Sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” per ottenere formule liberatorie più ampie?

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Cass. pen., sez. IV, 19/06/2026 (ud. 19/06/2026, dep. 23/09/2026), n. 34308 (Pres. Dovere, Rel. Lorenzetti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sussista l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare come esso fosse prima di tutto ammissibile, stante quell’orientamento nomofilattico secondo il quale sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 6, n. 217 del 23/11/2023; Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019; 01/03/2018; Sez. 4, n. 20109 del 05/05/2016).

I risvolti applicativi

Sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di conseguire il proscioglimento con le formule liberatorie più ampie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 34308

Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: LORENZETTI LUCA

Data Udienza: 19/06/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. A., nato ad … il …

avverso la sentenza del 29/10/2025 del Tribunale di Civitavecchia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di C. A., Avv. L. V. del Foro di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Simone PERELLI, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore di C. A., Avv. L. V. del Foro di Roma, il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto A. C. dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.

3. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione A. C., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione a plurimi elementi di prova ricavabili dal compendio istruttorio, nonché contestualmente violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al requisito della concordanza degli indizi, e dell’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale ha omesso del tutto di motivare in ordine alla assenza di bilancini di precisione, di materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente, di denaro riconducibile ad una attività di spaccio (che anzi nella sentenza è stata disposta la restituzione della somma di 200,00 euro sequestrata).

Si duole, altresì, del fatto che il giudice abbia del tutto trascurato la capacità economica dell’imputato, documentata attraverso la produzione dell’estratto conto postale che attestava un saldo di oltre 52.000,00 euro, nonché i plurimi prelievi di denaro contante dagli sportelli Postamat, documentati dal citato estratto conto. Evidenzia che i prelievi dell’ultimo trimestre 2020, pari a complessivi 2.800,00 euro circa, erano compatibili con esborsi volti all’acquisto di quantitativi di sostanza stupefacente.

Sostiene il difensore che l’imputato, come risultava dall’esame del teste, consumasse 5 o 6 spinelli al giorno e avesse l’abitudine di acquistare quantitativi elevati di sostanza stupefacente del tipo hashish al fine di crearsi delle scorte.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – per travisamento degli elementi di prova relativi alle capacità economiche dell’imputato

Si duole, in particolare, del fatto che la sentenza faccia riferimento allo stipendio mensile dell’imputato, mentre oblitera altri elementi obiettivi rilevanti in tema di capacità economica dell’imputato tra cui un saldo di oltre 52.000,00 euro nonché i plurimi prelievi di denaro contante dagli sportelli Postamat, documentati dall’estratto conto postale.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione agli elementi indiziari utilizzati in funzione del giudizio di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato nonché contestualmente violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al requisito della gravità e precisione degli indizi, sotto diversi profili.

Anzitutto, perché il Tribunale considera irrazionale la detenzione per uso personale del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in ragione della asserita possibile deperibilità della sostanza nel tempo, argomento, questo, incerto tanto che il Tribunale non si esprime in termini di probabilità.

In secondo luogo, perché il Tribunale ha desunto la prova della destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale dalle modalità della custodia, atteso che una parte significativa dello stupefacente era occultato nel box auto, asserzione, questa, non desumibile da massime di esperienza.

4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Simone Perelli, si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore di A. C., Avv. L. V. del Foro di Roma, ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile.

1.1. L’imputato ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento del Tribunale.

Sul punto il Collegio condivide l’orientamento, espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, che reputa sussistente l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 6, n. 217 del 23/11/2023, dep. 2024, omissis, non mass.; Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, omissis, Rv. 276524 – 02; 01/03/2018, omissis, Rv. 273178 – 01; Sez. 4, n. 20109 del 05/05/2016, omissis, Rv. 268996 – 01).

