Sequestro conservativo: il “quantum” da vincolare deve essere specificamente valutato dal giudice?

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Cass. pen., sez. II, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34266 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sequestro conservativo, il “quantum” della somma da vincolare debba essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento disponeva il sequestro conservativo in favore delle parti civili.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di sequestro conservativo, il “quantum” della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall’intervenuto vaglio in ordine al “fumus” del reato” (Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019).

I risvolti applicativi

In tema di sequestro conservativo, la quantificazione della somma da sottoporre a vincolo richiede una specifica valutazione da parte del giudice autorizzante, la quale non è preclusa dal sopravvenuto decreto che dispone il giudizio, poiché l’accertamento sul “quantum” rimane autonomo rispetto al vaglio già operato in ordine al “fumus” del reato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 34266

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udienza: 15/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

S. P. nato a … il …

A. S. nato a … il …

M. R. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 28/04/2026 del TRIBUNALE di BENEVENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

udito il difensore del ricorrente M., Avv. G. B., comparso anche in sostituzione dell’Avv. M. F. per A. e dell’Avv. S. R. per S., il quale si è associato alla richiesta del Procuratore generale ed ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento disponeva il sequestro conservativo in favore delle parti civili A. I. S.p.a. e A. I.sugli immobili di R. M., M. C., P. S. e S. A., indagati per il reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 nn.7 e 11 cod. pen.: in particolare, il primo quale ex amministratore delegato, il secondo  quale ex responsabile finanziario, il terzo quale Business Manager di M. C.s.r.l. (attualmente A. I. S.r.l.) e il quarto quale legale rappresentante di C. s.r.l., avevano indotto in errore il quadro dirigenziale di A. I. e M. C. s.r.l., facendo sottoscrivere un contratto per l’acquisto di macchinari automatizzati per la produzione di schede elettroniche per un importo di € 2.923.120,00, prezzo tre volte superiore al valore dei predetti macchinari, conseguendone il relativo profitto con pari danno per le persone offese, a cui venivano consegnati macchinari del tutto difformi rispetto a quanto pattuito. Il Tribunale di Benevento, adito in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro conservativo emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di P. S., eccependo:

2.1. violazione degli artt. 316 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod. pen.; erronea individuazione del credito da garantire e della deminutio patrimonii richiesta dall’art. 640 cod. pen. mediante indebita sovrapposizione tra danno risarcibile e profitto confiscabile nei reati “in contratto”; erronea qualificazione della fattispecie in termini di aliud pro alio: nel determinare il danno risarcibile il Tribunale non aveva tenuto conto della avvenuta consegna dei macchinari, della loro valutazione economica effettuata da un consulente della stessa parte offesa in un range compreso tra euro 824.200 ed euro 1.047.600 e della prospettazione difensiva che riconduceva la fattispecie nell’alveo dei reati in contratto con contratto annullabile e non di contratto radicalmente illecito; così operando, l’ordinanza impugnata aveva violato l’art 316 cod. proc. pen., che disciplina il sequestro conservativo quale misura finalizzata a garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ossia il credito risarcitorio e restitutorio, non già la futura confisca del profitto del reato; il danno risarcibile non corrispondeva al pagamento sovrastimato del prezzo, dovendosi da esso scorporare il valore stimato della fornitura; non si era tenuto conto dei princìpi affermati dalla seconda sezione di questa Corte nella sentenza n. 40765 del 21.10.2021 (Rv. 282194), nella quale si erano distinti nettamente i vantaggi economico-patrimoniali costituenti incremento diretto del patrimonio dell’autore del reato in quanto derivanti causalmente dalla condotta illecita (profitto confiscabile) e i corrispettivi inerenti a prestazioni lecite eseguite nell’ambito del rapporto negoziale che, pur collocandosi in un contesto contrattuale viziato, non sono confiscabili in quanto espressione della fisiologica dinamica sinallagmatica (cd. costi vivi e utilità per la controparte), per cui il profitto deve essere quantificato al netto delle prestazioni in sé lecite; tali princìpi, seppure elaborati in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, assumevano rilievo a fortiori nel diverso contesto del sequestro conservativo, che non mira ad aggredire il profitto del reato, ma a garantire il credito risarcitorio civilistico; inoltre, non sussistevano i presupposti per ritenere che vi fosse stato un caso di aliud pro alio;

