva contestata nei capi A) e D) per lo Z., e nel solo capo B) per il P..

1.1. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, i ricorrenti hanno acquistato la società E. s.r.l. il 24 aprile 2012, epoca nella quale era ancora attiva, e annoverava nel suo patrimonio delle villette a schiera, ma aveva anche già accumulato ingenti debiti, sia con istituti bancari il 2 aprile 2012 il conto corrente acceso presso la BBC di Staranzano e di Villesse, era in sofferenza per 831.400,94, mentre un secondo conto corrente acceso presso MSP aveva un saldo pari a zero), sia con l’Erario (nel 2012, pari a euro 425.455,79) sia con il difensore, che aveva chiesto il fallimento; non avendo ottenuto dalle banche ulteriori linee di credito, gli imputati avevano deciso di appropriarsi di quanto residuava in capo alla società, effettuando operazioni di prelievo di somme di danaro senza destinarle a fini societari, trasferendole mediante bonifico o versamento su conti correnti a imprese di cui Z. e P. erano titolari. In particolare, gli odierni ricorrenti sottraevano dalle casse sociali della fallita le somme derivanti dalla vendita di uno degli immobili di proprietà della società, introitando il denaro che dividevano in proporzione alle rispettive quote sociali. Occultavano l’operazione facendo figurare che si trattava di lavori svolti dagli imputati in favore della E. s.r.l., lavori mai dimostrati e la cui fatturazione risultava mai registrata nella contabilità della fallita. Il totale delle somme distolte dalle casse sociali della fallita sviate a esclusivo beneficio dei soci, – in quanto risultate prive di giustificazione – era pari ad euro 19.770,11 per P. e a 50.251,00 per Z..

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, che, con separati atti, svolge i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il ricorso di M. P. è affidato a cinque motivi. Si contesta al P. di avere effettuato due prelievi (di euro 5.690,11 e di 14.8080,00), non giustificati, quando la società era già in stato di decozione, in favore della propria ditta PSA.

3.1. Con i primi quattro motivi, vengono denunciati violazione dell’art. 2639 cod. civ. in relazione agli artt. 216 e 223 Legge fall. e correlati vizi della motivazione con riferimento al ruolo di amministratore di fatto del P., che sarebbe stato affermato senza la individuazione di specifici indicatori dello svolgimento dell’esercizio continuativo e significativo dei poteri inerenti alla funzione, non risultando sufficienti episodi isolati, salva l’ipotesi del disegno fraudolento di svuotamento societario, qui indimostrato. Piuttosto, la Corte di appello ha valorizzato solo elementi utili alla tesi accusatoria, come le dichiarazioni del coimputato Z., secondo cui il P. avrebbe svolto le medesime mansioni intrattenendo anche regolari rapporti con le banche, obliterando altri elementi, significativi della assenza di competenze imprenditoriali: infatti, il ricorrente aveva sempre svolto il ruolo di socio d’opera quale muratore esperto nel settore dell’edilizia. Così come la Corte di appello ha trascurato le dichiarazioni del coimputato (non ricorrente) Numani, il quale, pur essendo stato amministratore della società, ha sempre riferito di essersi rapportato con il solo Z.. Inoltre, si censura la valutazione dell’elemento oggettivo del reato, costituito dal pregiudizio al ceto creditorio con lo scopo di procurare un vantaggio a sè o ad altri che, qui, non sarebbe stato ricorrente, mancando la destinazione del bene a finalità diverse da quelle societarie. Infatti, l’imputato era subentrato nella compagine sociale con la prospettiva di risanare la situazione finanziaria e proseguire i cantieri in essere, come si rileva dalle comunicazioni intercorse con gli istituti bancari. In tale ottica, il capitale sociale utilizzato per il pagamento di debiti pregressi non può essere considerato come distratto, e deve escludersi anche l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, non risultando la finalità di profitto per sé o per altri perseguita dall’imprenditore, così come la volontà di pregiudicare la massa creditoria.

3.2. Con l’ultimo motivo, è censurata la qualificazione giuridica del fatto, da ascriversi, secondo il ricorrente, al paradigma della bancarotta preferenziale. Posto che a carico del ricorrente sussistono solo due operazioni consistite nel remunerare la propria ditta individuale per pregresse attività edilizie e forniture in favore della fallita, si tratta, non di corresponsione di un compenso all’amministratore o di un proprio credito personale come sostenuto dalla Corte di appello, quanto di estinzione di un diverso debito comprovato dalla riconosciuta esistenza della compagine societaria alla quale faceva capo in precedenza l’imputato. In sostanza – si sostiene – l’imputato non si è rimborsato quale socio o amministratore della fallita, quanto quale creditore della compagine e titolare di ditta che ha svolto attività edilizia in favore della prima, dovendo scindersi la qualità di creditore, quale titolare della ditta individuale che ebbe a svolgere prestazioni in favore della fallita, da quella di amministratore della fallita. Si aggiunge che, in realtà, della bancarotta preferenziale non sussisterebbe l’elemento soggettivo, stante l’intento di migliorare la situazione economica dell’azienda ed evitare la procedura concorsuale.