Questo orientamento affonda le sue radici nell’autorevole intervento della massima istanza nomofilattica, che proprio in tema di interesse a ricorrere dell’imputato, ha affermato che deve essere riconosciuto il suo diritto ad impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula più favorevole perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, omissis, Rv. 240814 – 05).

Con particolare riferimento alle sentenze di assoluzione per particolare tenuità del fatto, l’interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenza dichiarativa della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. appare ancora più marcato, trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.); 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002); 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 5, n. 27458 del 2024, non mass.; Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280226; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272877).

1.2. Accertato l’interesse a ricorrere, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Va premesso che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuità del fatto, sebbene contraddistinta da alcune marcate peculiarità, appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento.

Con l’art. 131-bis cod. pen., infatti, il legislatore ha introdotto una causa di non punibilità, come si desume non solo dalla rubrica legis, ma anche dal tenore letterale del comma 1 della medesima disposizione.

Coerentemente, il ricorrere di una causa di non punibilità è espressamente previsto, tra i casi di proscioglimento, dall’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando «il reato è stato commesso da persona imputabile o non punibile per un’altra ragione».

Ancor più esplicita è la previsione di cui all’art. 651-bis cod. pen., che nel regolare gli effetti del giudicato penale in sede civile od amministrativa, fa espresso riferimento alla «sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto».

Che si tratti di una sentenza di proscioglimento è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 27458 del 2024, non mass.; Sez. 4, n. 27684 del 2025, non mass.; Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, omissis, Rv. 284685-01: «In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità»; Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, omissis, Rv. 281566; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, omissis, Rv. 277666-01).

E si è evidenziato (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, omissis, Rv. 284685-01) come, per un verso, le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si caratterizza in quanto «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, omissis).

Per altro verso, si è ricordato che la Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».

E questa Corte ha sempre ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate con riguardo alle limitazioni alla appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 15675 del 16/1/2024, Rv. 286226, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, omissis, Rv. 285199, non mass sul punto).

In ordine, poi, al rilievo relativo alla circostanza che l’imputato assolto in primo grado risulterebbe avere un unico grado di giudizio, va evidenziato come l’asimmetrico diritto all’impugnazione sia ragionevole e compatibile con il dettato costituzionale, essendosi ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 10 L. n. 46 del 2006, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 320 del 2007) nella parte in cui escludeva l’appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento – nella parte in cui esclude l’appellabilità, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato, in quanto il secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale e detta limitazione appare, peraltro, bilanciata dalla rapidità e completezza nella definizione del processo oltre che ragionevole in relazione ai benefici premiali derivanti all’imputato dalla scelta di tale rito (Sez. 5, n. 4349 del 28/10/2008, dep. 2009, omissis, R.v. 242954 – 01).

Pertanto, contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emesse a seguito di giudizio abbreviato è esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., anche per i casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice, non trovando applicazione le limitazioni previste dall’art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado, ovvero al cd. ricorso “per saltum” (Sez. 4, n. 10896 del 29/01/2025, non mass.; nel senso della sola ricorribilità, in motivazione, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, con riguardo alle sentenze di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.).

2. Ciò premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati nei termini di seguito precisati.

Con essi il difensore lamenta, tra l’altro, che il Tribunale abbia del tutto trascurato la capacità economica dell’imputato, documentata attraverso la produzione dell’estratto conto postale che attestava un saldo di oltre 52.000,00 euro, nonché i plurimi prelievi di denaro contante dagli sportelli Postamat, documentati dal citato estratto conto, prelievi che, nell’ultimo trimestre 2020, erano pari a complessivi 2.800,00 euro circa e quindi compatibili con esborsi volti all’acquisto di quantitativi di sostanza stupefacente.

Su questa documentazione prodotta dalla difesa, indicata come prova a discarico, la sentenza del Tribunale è in effetti del tutto silente.

Sussiste, sotto questo profilo, il lamentato vizio di mancanza di motivazione.

3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Civitavecchia, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa persona fisica.

Così deciso il 19/06/2026.

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