2.2. violazione di legge in relazione all’art. 316 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod. pen., ai princìpi di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari reali, nonché ai criteri civilistici sulla conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740 e 2905 cod. civ.); omessa o meramente apparente valutazione della proporzionalità tra importo del sequestro e danno effettivamente risarcibile, alla luce delle prestazioni lecite eseguite e del valore dei macchinari: l’ordinanza impugnata non aveva svolto alcun calcolo, neppure approssimativo, del danno al netto del valore dei macchinari, limitandosi ad affermare che il danno era stato correttamente quantificato nel prezzo versato e nelle ulteriori voci, sulla base della sola giurisprudenza sul profitto nei reati contrattuali, non applicando quindi i princìpi affermati da questa Corte, non esercitando il doveroso giudizio di proporzionalità richiesto dall’art. 316 cod. proc. pen. e trasformando in concreto il sequestro conservativo in una misura di tipo sanzionatorio-ablativo, eccedente rispetto alla funzione di garanzia del credito civilistico; inoltre, il Tribunale non aveva svolto alcuna valutazione esplicita sulla proporzionalità tra il credito quantificato e il valore dei beni vincolati, né si era confrontato con la prospettazione difensiva che chiedeva di ridurre il sequestro proprio alla luce della consulenza tecnica di parte civile, non verificando la proporzionalità fra il credito e il valore effettivo dei beni sequestrati;

2.3. violazione degli artt. 316, 125 e 324 cod. proc. pen., motivazione meramente apparente sulla valutazione del patrimonio immobiliare e sulla proporzionalità tra il valore dei beni ed il credito garantito: la difesa aveva prodotto documentazione attestante il valore di mercato degli immobili sottoposti a sequestro, evidenziando come il loro valore venale complessivo fosse ampiamente superiore al valore catastale indicato dalle parti civili e recepito dal giudice di primo grado; erano state allegate non mere stime di parte prive di riscontro, ma quotazioni immobiliari basate su banche dati e valutazioni di agenzie immobiliari operanti in zona, nonché (per A. e C.) gli atti di acquisto e i valori imponibili fiscali, ma l’ordinanza impugnata non aveva indicato quali di tali documenti riteneva inattendibili, né per quali ragioni;

2.4. violazione dell’art. 316 cod, proc. pen.; erronea affermazione della sussistenza del periculum in mora; motivazione apparente sul pericolo di dispersione delle garanzie: non era stato considerato che il patrimonio immobiliare era ampiamente capiente e che non vi era alcun elemento idoneo a far ritenere in atto o imminenti manovre di dispersione patrimoniale da parte degli indagati.

3. Propone ricorso il difensore di S. A., con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle presentate nell’interesse di P. S..

4. Propone ricorso il difensore di R. M., eccependo:

4.1. violazione degli artt. 316, 320 e 125 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 2043 cod. civ. e 640 cod. pen., stante l’erronea valutazione del danno risarcibile e l’omessa valutazione della deminutio patrimonii; l’ordinanza impugnata aveva utilizzato categorie elaborate dalla giurisprudenza in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente al fine di determinare il credito civilistico oggetto della garanzia cautelare prevista dagli artt. 316 e ss. cod. proc. pen., sovrapponendo istituti che assolvono a funzioni radicalmente differenti; invero, il sequestro conservativo mira a conservare la garanzia patrimoniale posta a presidio delle obbligazioni civili derivanti dal fatto illecito, per cui il parametro cui deve essere commisurata la misura non è l’utilità economica eventualmente conseguita dall’autore del reato – ossia il profitto in senso penalistico, rilevante ai fini della confisca – bensì la pretesa risarcitoria concretamente configurabile in capo alla parte civile e, quindi, la deminutio patrimonii effettivamente subìta, intesa in termini di danno emergente e, se del caso, di lucro cessante;