4.Il ricorso di M. Z. consta di tre motivi, con i quali si propongono in sostanza le medesime doglianze già veicolate con il ricorso di P.. Allo Z. sono contestati prelievi ingiustificati dalle casse sociali della fallita di somme di danaro per complessivi euro 50.251,10 (capo A), ricondotti dall’imputato a lavori edili svolti dalla sua ditta in favore della fallita, e quanto al capo D), la sottrazione dell’importo totale di euro 6.270,00, destinati al coimputato Numani per restituire un debito maturato nei suoi confronti dalla ditta individuale dello Z..

4.1. Con i primi due motivi, sono denunciati violazione di legge con riferimento all’elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato di bancarotta distrattiva ascritta a M. Z., quale amministratore di diritto della società E. s.r.l., per avere destinato risorse della stessa, già in fase di decozione, a una propria differente ditta creditrice. La Corte di appello non ha considerato come, dalla stessa relazione del curatore fallimentare, risulti la volontà di proseguire proficuamente l’attività di impresa. Infatti, l’imputato era subentrato nella compagine sociale con la prospettiva di risanare la situazione finanziaria e proseguire i cantieri in essere. In tale ottica, il capitale sociale utilizzato per il pagamento di debiti pregressi non può essere considerato come distratto, e deve escludersi anche l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, non risultando la finalità di profitto per sé o per altri perseguita dall’imprenditore, così come la volontà di pregiudicare la massa creditoria.

4.2. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata in merito alla qualificazione giuridica del fatto, da ascriversi, secondo il ricorrente, al paradigma della bancarotta preferenziale. Posto che a carico del ricorrente sussistono solo due operazioni consistite nel remunerare la propria ditta individuale per pregresse attività edilizie e forniture in favore della fallita, si tratta non di corresponsione di un compenso all’amministratore o di un proprio credito personale come sostenuto dalla Corte di appello, quanto di estinzione di un diverso debito comprovato dalla riconosciuta esistenza della compagine alla quale faceva capo in precedenza l’imputato. In sostanza – si sostiene – l’imputato non si è rimborsato quale socio o amministratore della fallita, quanto quale creditore della compagine e titolare di ditta che ha svolto attività edilizia in favore della prima, dovendo scindersi la qualità di creditore, quale titolare della ditta individuale che ebbe a svolgere prestazioni in favore della fallita, da quella di amministratore della fallita. Si aggiunge che in realtà della bancarotta preferenziale non sussisterebbe l’elemento soggettivo, stante l’intento di migliorare la situazione economica dell’azienda e evitare la procedura concorsuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono, nel complesso, infondati e per alcuni aspetti inammissibilmente declinati, in quanto reiterativi di doglianze già scrutinate adeguatamente dai giudici di merito, che hanno replicato alle censure difensive con argomenti coerenti con i risultati dell’istruttoria dibattimentale e giuridicamente corretti, in quanto conformi a orientamenti consolidati.

2. Ricorso P..

2.1. Non hanno pregio le censure svolte dal P., già ampiamente e logicamente esaminate dai giudici di merito in merito alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita, che, in sostanza, invocano, al di là della formale denuncia di violazioni di legge, una rivalutazione del compendio fattuale non consentita in questa sede, incorrendo nel vizio di a-specificità del motivo per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha motivato esaustivamente la decisione, mediante un percorso logico e coerente (da p.g. 12), richiamando i tre elementi indiziari individuati dal primo giudice, sulla base dei quali è stata ricostruita la predetta sua qualifica: le dichiarazioni di Z., zio del P., circa le mansioni svolte dal nipote ( le medesime dell’amministratore formale al quale si accompagnava negli incontri presso gli istituti bancari); la possibilità di gestire il conto corrente della fallita, tanto che egli ordinava un bonifico in suo favore di 5690,00 euro; la sottoscrizione di una missiva indirizzata all’istituto bancario per chiedere un finanziamento e la riduzione degli interessi sul mutuo concesso.

