L’assoluzione della persona fisica per causa diversa dall’insussistenza del reato presupposto esclude automaticamente la responsabilità dell’ente?

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Cass. pen., sez. II, 5/06/2026 (ud. 5/06/2026, dep. 30/07/2026), n. 29097 (Pres. Imperiali, Rel. Borio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, consegua automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigettava un appello, proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., avverso un provvedimento con il quale il Giudice per le indagini del medesimo Tribunale aveva respinto un’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto e finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro, pari alla sommatoria del profitto dei delitti di cui capi di incolpazione provvisoria 4, 6, 7, 8 (autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata) e che sarebbero stati commessi nell’interesse e a vantaggio della società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa ex art.5 D.lgs. 231/2001.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53 D.Lgs 231/2001, per inosservanza ed erronea applicazione dei principi di personalità e proporzionalità in materia di sequestro finalizzato alla confisca del profitto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, con la conseguenza che solo l’insussistenza del fatto attribuito alla persona fisica comporta il venir meno della responsabilità amministrativa dell’ente, non quando, invece, il fatto sia accertato nella sua dimensione storica ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale (SU, n. 1170 del 25/09/2014, in motivazione pag. 10; Sez. 4, n. 31548 del 05/07/2023; Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024).

I risvolti applicativi

L’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto, per causa diversa dalla sua insussistenza, non esclude automaticamente la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 29097

Anno 2026

Presidente: IMPERIALI LUCIANO

Relatore: BORIO MARIAPAOLA

Data Udienza: 05/06/2026

Data Deposito: 30/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

P. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza emessa in data 26/02/2026 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame per le misure reali

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica depositata in data 25/05/2026 dall’avv. F. C., difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 03/02/2026 con il quale il Giudice per le indagini del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza avanzata da M. P. di revoca del sequestro preventivo disposto in data 12/12/2025 e finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro o di altri beni fungibili nella disponibilità della I. s.r.l. o, in caso di incapienza, di quelli riconducibili al legale rappresentante M. P., fino all’ammontare dell’importo di euro 4.277.641,42, pari alla sommatoria del profitto dei delitti ascritti a P. medesimo ai capi di incolpazione provvisoria 4, 6, 7, 8 (autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata) e da questi commessi nell’interesse e a vantaggio della società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa ex art.5 D.lgs. 231/2001.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione M. P., l’imputato, tramite il difensore di fiducia che ha articolato un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53 D.Lgs 231/2001, per inosservanza ed erronea applicazione dei principi di personalità e proporzionalità in materia di sequestro finalizzato alla confisca del profitto, come interpretati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, M..

Si assume che il Tribunale del riesame non ha fatto buongoverno del principio affermato nella pronuncia di legittimità di cui sopra secondo cui la misura ablativa, sia essa sequestro o confisca, deve colpire ciascun soggetto solo per la parte di profitto effettivamente conseguita, escludendo ogni vincolo di solidarietà e ha proceduto ad una interpretazione formale e restrittiva di tale principio ritenendolo non applicabile nel caso di specie difettando il presupposto del concorso di persone nel reato.

Come emerge dal decreto di sequestro, i reati contestati a P. (capi 4, 6, 7 e 8 dell’incolpazione) hanno generato un vantaggio economico diretto – sotto forma di crediti di imposta e risparmi di spesa – a favore esclusivo della società I. s.r.l. nel cui patrimonio tale profitto è confluito; le eventuali successive operazioni con le quali l’amministratore P., secondo il Tribunale, si sarebbe indebitamente appropriato di somme appartenenti alla società non mutano la natura e l’allocazione in capo alla sola persona giuridica del profitto originario del reato presupposto.

Sostenere, come affermato dal collegio della cautela, che l’autonomia dei titoli di responsabilità consente di aggredire il patrimonio di un soggetto che non ha conseguito alcun arricchimento significa tradire la ratio stessa della misura ablativa, trasformandola in sanzione sperequata e svincolata dal presupposto dell’effettivo vantaggio economico, con conseguente violazione dei principi costituzionali di colpevolezza e proporzionalità.

Proprio in tal senso si è espressa la richiamata pronuncia a Sezioni Unite M. laddove ha chiarito che “pur volendo ragionare nel senso dell’indirizzo interpretativo che attribuisce alla confisca in esame una funzione eminentemente punitiva, nondimeno la possibilità di disporre una indistinta confisca senza arricchimento rivela comunque una forte tensione con il giudizio di proporzionalità e, più in generale, di colpevolezza”.

L’autonomia della responsabilità dell’ente, evocata dal Tribunale, non può costituire una deroga a tali principi di rango superiore secondo cui l’ablazione del profitto deve incidere sul patrimonio del soggetto che si è effettivamente arricchito.

Assume inoltre la difesa di non ignorare l’esistenza di recenti pronunce di legittimità in materia di reati tributari le quali tendono a limitare la portata applicativa dei principi affermati dalle Sezioni Unite M. nel rapporto tra persona fisica ed ente, ammettendo la confisca per equivalente dell’intero profitto anche nei confronti della persona fisica che ha agito per conto dell’ente e che non ha conseguito alcun vantaggio.

Si tratta tuttavia, di pronunce che, per un verso, riguardano fattispecie non sovrapponibili al caso in esame e che, per altro verso, non sono perfettamente aderenti al principio di proporzionalità.