4.2. violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 2043 cod. civ., 185 e 640 cod. pen. mediante apodittica quantificazione della fattispecie come aliud pro alio e conseguente erronea determinazione del danno risarcibile: l’ordinanza impugnata non articolava alcuna argomentazione circa la concreta deminutio patrimonii asseritamene subìta dalle parti civili, né aveva proceduto alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale effettivamente ricollegabile alla condotta contestata, errando nel qualificare la fattispecie come aliud pro alio e senza alcuna effettiva verifica delle caratteristiche dei beni oggetto della fornitura, senza alcun confronto con il materiale probatorio versato in atti dalla difesa circa l’avvenuta consegna e collaudo dei macchinari, nonché circa la valutazione tecnico economica degli stessi (in particolare, le difformità riscontrate sui macchinari erano state qualificate come “lievi e marginali” e comunque “sanabili” attraverso interventi di adeguamento); la stessa consulenza tecnica prodotta delle parti civili attribuiva ai macchinari un valore compreso tra euro 824.200 ed euro 1.074.600, riconoscendo quindi l’esistenza di un’utilità patrimoniale concreta e oggettivamente apprezzabile; pertanto, la vicenda in esame si collocava nell’ambito dei cd. reati “in contratto”, nei quali il contratto conserva una propria autonomia causale e continua a produrre effetti economici rilevanti, sicché il danno risarcibile non può essere determinato prescindendo dal valore delle prestazioni effettivamente eseguite;

4.3. erronea applicazione dei princìpi elaborati in materia di profitto confiscabile nei reati “in contratto” e omessa detrazione del valore delle prestazioni lecitamente eseguite: l’ordinanza impugnata non teneva conto dei criteri di quantificazione cristallizzati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26654/2008 (rv. 239924) in cui si sottolinea che nei reati “in contratto” il profitto non corrisponde necessariamente all’importo del contratto, posto che da tale somma è necessario scorporare i costi e le prestazioni lecite effettivamente rese a favore della controparte, per cui il Tribunale avrebbe dovuto verificare se e in quale misura il valore della prestazione ricevuta incidesse sulla determinazione della perdita patrimoniale effettivamente subita dalle parti civili;

4.4. violazione degli artt. 316, 324, 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen. e 2740 cod. civ. in ragione del difetto di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro conservativo, stante la mancata considerazione del valore dei macchinari: il Tribunale aveva ritenuto rispettato il principio di proporzionalità assumendo quale parametro di riferimento l’intero corrispettivo versato in esecuzione del contratto di fornitura, oltre alle ulteriori voci di spesa sostenute dalle parti civili, omettendo di confrontarsi con il dato, documentalmente provato e mai contestato, rappresentato dall’effettiva consegna dei macchinari e dal loro valore economico, che avrebbe dovuto essere detratto per determinare il credito risarcitorio; la difesa aveva infatti specificamente dedotto che i macchinari possedessero un autonomo valore economico e che tale circostanza imponesse una radicale rivalutazione del giudizio di proporzionalità della misura, ma il Tribunale si era limitato ad affermare apoditticamente che il danno corrispondeva all’intero corrispettivo contrattuale;

4.5. violazione degli artt. 316, 324 e 125 cod. proc. pen. per motivazione omessa o meramente apparente circa la valutazione del compendio patrimoniale da sottoporre a sequestro e il relativo giudizio di proporzionalità e adeguatezza: era stato valorizzato esclusivamente il valore catastale degli immobili riconducibili agli imputati in quanto, secondo il Tribunale, non erano stati allegati elementi idonei da cui inferire il valore di mercato dei beni, affermazione errata in quanto la difesa aveva prodotto ampia documentazione finalizzata a dimostrare il valore venale degli immobili sottoposti al vincolo; il Tribunale, inoltre, non aveva spiegato per quale motivo i documenti prodotti erano inattendibili;

