Serve una procura speciale per presentare il reclamo ex art. 99 d.P.R. 115/2002?

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Cass. pen., sez. IV, 10/09/2026 (ud. 10/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33677 (Pres. Dovere, Rel. D’Auria)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia necessario il conferimento di procura speciale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile un’opposizione proposta avverso un decreto dello stesso Tribunale, con il quale era stata respinta un’istanza di ammissione patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, siffatta pronuncia di inammissibilità era motivata dal difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è necessario nemmeno il conferimento di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019).

I risvolti applicativi

Ai fini del reclamo ex art. 99 d.P.R. 115/2002[1], è esclusa la necessità della procura speciale ex art. 122 c.p.p.[2], ritenendosi idonea e sufficiente la mera dichiarazione di nomina del difensore fiduciario.

[1]Ai sensi del quale: “1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. 3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 4. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento”.

[2]Secondo cui: “1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. 2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio. 2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria. 3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33677 Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: D’AURIA DONATO

Data Udienza: 10/09/2026

Data Deposito: 17/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. P. (CF: …)

avverso la sentenza del 04/12/2025 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D’Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso;

ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 04/12/2025, il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dall’avv. P. C. avverso il decreto dello stesso Tribunale del 21/05/2024, con il quale era stata respinta l’istanza di ammissione di R. L. al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità è motivata dal difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

2. L’avv. P. C. ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché vizio di motivazione. Rileva che la motivazione del provvedimento impugnato contrasta con il sistema, con la consolidata giurisprudenza e con i principi costituzionali; che nella vigenza dell’art. 14 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., trovano applicazione in tale fase, qualora l’istanza si inserisca in un procedimento penale, le regole del codice di procedura penale, che riconoscono al difensore quell’autonomo potere impugnatorio che trae origine dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato; che, del resto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di riconoscere al difensore un autonomo potere di impugnazione; che, in conclusione, tale subprocedimento va coordinato con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, con il quale si trova in rapporto di incidentalità e segnatamente con le disposizioni che prevedono una titolarità di impugnazione per il difensore autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato. 2.1. In data 07/09/2026, sono pervenute conclusioni scritte.

3. Il ricorso è fondato.

L’art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002, stabilisce – per quel che qui interessa – che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato. Attualmente la disciplina di riferimento è offerta dall’art. 14 D.Lgs. 1° settembre 2011, n.150, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., vale a dire al procedimento sommario di cognizione introdotto con l’art. 51 della legge 18 giugno 2009, n.69 con l’obiettivo di definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, omissis, Rv. 272180).

Il problema che si è posto è se il principio di diritto affermato, sotto la vigenza degli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, da Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, omissis, Rv. 228118 – secondo cui al difensore è riconosciuta, anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato, esercitabile, pertanto, in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 – sia ancora valido anche a seguito della introduzione della nuova disciplina ad opera dell’art. 14 cit. In altri termini, si tratta di stabilire se, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il

procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento possa ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità; dunque, se nella attuale vigenza dell’art. 14 cit., che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando, come si è detto, agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., possano tuttora applicarsi a tale fase, ove inerente a istanza che si inserisce nel procedimento penale, le regole procedurali dettate dal codice di procedura penale. In caso positivo, va riconosciuto al difensore quell’autonomo potere di impugnazione che traeva origine, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.).

Ebbene, il Collegio intende dare continuità, condividendolo, all’orientamento secondo il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato (Sez. 4, n. 29484 del 10/07/2026, omissis, n. m.; Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, omissis, Rv. 288077 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 13230 del 27/10/2022, omissis, Rv. 238018 – 01; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, omissis, Rv. 277420 – 01, in motivazione). Ed invero, il richiamo contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» (Sezioni Unite G., in motivazione). Occorre, dunque, coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99, 571, comma 3 e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo» (Sezioni Unite G., in motivazione).

Se così è, resta solo da effettuare l’ulteriore precisazione per cui, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è necessario nemmeno il conferimento di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, omissis, Rv. 277420 – 01). Va, invero, rilevato che, in

presenza di un autonomo potere impugnatorio, che – come si è sopra accennato – trae origine dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod. proc. pen.), non si può pretendere che, ai fini del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio, il difensore debba munirsi di una procura speciale ad hoc, in aggiunta al mandato defensionale che lo abilita al patrocinio ed all’assistenza legale in ogni fase del giudizio, tenuto conto che l’art. 571 cod. proc. pen. distingue l’ipotesi dell’impugnazione proposta dall’imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale (comma 1), da quella proposta dal difensore nell’esercizio delle facoltà defensionali che gli derivano dal contenuto e dai limiti del mandato difensivo (comma 3), senza che all’uopo sia necessaria l’allegazione di specifica procura speciale, in ragione della tassatività delle ipotesi per cui la stessa viene richiesta dal codice di rito, ipotesi tra le quali non rientra quella di cui si discute. 3. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.

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