Quanto al primo profilo, il sequestro preventivo nei confronti dell’odierno ricorrente non è stato adottato ai sensi dell’art. 12 bis D.lgs n. 74/2000, bensì ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53 D.lgs 231/2001; inoltre le fattispecie incriminatrici rispetto alle quali è stata disposta la misura ablativa non si esauriscono nel delitto di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 ma comprendono anche i reati di truffa aggravata e di autoriciclaggio nelle quali il profitto del reato non coincide con il risparmio di spesa, ed è proprio quest’ultima circostanza ad essere stata valorizzata dalle recenti pronunce al fine di escludere l’applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite M..

Quanto al secondo profilo, assume la difesa ricorrente che le pronunce in questione hanno operato tale esclusione facendo espresso richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 al fine di sostenere la natura punitiva della confisca per equivalente e, dunque, per affermare la legittimità della sua applicazione anche nei confronti della persona fisica che non ha conseguito il profitto fungendo, quest’ultima, da garante della incapienza dell’ente.

Tale richiamo, tuttavia, ad avviso del ricorrente non è condivisibile.

In primo luogo, perché la sentenza della Corte Costituzionale attiene alla fattispecie di cui all’art. 2641 cod. civ., quindi ad un reato societario e alla confisca di beni strumentali alla commissione del reato, anche nella forma per equivalente.

Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, comma secondo, cod. civ. per violazione del principio di proporzionalità nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.

In secondo luogo, il passaggio della sentenza secondo cui la persona fisica è garante “dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto alla pretesa ablativa dello Stato” non si riferisce al profitto, bensì ai beni strumentali del reato.

Da ultimo, particolare rilievo assume il passaggio conclusivo della richiamata pronuncia costituzionale laddove si afferma che la parziale declaratoria di incostituzionalità non determina alcun vuoto di tutela “giacché resta ferma la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona- fisica o giuridica – che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato”.

L’utilizzo di tale avverbio non è causale ma assume un significato decisivo poichè circoscrive in modo netto il perimetro applicativo della confisca, subordinandolo ad un accertamento effettivo dell’arricchimento patrimoniale del singolo soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo proposto.

1.1. Sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale del riesame ha evidenziato come gli atti di indagine attestano un utilizzo della società I. srl, da parte dell’odierno ricorrente, quale veicolo attraverso il quale conseguire cospicui profitti personali (trasferimenti ingiustificati di denaro operati dall’ente in suo favore, acquisto di un bene immobile a sé intestato come persona fisica con provvista di 320.000,00 euro proveniente proprio dalla I. srl, ricorso a spese personali incompatibili con le modeste dichiarazioni reddituali per gli anni 2021-2022 e 2023).

Gli elementi fattuali così precisamente individuati nell’ordinanza impugnata (insindacabili in questa sede non avendo la difesa ricorrente evidenziato alcun profilo di travisamento) rendono manifestamente infondato già a monte il presupposto di fatto su cui poggiano le censure difensive e cioè l’assunto secondo il quale P. non avrebbe conseguito alcun arricchimento dai reati da lui commessi.

1.2. Sotto altro profilo, anche ove si volesse sostenere l’assenza di profitto personale, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto non applicabile, nel caso di specie, il principio di esclusione di solidarietà passiva che la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite M. ha dettato in tema di confisca con esclusivo riferimento all’ipotesi di concorso di persone nel reato e che non è estensibile al diverso caso, qui in esame, di responsabilità penale del soggetto, autore di illeciti a vantaggio e nell’interesse di un ente e responsabilità amministrativa dell’ente medesimo prevista dal D.lgs n. 231/2001.

Nel vigente ordinamento è prevista solo una responsabilità amministrativa (omessa predisposizione di modelli organizzativi per prevenire i reati) e non una responsabilità penale degli enti, sicché la società non è mai autore del reato-presupposto e concorrente nello stesso (in tal senso SU, n. 10561 del 30/01/2014, omissis, Rv. 258647, in motivazione).

L’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 sancisce l’autonomia della responsabilità dell’ente (c.d. colpa da organizzazione), ancorché connessa a quella dell’autore del reato atteso che essa ha ad oggetto ad un illecito amministrativo il quale dipende dalla realizzazione di un illecito penale, a sua volta perpetrato da una persona fisica avente un rapporto qualificato con l’ente medesimo e ad esso funzionalmente legata.

La norma richiamata prevede infatti che la responsabilità dell’ente sussiste anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia.

In ragione di tale previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità, in via interpretativa, ha pertanto affermato che l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall’art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell’ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, omissis, Rv. 274320).

Si è altresì sostenuto che all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, con la conseguenza che solo l’insussistenza del fatto attribuito alla persona fisica comporta il venir meno della responsabilità amministrativa dell’ente, non quando, invece, il fatto sia accertato nella sua dimensione storica ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale (SU, n. 1170 del 25/09/2014-dep. 2025, omissis, Rv. 263670, in motivazione pag. 10; Sez. 4, n. 31548 del 05/07/2023, omissis, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024, omissis, Rv. 286555).

Logico corollario è il principio secondo cui non sussiste contrasto tra giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza di assoluzione dell’imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest’ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l’inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell’ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussiste pur se l’autore del reato non risulta identificato (Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023, omissis, Rv. 284239).

Sempre in ragione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto, è condivisa l’affermazione di questa Corte che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. Sez, 3, n. 37237 del 10/07/2024, omissis, Rv. 286918; Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722),

Ancora, si è più volte affermato che, in presenza di declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato» (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, omissis, Rv 255369; Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, omissis, Rv.273399).

Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che la concorrenza della responsabilità della persona fisica e di quella della persona giuridica, in quanto del tutto autonome, integra una situazione del tutto diversa rispetto al concorso di persone nel reato nel cui alveo trova applicazione il principio di esclusione di solidarietà passiva dettato dalla pronuncia a Sezioni Unite M..

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Così deciso il giorno 05/06/2026

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