4.6. violazione degli artt. 316 e 125 cod. proc. pen. stante l’insussistenza del periculum in mora: non era stato individuato alcun concreto indice di dispersione patrimoniale, né venivano richiamati atti di disposizione, vendite sospette, trasferimenti di beni, costituzione di vincoli o altre condotte idonee a far ritenere in atto o imminente un depauperamento della garanzia patrimoniale; al contrario, erano stati rappresentati elementi di segno opposto, quali la disponibilità manifestata sin dall’inizio da M. e dagli altri indagati ad avviare trattative con le parti civili per una composizione complessiva della vertenza (che si intersecava con ulteriori controversie pendenti tra le parti); si aggiungeva che anche la posizione della responsabile civile C. s.r.l. non poteva essere liquidata nei termini apodittici utilizzati all’ordinanza impugnata, in quanto l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non poteva essere intesa quale elemento a sostegno del periculum, senza considerare che tale circostanza non poteva automaticamente tradursi in incapienza del patrimonio degli indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. Premesso che “in tema di sequestro conservativo, il “quantum” della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall’intervenuto vaglio in ordine al “fumus” del reato” (Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278193-01), si deve rilevare che i motivi proposti nei tre ricorsi, sostanzialmente analoghi, sono fondati.

1.2. In particolare, quanto all’eccezione cumulativa secondo la quale non è stato calcolato il valore dei beni ceduti dagli indagati, la motivazione del Tribunale è meramente apparente, posto che si limita a ritenere sussistente una ipotesi di “aliud pro alio”, senza però spiegare perché non sia stata considerata la valutazione economica dei beni consegnati, posto che nel sequestro conservativo si deve tenere conto del danno effettivamente subìto (ovvero del concreto depauperamento economico) dalla parte civile che lo ha richiesto.

1.2.1. Nella fattispecie, appare indubbio che:

-i macchinari oggetto del contratto siano stati consegnati e che il loro valore, sulla base una consulenza tecnica effettuata dalla stessa parte offesa, sia stato stimato tra 824.200,00 euro e 1.047.600,00 euro;

-si è in presenza di reato in contratto, ossia di un rapporto negoziale viziato da condotte fraudolente nella fase di formazione/esecuzione.

1.2.2. Al riguardo, deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, omissis, Rv. 239924-01, nella cui parte motiva la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto” -, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell’illecito, pone in essere un’attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato).

Pertanto, è necessario un approfondimento sul valore della merce consegnata dagli indagati alle parti offese e se lo stesso debba essere o meno conteggiato per quantificare il risarcimento del danno (sul punto, si veda anche Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, omissis, Rv. 282194-01, secondo cui “In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato conseguito attraverso un contratto viziato da condotte illecite poste in essere nella fase delle trattative od in quella dell’esecuzione, il profitto confiscabile deve essere determinato al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall’autore del reato per adempiere al contratto, di cui la controparte si sia avvalsa o giovata”; in particolare, si è precisato che l’identificazione del profitto nei rapporti contrattuali viziati deve essere valutato tenendo distinti (a) i casi in cui il contratto sia “in sé”, ed integralmente, illecito, nei quali deve essere identificato nella intera prestazione fornita dall’offeso, (b) da quelli in cui il contratto non sia “in sé” illecito, ma sia viziato da condotte fraudolente poste in essere da una delle parti nella fase delle trattative o in quella della esecuzione; quando per adempiere il contratto viziato vengono fornite dall’autore del reato prestazioni in sé lecite, delle quali il danneggiato tragga giovamento, il profitto deve essere quantificato al netto del loro valore). La valenza del principio è tale da potersi estendere a fortiori al sequestro conservativo.

1.3. Fermo quanto precede e posto che tale mancata valutazione incide sul giudizio di proporzionalità tra importo del sequestro e danno risarcibile, anche l’eccezione sul mancato giudizio di proporzionalità tra valore dei beni degli indagati e credito garantito risulta fondato: in sede di riesame, era stata prodotta diversa documentazione (perizie, valutazioni di agenzie immobiliari, quotazioni OMI) afferente alla stima del patrimonio immobiliare degli indagati, ma il Tribunale ha applicato il criterio del valore catastale senza spiegare quali, tra i diversi documenti prodotti, fossero da ritenersi inattendibili (si fa riferimento soltanto alle quotazioni OMI riferite a tale I.) e perché il valore commerciale dei beni calcolato dalla difesa sarebbe inferiore al danno risarcibile.

2. Da quanto sopra esposto consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento che dovrà chiarire, oltre ai punti sopra evidenziati, anche la sussistenza o meno del requisito del periculum in mora.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 15/09/2026

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