Del tutto congruamente con tali indicatori fattuali, la Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione del P. alle scelte operative e gestionali dell’amministratore formale, tanto più che la società non aveva dipendenti, e, quindi, lo svolgimento non occasionale di attività gestoria, che – secondo le linee ermeneutiche tracciate da questa Corte – consente di ritenerlo amministratore di fatto. A fronte di tale chiara e lineare trama argomentativa, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all’uso del detto materiale probatorio – peraltro formulate in termini ipotetici e, quindi, astratti, mancando di correlare le ragioni argomentate nella decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (come viceversa richiede l’art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.), finendo così con l’ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato (Cass. Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007) – si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

2.2. Analoghe osservazioni possono farsi con riguardo alle censure incentrate sull’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta, fronteggiate dalla sentenza avversata con argomentazioni che non si prestano alle critiche avanzate dalla difesa ricorrente. La Corte di appello ha segnalato come l’istruttoria non abbia fornito documentazione contabile giustificativa di due prelievi dalle casse sociali in favore della ditta individuale del P., i quali, in quanto avvenuti in periodo di decozione (di cui l’imputato è stato ragionevolmente ritenuto consapevole), e depauperativi della integrità del patrimonio sociale, si configurano, quindi, quali atti distrattivi, coerentemente con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, potendo trarsi la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295), stante la posizione di garanzia dell’imprenditore nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali, derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell’imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425).

2.3. Non colgono nel segno le censure riguardanti l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione dai causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), cosicchè, ciò che si richiede per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale è la rappresentazione, da parte dell’agente, della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280550-02), in ciò, per l’appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, né un evento di danno, non incidendo sul dolo né la finalità perseguita in via contingente dall’agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione.

E, naturalmente, le valutazioni svolte al riguardo dai giudici di merito non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Rv. 251714); ciò che non è riscontrabile nel caso di specie, anche alla luce della complessiva situazione di sofferenza patrimoniale già conclamata e sussistente al momento dell’acquisto delle quote sociali da parte del P..

2.4. Il quinto motivo, con il quale è cesurata la qualificazione giuridica del fatto ascritto al P., che, in ottica difensiva, costituirebbe, al più, una bancarotta preferenziale (pur dubitandosi, anche in tal caso, della sussistenza dell’elemento soggettivo, in ragione del prospettato intento di migliorare la situazione economica dell’azienda ed evitare la procedura concorsuale), non si misura con la ricostruzione della Corte di appello, che ha ritenuto non provato il credito in capo alle ditte individuali dei ricorrenti, e, quindi, la stessa circostanza che essi abbiano svolto lavori per la fallita, ciò che rende, in radice, inconfigurabile la bancarotta preferenziale. D’altronde, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui risponde, appunto, di bancarotta distrattiva, l’amministratore di una società di capitali che, nonostante il dissesto, prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione (Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464), atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica (Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204).

3. Ricorso Z.

3.1. Non dissimili le valutazioni da farsi in relazione alla posizione di M. Z..

3.2. Il primo motivo – con il quale si eccepisce violazione di legge con riferimento all’elemento oggettivo del reato di bancarotta – è manifestamente infondato: anche in questo caso, il ricorrente omette di confrontarsi con le articolate argomentazioni della Corte territoriale che, con riguardo ai prelievi di consistenti somme dalle casse sociali da parte dell’amministratore formale, ne ha ben chiarito la loro effettiva portata distrattiva, escludendo del tutto ragionevolmente la attendibilità della lettura alternativa proposta dallo Z., in specie, per il mancato rinvenimento di documenti contabili idonei a giustificare in modo diverso i prelievi eseguiti (capo A), e per avere utilizzato il patrimonio della fallita per fronteggiare debiti di una diversa impresa (capo D).

3.3. Non hanno pregio le deduzioni difensive afferenti all’elemento soggettivo, che la Corte territoriale ha scrutinato con pertinenti argomenti, seppur richiamando le ragioni rappresentate in ordine alla posizione del computato, sottolineando, con specifico riguardo allo Z., la violazione degli obblighi di fedeltà e buona amministrazione connaturati alla posizione di amministratore formale della società fallita, e facendo leva sostanzialmente – così superando le censure difensive – sulla accertata consapevolezza dello stato di decozione della società da lui amministrata, e conseguentemente-superando le sue obiezioni, del tutto genericamente supportate in fatto – sulla coscienza che con la sua condotta andava a ridurre la garanzia patrimoniale della società, pertanto con il richiesto dolo generico.

3.4. Il terzo motivo persegue una diversa qualificazione giuridica della condotta distrattiva in termini di bancarotta preferenziale, che, come si è già osservato scrutinando l’analogo quinto motivo del ricorso P., è stata congruamente sconfessata dalla sentenza impugnata, qui riproponendosi argomenti già scrutinati che, quindi, rendono il motivo sostanzialmente generico.

4.Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2026

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